Proposta di legge regionale n. 77 presentata il 28 giugno 2005
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 8 luglio 1999

Sommario:      

Art. 1 
(Integrazione all' articolo 6 della l.r. 70/96)
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
" 9. I piani faunistici venatori provinciali possono essere aggiornati prima della loro scadenza."
.
Art. 2 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 70/96)
1. 
Al comma 6 dell'articolo 9 le parole: '' altre oasi '' sono sostituite dalle seguenti:
" altri istituti di protezione"
.
Art. 3 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 10 le parole "a condizione di reciprocità" sono abrogate.
Art. 4 
(Modifiche e integrazioni all' articolo 13 della l.r. 70/96)
1. 
Al comma 5 dell'articolo 13 le parole: "previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati" sono sostituite dalle seguenti: "con le stesse modalità di costituzione delle zone di tutela di cui all'articolo 12".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 13 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
" d) zone adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguito su cinghiale con facoltà di sparo. I cinghiali impiegati in tali zone devono essere sottoposti a periodico controllo veterinario e identificabili mediante tatuaggio a norma della legislazione vigente"
.
2. 
Al comma 5 dell'articolo 13 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
" e) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da tana, senza sparo"
.
3. 
Il comma 7 dell'articolo 13 è soppresso.
4. 
Il comma 10 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"
10. Le zone di cui al comma 5 lettere a), b), c), d) ed e):
a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non superiore a 1000 ettari;
b) sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio;
c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo.
"
5. 
Il comma 11 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" 11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, autorizza gare di caccia pratica per cani a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7, senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento. Le gare di cui al presente comma possono essere autorizzate su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, senza facoltà di sparo, anche nelle zone di ripopolamento e cattura."
.
Art. 5 
(Integrazioni all' articolo 17 della l.r. 70/96)
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente :
" 6. I Comitati di gestione possono avvalersi di agenti giurati, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza."
.
Art. 6 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
" 1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo pastorale di ciascuna Provincia può autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie."
.
Art. 7 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
" 4. l'allevatore è tenuto ad applicare agli esemplari pertinenti agli allevamenti prima della loro cessione un contrassegno inamovibile indicante il numero progressivo e il numero di autorizzazione dell'allevatore."
.
Art. 8 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 23 dopo le parole "adeguato alle specie" sono inserite le seguenti: "Gli anelli devono essere applicati non oltre il novantesimo giorno dalla nascita.".
Art. 9 
(Modifiche e Integrazioni all' articolo 24 della l.r. 70/96)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 24 dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
" o) un rappresentante dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS)."
.
2. 
Al comma 7 dell'articolo 24 le parole: " dal più anziano di età tra gli altri componenti " sono sostituite dalle seguenti: " dal dirigente della competente Direzione regionale o da un suo delegato".
Art. 10 
1. 
Al comma 7 dell'articolo 25 le parole: "Dal più anziano di età tra gli altri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente del competente Servizio provinciale o da un suo delegato".
Art. 11 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 le cifre "50 e 51" sono sostituite con le seguenti: "56 e 57".
Art. 12 
1. 
L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"
Art. 29 (Controllo della fauna selvatica)
1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto dall' articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è delegato, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alle province, ad eccezione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e di quelli affidati in gestione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA). In tali ambiti territoriali l'attività di controllo delle specie di fauna selvatica è svolta dagli ATC e dai CA, previa approvazione, da parte della Regione, di un piano di controllo da presentare novanta giorni prima dell'inizio dell'attività di controllo. Gli ATC ed i CA dovranno contestualmente provvedere ad inviare alla provincia copia del piano di controllo.
2. Il controllo della fauna selvatica viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica da parte dell'INFS dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale e la Giunta provinciale, quest'ultima esclusivamente nell'ambito territoriale di sua competenza, possono autorizzare piani di abbattimento, eventualmente previsti nei piani di controllo. I piani di abbattimento vengono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalla Provincia ai sensi dell' articolo 19 comma 2 della legge 157/92. Nei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e di quelli affidati in gestione agli ATC e ai CA, le province entro il termine previsto per l'inizio dell'attività di controllo, di cui al comma 1, devono comunicare agli stessi e alla Regione la propria disponibilità all'attuazione dei piani di abbattimento. In caso di indisponibilità o di silenzio da parte della Provincia, la Giunta regionale autorizza gli ATC e i CA all'attuazione dei piani di abbattimento. Gli ATC e i CA possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nei territori oggetto dell'attività di controllo, purché muniti di licenza venatoria, delle guardie venatorie dipendenti degli stessi comitati di gestione, nonché dei propri cacciatori iscritti purché in possesso di abilitazione da almeno dieci anni.
3. Dal piano di controllo di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso, risultare:
a) la data d'inizio, la durata e le modalità di esecuzione dell'attività di controllo;
b) le unità operative preposte all'attività di controllo e di attuazione dei piani di abbattimento;
c) le specie faunistiche, di volta in volta, sottoposte al controllo;
d) una relazione motivata e dettagliata sui risultati ottenuti dall'attività di controllo. In caso di inerzia degli ATC e dei CA nell'attività di controllo, la Regione, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
4. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, tramite le province che si avvalgono dei loro agenti e tramite gli organismi di gestione, limitatamente agli ambiti territoriali di caccia, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
5. Per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere autorizzate anche su proposta delle organizzazioni agricole provinciali e delle comunità montane se in territorio montano.
6. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, è autorizzato dalla Giunta regionale.
7. Gli ATC ed ai CA, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, informano la Provincia sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati; la Provincia, nelle rimanenti aree non gestite dagli ATC o CA, informa la Giunta regionale sull'attività di controllo della fauna selvatica svolta e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai risultati conseguiti.
8. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia su parere dell'Azienda sanitaria regionale competente.
9. Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle province o degli organismi di gestione degli ATC e CA, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della legge 157/1992, anche per periodi limitati ed ambiti definiti.
10. Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all'articolo 2 delle legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate) e successive modifiche ed integrazioni. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo di cui all'articolo 4 delle legge regionale 36/1989, proposti dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere corredati dal parere favorevole della Provincia.
"
Art. 13 
1. 
Al comma 8 dell'articolo 30 la parola '' devono '' è sostituita dalla parola:
" possono"
.
2. 
Al comma 11 dell'articolo 30 le parole '' 1 aprile '' sono sostituite dalle seguenti:
" 31 agosto "
.
3. 
Al comma 11 dell'articolo 30 dopo le parole: '' chiusura della caccia '' sono aggiunte le seguenti:
" alla singola specie"
.
Art. 14 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 32 è soppresso.
Art. 15 
1. 
Al comma 7 dell'articolo 34 le parole "non cacciatori" sono abrogate.
2. 
Al comma 10 dell'articolo 34 le parole "e la Giunta regionale" sono abrogate.
Art. 16 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 35 dopo le parole: ''l'esercizio venatorio con'' sono aggiunte le seguenti :
" l'arco"
.
Art. 17 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 41 le parole "sotto stretto controllo delle Province" sono abrogate.
Art. 18 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 42 le parole "e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia" sono abrogate.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
" 4 bis. La Commissione è validamente insediata con la presenza di almeno tre componenti. Il Presidente può delegare, in caso di impedimento, un componente della Commissione a sostituirlo."
.
Art. 19 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
"
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Steptopeia turtur), allodola (Alauda arvensis), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), merlo (Turdus merula), passera mattugia (Passer montanus);
c ) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), folaga (Fulica atra), alzavola (Anas crecca), pavoncella (Vanellus vanellus), cesena (turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas platyrhyncos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), taccola (Corvus monedula), pittima reale (Limosa limosa), porciglione (Rallus acquaticus), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aytha ferina), moretta (Aytha fuligula), volpe (Vulpes vulpes);
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris greca), lepre bianca (Lepus timidus);
e) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC o dai CA e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon);
f) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1 novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura: cinghiale (Sus scrofa).
"
2. 
Il comma 3 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
" 3. Per le seguenti specie: fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre bianca l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione ATC e CA."
.
Art. 20 
1. 
I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 45 sono abrogati.
Art. 21 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:
" 1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, otto capi delle specie migratorie di cui non più di quattro tra anatidi e beccacini e non più di due beccacce."
.
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 46 è sostituita dalla seguente :
" b) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte, quattro capi annuali per specie, nel rispetto del piano numerico di prelievo, e con il limite di due capi giornalieri."
.
Art. 22 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente :
" 1. II cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria per non più di tre giornate di caccia la settimana, a scelta fra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica."
.
Art. 23 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 48 dopo le parole: "L'attività venatoria" sono aggiunte le seguenti: "oltre che con l'arco ed il falco".
Art. 24 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente:
" c) usare più di tre cani per cacciatore e più di sei cani per comitiva, ad esclusione dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata e per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità per la caccia al cinghiale, alla volpe e alla lepre."
.
2. 
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente :
" l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo, alla fauna acquatica lungo i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 4 metri purchè non ghiacciati e salvo quanto disposto dall'articolo 29."
.
Art. 25 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 50 la cifra "50" è sostituita con "100".
Art. 26 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente:
" e) alle guardie giurate di cui all'articolo 17, comma 6."
.
Art. 27 
1. 
La lettera p) del comma 1 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
" p) abbattimento di capo diverso per specie o per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 103,306 euro a 619,835 euro. Tale sanzione non si applica nel caso di abbattimento della specie camoscio con riguardo al sesso. È comunque applicabile la previsione di cui al comma 5, terza proposizione."
.
2. 
Alla lettera ff) del comma 1 dell'articolo 53 le parole: "(due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva)" sono sostituite da "(tre per ogni cacciatore e sei per cacciatori in comitiva)".
3. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 la lettera "oo" è abrogata.
4. 
La seconda proposizione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
" fermo restando quanto disposto dall' articolo 28, comma 3 della legge 157/1992, il ricavato della vendita a cura della provincia della fauna selvatica morta di cui all' articolo 28, comma 3, della l. 157/1992 e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della somma prevista per 1'estinzione dell'obbligazione nella misura stabilita dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) o che non debba procedersi a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto predetto adempimento"
.
5. 
Al comma 5 dell'articolo 53 la lettera "o)" è abrogata.
6. 
La terza proposizione del comma 5 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
" Il comitato di gestione dell'ATC o del CA applica la sospensione per un'annata venatoria dell'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimento di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di età o in orari non consentiti."
.
Art. 28 
(Integrazioni all' articolo 59 della l. r. 70/96)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è aggiunto il seguente:
" 2. È inoltre abrogato l' articolo 5 della l.r. 28 novembre 1989, n. 72 '' Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale ''."
.