Istituzione della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbertrame e modificazioni
della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 'Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia '
Primo firmatario
Art. 1
(Istituzione)
1.
Ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette), come modificato dall'
articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi) e dell'
articolo 6 della legge regionale 22 marzo1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) è istituita la Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame.
2.
Ai sensi dell'
articolo 93, comma 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come inserito dall'
articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 'Disposizioni normative per l'attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame è classificata di rilievo locale.
Art. 2
(Confini)
1.
I confini della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame incidenti sul territorio dei Comuni di Casalbeltrame, Biandrate, Casalino e San Pietro Mosezzo sono individuati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata come parte integrante della presente legge.
2.
Il territorio della Riserva naturale speciale di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame.
Art. 3
(Finalità)
1.
Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'
articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell'
articolo 92 della l.r. 44/2000, come inserito dall'
articolo 9 della l.r. 5/2001, sono le seguenti:
a)
garantire il completo ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici della zona umida che caratterizza l'Area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei planiziali ad esse connessi;
b)
promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici, nonché contribuire allo sviluppo dell'eco- turismo;
c)
ricostituire sul territorio complessivo dell'Area protetta una unità ambientale e paesistica che garantisca al meglio la conservazione delle caratteristiche biologiche e le interconnessioni con gli habitat naturali e seminaturali circostanti;
d)
promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
e)
garantire in particolare e secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni;
f)
sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica che abbiano come riferimento il territorio dell'Area protetta e la sua complessità.
Art. 4
(Gestione e personale)
1.
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate direttamente dai comuni interessati e, a tal fine, si avvalgono di proprio personale.
2.
L'assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Riserva naturale speciale garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed approva il programma di attività annuale e pluriennale, provvede alla trasmissione del Piano d'area di cui all'articolo 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
Art. 5
(Norme di salvaguardia)
1.
Sul territorio della Riserva naturale speciale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:
a)
aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore;
b)
aprire e gestire discariche.
2.
La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e delle finalità dell'Area protetta.
3.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area protetta devono corrispondere ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'area di cui all'articolo 7.
4.
Fino alla approvazione del Piano d'area di cui all'articolo 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c)
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come modificato dall'
articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 56/77 e successive modificazioni) e di quelli previsti e normati dal Piano naturalistico di cui al comma 5 sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Novara.
5.
La conservazione, il ripristino e la gestione dei caratteri naturalistici dell'Area protetta e di quelli paesaggistici ad essi connessi e l'integrazione in questo processo della componente agricola sono stabiliti in apposito Piano naturalistico redatto ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (Modificazioni alla
legge regionale 4 settembre 1979); gli effetti e l'efficacia del Piano naturalistico sono stabiliti dall'
articolo 25 della l.r. 12/1990.
6.
Per le specie faunistiche presenti nell'Area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del regolamento approvato con
d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3
del d.p.r. 357/1997.
7.
L'esercizio dell'attività venatoria è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate).
8.
L'utilizzo e la fruizione dell'Area protetta, ivi compreso l'accesso all'Area in proprietà od in gestione diretta, sono regolamentati con legge regionale ai sensi dell'
articolo 28 della l.r. 12/1990.
Art. 6
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale è affidata:
a)
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b)
agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Novara;
c)
al corpo forestale dello Stato;
d)
alle guardie ecologiche volontarie di cui all'
articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
e)
ad agenti di vigilanza di altre Aree protette, previa convenzione con i relativi enti di gestione.
Art. 7
(Piano d'area)
1.
La Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame è soggetta a Piano d'area di cui all'
articolo 23 della l.r. 12/1990 come modificato dall'
articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla
legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394). Il Piano d'area è efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'
articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'
articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
2.
Il Piano d'area, predisposto in collaborazione tra i comuni, la provincia e la Regione attraverso conferenze entro un anno dalla istituzione delle Aree protette, è trasmesso dalla Assemblea dei sindaci alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento e lo trasmette ai comuni interessati ed alla Provincia di Novara e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanti giorni le proprie osservazioni.
3.
La Giunta regionale, esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
4.
Il Piano d'area ha la validità, gli effetti e l'efficacia stabilite dall'
articolo 23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.
Art. 8
(Sanzioni)
1.
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2.
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3.
Le violazioni alle disposizioni del Piano naturalistico di cui all'
articolo 7 della l.r. 57/1979 e previsto dall'articolo 5, comma 5, comportano le sanzioni amministrative stabilite nel provvedimento di legge ad esso collegato ed a tal fine appositamente approvato.
4.
Per le violazioni al divieto di esercizio dell'attività venatoria stabilito all'articolo 5, comma 7 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela della fauna selvatica.
5.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Novara, ai sensi dell'
articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000, come inserito dall'
articolo 9 della l.r. 5/2001.
6.
Ai sensi
della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate) come modificata dalla
legge regionale 23 aprile 1985, n. 46 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande), per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'area di cui all'articolo 7 e nel Piano naturalistico di cui all'
articolo 7 della l.r. 57/1979 e all'
articolo 25 della l.r. 12/1990 e previsto dall'articolo 5, comma 5, sono introitate nel bilancio dei comuni competenti per territorio.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
Per l'anno 2005, agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbertrame, stanziati nell'ambito della UPB 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Tit. I spese correnti) per 100.000,00 euro, nell'ambito della U.P.B. 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Tit. I spese correnti) per 100.000,00 euro, nell'ambito della UPB 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Tit. II spese di investimento) per 150.000,00 euro e nell'ambito della U.P.B. 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Tit. II spese di investimento) per 150.000,00 euro si fa fronte riducendo di pari importo le dotazioni finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento).
2.
Per gli anni 2005 e 2006, alla spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbertrame, ammontante annualmente a 500.000,00 euro, in termini di competenza, e ripartita nell'ambito delle UPB 21051, 21052, 21061 e 21062 si fa fronte con le UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
Art. 10
(Modifiche alla
legge regionale 23 agosto 1978, n. 55)
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit), come da ultimo modificato dall'
articolo 9, comma 3 della l.r. 12/1990 ed integrato dall'
articolo 6, comma 5 della l.r. 36/1992, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 5. (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Garzaia di Carisio, è composto da:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Albano Vercellese, Carisio, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit e Villata;
b) 2 rappresentanti del Consiglio regionale;
c) un rappresentante della Provincia di Novara;
d) un rappresentante della Provincia di Vercelli;
e) un rappresentante della Provincia di Novara nominato su designazione delle organizzazioni agricole rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante della Provincia di Vercelli nominato su designazione delle organizzazioni agricole rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante della Provincia di Novara nominato su designazione delle associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale;
h) un rappresentante della Provincia di Vercelli nominato su designazione delle associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale
Art. 11
(Disposizioni finali e transitorie)
1.
I Comuni di Casalbeltrame, Biandrate, Casalino e San Pietro Mosezzo subentrano, per quanto di competenza, nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dall'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio.
2.
Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 10 le funzioni gestionali del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Garzaia di Carisio, sono esercitate dall'Ente di gestione Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
(Abrogazione di norme)
1.
La
legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame) è abrogata.