Proposta di legge regionale n. 74 presentata il 23 giugno 2005
Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale.
Art. 2 
(Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso)
1. 
La Regione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 promuove:
a) 
interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attività svolte e le relative località di riferimento;
b) 
azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;
c) 
progetti mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;
d) 
iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche dei percorsi di vita dei Santi sociali dei Missionari piemontesi, quali, ad esempio, la realizzazione di filmati, di musei multimediali, musei etnografici, circuiti teatrali ivi compresa qualsiasi altra forma di divulgazione e promozione;
e) 
interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale, religioso;
f) 
la formazione di operatori specializzati per il turismo religioso e solidale.
Art. 3 
(Ruolo della Regione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che esprime parere consultivo nel termine di trenta giorni, elabora entro il 31 ottobre di ogni anno un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 2.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005 sono previsti, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di spesa corrente pari a 250.000,00 euro e di spesa di investimento pari a 750.000,00 euro, rispettivamente iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21031 (Turismo sport parchi O.Turistica turismo sociale tempo libero Tit.I spese correnti) e 21032 (Turismo sport parchi O.Turistica turismo sociale tempo libero Tit.II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie delle unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit.I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per il 2006 e 2007, agli stanziamenti di un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007.