Danni agli allevamenti da parte della fauna selvatica. Misure straordinarie ad integrazione
della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO PLACIDO ROBERTO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Sostituzione del
comma 1 dell'art. 55 della l.r. 4.9.1996)
1.
Il
comma 1, dell'articolo 55 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, è sostituito dal seguente:
.
" 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e agli animali di allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge."