Proposta di legge regionale n. 71 presentata il 23 giugno 2005
Danni agli allevamenti da parte della fauna selvatica. Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 1 
1. 
Il comma 1, dell'articolo 55 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, è sostituito dal seguente:
" 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e agli animali di allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge."
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Art. 2 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.