Proposta di legge regionale n. 70 presentata il 23 giugno 2005
Sistema ricerca, innovazione e sviluppo del Piemonte e reti della conoscenza.

Titolo I. 
FINALITÀ E SISTEMA REGIONALE RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO
Art. 1 
(Finalità e Sistema regionale ricerca innovazione e sviluppo)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di libertà della scienza e dell'autonomia delle Istituzioni dell'alta cultura e dell'università di cui all' articolo 33 della Costituzionee in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea tesi a realizzare lo "Spazio Europeo della ricerca e dell'innovazione", promuove e coordina azioni per lo sviluppo della ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia prevista dall' articolo 117, comma terzo della Costituzionee delle funzioni conferite dall' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. 
La presente legge è finalizzata allo sviluppo complessivo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, di seguito definito "sistema regionale ricerca innovazione e sviluppo", alla costruzione della dimensione regionale della ricerca, al potenziamento delle reti della conoscenza e delle reti dell'innovazione ed alla valorizzazione del ciclo ricerca-formazione-innovazione-sviluppo, ai fini del più generale sviluppo della società regionale e dell'economia della conoscenza.
3. 
Gli interventi nei settori di competenza regionale per i quali si applica specifica normativa regionale sono raccordati a quelli previsti dalla presente legge per realizzare in modo coerente ed integrato le finalità di sviluppo del sistema ricerca e innovazione nella dimensione regionale.
Art. 2 
(Modello cooperativo. Soggetti del sistema regionale ricerca innovazione e sviluppo. Azioni e Metodologia)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti con proprie competenze in materia di ricerca e innovazione e di quelli operanti in tale campo, svolge la propria azione di promozione e coordinamento attraverso un modello di cooperazione istituzionale ai vari livelli e dimensioni e di interazione tra i soggetti pubblici e privati e le rispettive risorse istituzionali, economiche, culturali, sociali, finanziarie e strumentali disponibili e necessarie allo sviluppo del sistema regionale ricerca e innovazione.
2. 
I soggetti che concorrono in modo organico allo sviluppo della dimensione regionale della ricerca e che partecipano in una logica di sistema alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e al consolidamento del sistema regionale ricerca innovazione e sviluppo sono, in generale: le istituzioni e autonomie locali e territoriali, le istituzioni universitarie, gli enti e centri di ricerca pubblici e privati, i parchi scientifici e tecnologici e i distretti tecnologici territoriali, imprese, consorzi e società consortili miste tra impresa, istituzioni universitarie e della ricerca, associazioni economiche, produttive e di categoria, fondazioni ex bancarie e sistema creditizio, enti strumentali della Regione, sistema sanitario e sistema culturale e sociale.
3. 
Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano attraverso azioni principali incentrate sulla connessione tra ricerca, formazione, innovazione, impresa e modello di sviluppo, volte in particolare a:
a) 
sostenere l'alta formazione nei confronti dei giovani per attrarre e motivare un numero crescente di giovani verso le attività di ricerca e innovazione e ad alto contenuto di conoscenza;
b) 
realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;
c) 
realizzare nei diversi ambiti territoriali le attività innovative attraverso la messa in contatto dei soggetti coinvolti per i propri ambiti di competenza e di autonomia nello sviluppo del sistema regionale e nella realizzazione degli interventi;
d) 
creare attraverso la ricerca nuove opportunità in settori ritenuti strategici ma da potenziare in Piemonte, come leva fondamentale per aprire nuove aree attrattive per soggetti piemontesi e soprattutto a livello di Comunità Europea.
4. 
Al fine di operare in una logica di sistema, la Regione Piemonte, in particolare, valorizza:
a) 
i risultati degli interventi nei diversi settori di competenza regionale e di quelli conseguiti dagli enti strumentali della Regione;
b) 
l'apporto di iniziative e di soggetti sostenuti da fondi privati, tra cui le Fondazioni ex bancarie e il sistema creditizio, affinché la propria autonomia progettuale sia valorizzata e orientata verso il sistema ricerca e innovazione;
c) 
l'apporto di idee e sapere interdisciplinare delle istituzioni universitarie e dei centri di ricerca.
5. 
La metodologia individuata per operare secondo tale logica di sistema si basa su due elementi tra loro collegati:
a) 
aggregazione fra i soggetti fondamentali del sistema su cui si costruisce l'interdisciplinarietà degli interventi e il concorso di una pluralità di soggetti:
1) 
l'utente e/o il committente della attività innovativa;
2) 
l'impresa o il soggetto economico che intende introdurre all'interno della propria attività l'innovazione;
3) 
il centro di ricerca portatore di contenuti di innovazione e ricerca;
4) 
i soggetti impegnati nel processo di accrescimento della conoscenza che costituiscono il veicolo del trasferimento di tecnologie;
b) 
integrazione delle risorse pubbliche e private (o matching funds) individuate per l'attivazione dell'intervento e su cui si costruisce l'interazione fra i soggetti coinvolti, anche al fine di realizzare interventi di scala adeguata e di favorire la partecipazione a bandi europei.
Art. 3 
(Il mondo della ricerca)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il mondo della ricerca quale soggetto fondamentale e centrale ai fini della crescita del sistema regionale ricerca innovazione e sviluppo.
2. 
Per il potenziamento del mondo della ricerca la Regione Piemonte promuove, nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2, interventi e iniziative specifiche per:
a) 
favorire la condivisione di risorse sia intellettuali, sia finanziarie, sia operative e la convergenza tra ambiti disciplinari e di ricerca;
b) 
favorire la comunicazione fra diverse aree di ricerca, creare un linguaggio e infrastrutture in comune e costruire una rete di collegamento tra l'alta formazione, i centri di ricerca e di eccellenza e le agenzie e tra i soggetti fondamentali della ricerca per la collaborazione attiva e per lo scambio di conoscenze.
3. 
La metodologia individuata per operare in un'ottica di sistema è tesa ad assicurare, dal lato delle risorse del mondo della ricerca, la convergenza delle diverse risorse culturali già presenti e per lo più organizzate in termini disciplinari e, dal lato delle risorse dei diversi ambiti funzionali e di competenza, il coordinamento delle risorse economiche attualmente impiegate a cui ricondurre anche quelle sottoposte a vincoli di destinazione attraverso le iniziative e le procedure necessarie.
Titolo II. 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO
Art. 4 
(Indirizzi di programmazione e intervento)
1. 
La Regione Piemonte attraverso strumenti di programmazione e di intervento promuove e coordina la crescita del sistema ricerca innovazione e sviluppo di cui all'articolo 1, secondo gli indirizzi di seguito delineati:
a) 
convergenza delle politiche di ricerca e innovazione con quelle a livello nazionale e comunitario ai fini di una armonizzazione con gli indirizzi e gli strumenti di programmazione e di intervento e di un coordinamento delle attività e dei mezzi disponibili e del più ampio concorso al conseguimento delle misure e dei risultati anche attraverso iniziative e accordi a carattere interregionale;
b) 
cooperazione dei soggetti istituzionali, delle autonomie locali e territoriali nel territorio della Regione e ai livelli nazionale ed europeo;
c) 
cooperazione/interazione fra i soggetti istituzionali, economici, sociali, culturali e della ricerca e alta formazione per implementare il sistema anche ai fini della definizione di un modello condiviso e largamente applicato e di una sistematica valutazione dei risultati;
d) 
trasversalità e interdisciplinarietà della ricerca e interazione/integrazione fra ricerca di base e applicata, quale leva per la crescita della società e dell'economia della conoscenza;
e) 
valorizzazione della tecnostruttura pubblica (università e centri di ricerca) e del sistema finanziario e interazione/integrazione fra tecnostruttura e sistema delle imprese per valorizzare e fluidificare il ciclo ricerca-formazione-innovazione-sviluppo;
f) 
organicità e sistematicità degli interventi di investimento in capitale umano e qualità della formazione (standard e didattica) e in infrastrutture immateriali come reti di formazione del sapere e non solo tecnologiche per potenziare il sistema e la dimensione regionale della ricerca;
g) 
integrazione fra politiche di intervento settoriale, misure e strumenti per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e integrazione delle risorse e dei mezzi disponibili ai fini di conseguire risultati di sistema attraverso il coordinamento delle attività, l'interdisciplinarietà della ricerca e l'interazione/cooperazione fra istituzioni, università e centri di ricerca, imprese, agenzie culturali e sociali ed enti strumentali;
h) 
potenziamento della rete regionale della ricerca e suo inserimento nelle reti globali della produzione del sapere per potenziare le conoscenze e le risorse e sviluppo delle reti della conoscenza e delle reti dell'innovazione;
i) 
comunicazione e diffusione della cultura della ricerca nel contesto della società e dell'economia della conoscenza e promozione di servizi di informazione e di azioni per favorire la diffusione dei programmi di intervento, lo scambio di conoscenze fra il mondo accademico e non e le interazioni fra il mondo della ricerca e quello dell'industria e dei servizi, in particolare, quelli ad alta intensità di conoscenza generale e tecnologica;
j) 
divulgazione scientifica per favorire l'aggiornamento continuo dei soggetti e la crescita delle capacità di acquisire competenze e metodologie per tutto l'arco della vita.
Art. 5 
(Programmi triennale ed annuale per lo sviluppo del sistema regionale ricerca innovazione e sviluppo. Procedure di approvazione e valutazione)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, approva il programma triennale per la crescita del sistema regionale ricerca e innovazione e sviluppo.
2. 
Il programma triennale, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 4, in particolare:
a) 
specifica le azioni principali di cui all'articolo 2 e i relativi strumenti e individua gli interventi e le relative aree e tipologie e i settori strategici, anche quelli da strutturare, in modo coerente ed integrato con gli interventi previsti da specifica normativa regionale, per l'innovazione d'impresa o di prodotto e servizio, per i nuovi settori o per le nuove imprese innovative avviate anche con il supporto dell'università, dei centri di ricerca e dei centri di innovazione e trasferimento tecnologico o per le iniziative ad alto valore conoscitivo;
b) 
esplicita l'aggregazione fra i soggetti fondamentali del sistema e l'integrazione delle risorse pubbliche e private su cui si attivano gli interventi per lo sviluppo del sistema e l'interazione fra i soggetti coinvolti;
c) 
individua le risorse integrative e quantifica le risorse finanziarie complessive, pubbliche e private esplicitamente rivolte ad attività di ricerca e di innovazione e ad alto contenuto di conoscenza, anche in armonia con gli indirizzi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria;
d) 
aggiorna gli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 4 in relazione alle mutate esigenze del contesto di riferimento ed agli indirizzi di programmazione e direttive nazionali ed europei.
3. 
La proposta di programma triennale è presentata e approvata contestualmente alla presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, nel primo anno di ciascun triennio di riferimento.
4. 
La Giunta regionale, sulla base del programma regionale triennale approvato dal Consiglio regionale, approva un programma operativo annuale quale articolazione del piano triennale. Il programma operativo specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per i diversi interventi, le tipologie di finanziamento e le relative modalità di assegnazione ed erogazione, i requisiti di ammissibilità e i soggetti destinatari degli interventi e ogni altra clausola necessaria per l'operatività del programma stesso.
5. 
La Giunta regionale annualmente invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e al termine del triennio di riferimento un rapporto sull'attuazione del programma triennale e sugli indicatori di risultato relativi a ciascuna azione di cui all'articolo 2. Detti documenti sono comunicati anche alla Conferenza permanente Regione _ Autonomie locali.
Art. 6 
(Fondo Unico Regionale per lo sviluppo del sistema ricerca e innovazione)
1. 
È istituito il Fondo Unico Regionale per lo sviluppo del sistema ricerca e innovazione, strutturato in due Fondi per la spesa di parte corrente e per la spesa di parte d'investimento.
2. 
Detto Fondo contiene le risorse regionali disponibili costituite da:
a) 
risorse specifiche;
b) 
risorse impiegate nei settori di competenza regionale da riorientare verso interventi di ricerca e a maggiore valore conoscitivo, ferme restando quelle già esplicitamente rivolte alla ricerca;
c) 
donazioni liberali alla ricerca;
d) 
risorse di fonte statale e di fonte comunitaria;
e) 
risorse provenienti da ritorni economici di cui al comma 3 dell'articolo 7.
3. 
Il Fondo unico è ripartito in relazione agli strumenti e alle tipologie di intervento indicati nel programma di cui all'articolo 5.
4. 
All'assetto complessivo del Fondo, in forma descrittiva, concorrono le risorse regionali di cui al comma 2 e le risorse di fonte privata esplicitamente riferite ad attività di ricerca e di innovazione, tra cui quelle del settore creditizio e delle fondazioni ex bancarie e le risorse proprie degli enti strumentali della Regione, che in modo integrato con le risorse regionali, costituiscono l'ammontare complessivo del Fondo da destinare al finanziamento degli interventi programmati.
Art. 7 
(Flusso gestionale del Fondo)
1. 
La Regione Piemonte, con riferimento al programma e alla dotazione complessiva del Fondo, assegna le risorse finanziarie sulla base di un bando aperto al quale concorrono i soggetti che propongono iniziative progettuali rispondenti agli interventi programmati e ai settori strategici individuati nel programma di cui all'articolo 5 e che documentino i seguenti requisiti principali per la selezione, specificati con dettaglio nel bando:
a) 
la dimensione del cofinanziamento, anche ripartito tra soggetti diversi;
b) 
il ritorno atteso della attività proposta;
c) 
le metriche di valutazione e di misura dei risultati.
2. 
I finanziamenti sono divisi in quote. L' erogazione delle quote successive alla prima è condizionata alla presentazione di una relazione che dimostri lo stato d'avanzamento della ricerca, da rendere pubblica in ogni fase realizzativa per assicurarne il controllo.
3. 
Possono, previ accordi di negoziazione tra la Regione Piemonte e le parti interessate in sede di finanziamento di specifici progetti di ricerca, essere definiti eventuali ritorni economici (ad esempio royalties o sfruttamento di brevetti) da destinare ad impinguare il Fondo di cui all'articolo 6.
Art. 8 
(Interventi per lo sviluppo del sistema ricerca e innovazione)
1. 
Gli interventi per lo sviluppo del sistema ricerca e innovazione sono individuati in coerenza con le azioni di cui all'articolo 2, al fine di realizzare investimenti sulle risorse umane, sulle infrastrutture immateriali, sull'innovazione nel territorio e su settori strategici.
2. 
Gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema riguardano in particolare:
a) 
l'istituzione di borse per giovani, di cui all'articolo 9;
b) 
l'implementazione di infrastrutture immateriali, di cui all'articolo 10;
c) 
l'attivazione di accordi territoriali, al fine di valorizzare luoghi, ambiti territoriali, unità immobiliari sotto utilizzate e l'innovazione produttiva anche nel contesto dei piani di sviluppo locali;
d) 
la promozione di attività culturali e di scambio di conoscenze fra il mondo accademico, della ricerca e dell'impresa, quali seminari, workshop, conferenza annuale su ricerca, formazione, innovazione e sviluppo.
Art. 9 
(Borse per giovani ricercatori e altri interventi)
1. 
Le borse sono rivolte ai giovani ricercatori dell'Unione Europea, fino a ventinove anni, che operino in una realtà di ricerca sul territorio piemontese per elevare il dimensionamento e la qualità della ricerca in Piemonte.
2. 
La Regione cofinanzia le borse fino ad un massimo del 50 per cento e, in tal caso, le borse sono definite "Borse Regione Piemonte". In caso di finanziamento regionale inferiore è previsto un marchio "Regione Piemonte" da aggiungere al brand del soggetto finanziatore principale.
3. 
La Regione favorisce l'attuazione di interventi complementari e integrativi individuati nell'ambito del programma triennale, con riferimento all'assetto integrato del Fondo. Tali interventi possono essere finalizzati all'estensione dell'entità di borse di dottorato, all'allargamento degli interventi per il diritto allo studio a favore dei dottorandi, al finanziamento di specifici progetti per giovani ricercatori, di stage o scambi o di corsi congiunti tra ricerca e impresa, all'integrazione negli indirizzi programmatici della formazione professionale di misure rivolte al potenziamento della ricerca e al raccordo con le imprese, ed alla promozione di ogni altro intervento per accrescere l'investimento in capitale umano.
Art. 10 
(Infrastrutture immateriali e reti della conoscenza e dell'innovazione)
1. 
La Regione Piemonte, per potenziare le reti della conoscenza e rafforzare i nodi della rete dell'innovazione e lo sviluppo del territorio e di nuovi prodotti e servizi, promuove l'implementazione di infrastrutture immateriali attraverso i seguenti interventi:
a) 
creazione di laboratori dell'innovazione o potenziamento di laboratori esistenti, come attività immateriale che integra ricerca, impresa e territorio secondo gli interventi specificati nel programma di cui all'articolo 4, da rendere disponibili all'intero sistema attraverso varie forme di utilizzo in condivisione;
b) 
strutture finanziarie e di consulenza finalizzate al supporto alla ricerca;
c) 
evoluzione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) verso una rete capace di sostenere la ricerca e l'interazione fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, anche in cooperazione con la rete GARR;
d) 
definizione di strumenti software applicativi sulla RUPAR specializzati per funzioni di particolare rilievo, quali un sistema di teledidattica, un sistema di archiviazione e produzione di informazioni multimediali, l'accesso a basi di dati speciali, sistemi cooperativi, strutture di calcolo distribuite ed altri interventi affini.
Art. 11 
(Organismi e strumenti di coordinamento e di governo del sistema)
1. 
Ai fini dello sviluppo e del governo del sistema la Regione Piemonte si avvale di organismi di coordinamento e di consulenza, di cui ai commi 2 e 5.
2. 
È istituito il Coordinamento ricerca innovazione e sviluppo per la ricerca e l'innovazione, i cui componenti sono designati da: Regione Piemonte, Atenei Piemontesi, Enti Locali, Enti strumentali regionali, Enti e centri di ricerca pubblici e privati rappresentativi a livello nazionale, localizzati sul territorio piemontese, Fondazioni ex bancarie, Associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e di categoria, Unione Europea e Ministero competente.
3. 
La Giunta regionale con proprio atto deliberativo definisce i criteri e le modalità per la designazione e la nomina dei componenti il Coordinamento e individua ulteriori componenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. 
Il Coordinamento opera in raccordo con il Comitato Scientifico di cui al comma 7, e ha funzioni di:
a) 
supporto al governo del sistema e alla attività di programmazione per individuare gli interventi, le relative aree e tipologie e i settori strategici ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 4;
b) 
consulenza e proposta alla Giunta regionale per favorire la cooperazione tra i soggetti del sistema e per coordinare e promuovere la ricerca l'innovazione e lo sviluppo in un'ottica di sistema, anche attraverso strumenti di consultazione e di indagine sul territorio e nella comunità regionale;
c) 
monitoraggio degli esiti degli interventi di cui al programma operativo annuale da fornire al Comitato Scientifico e alla Giunta regionale;
d) 
comitato guida per i canali di comunicazione e divulgazione, quale momento di promozione e documentazione dell'attività.
5. 
Presiede il Coordinamento il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato competente.
6. 
La struttura regionale competente svolge le funzioni di Segreteria e di supporto all'attività del Coordinamento e cura le attività relative al flusso gestionale del Fondo di cui all'articolo 7, in funzione del governo del sistema e della predisposizione della documentazione necessaria per l'attività del Consiglio e della Giunta regionale.
7. 
È istituito il Comitato scientifico per la ricerca innovazione e sviluppo (di seguito denominato Comitato scientifico) composto da cinque componenti di alto profilo scientifico e culturale, operanti nel territorio piemontese e nominati per il triennio di riferimento dal Consiglio regionale. I suoi componenti sono rieleggibili per non più di due volte consecutive; il Comitato scientifico elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta all'anno o quando sia richiesto dal Presidente della Giunta regionale. Il Comitato scientifico decade, comunque, al termine della legislatura.
8. 
Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e consulenza generale e di analisi di scenario e di valutazione ex ante delle linee di intervento ed ex post dell'impatto degli interventi e dei risultati del programma triennale e del programma operativo annuale. Inoltre attiva rapporti e collegamenti con soggetti di alta competenza scientifica e culturale, operanti a livello nazionale, europeo e internazionale, ai fini delle funzioni di analisi e valutazione ex ante ed ex post.
9. 
La struttura regionale competente di cui al comma 6 svolge le funzioni di Segreteria .
10. 
I compensi a favore dei componenti il Comitato scientifico sono definiti con atto deliberativo della Giunta regionale.
Titolo III. 
NORME D'ATTUAZIONE
Art. 12 
(Istituzione di una nuova struttura regionale)
1. 
Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione di una nuova unità previsionale di base, collocata all'interno della direzione programmazione economica, a tale unità previsionale di base corrisponde un nuovo settore da istituirsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull' ordinamento del personale regionale) tale settore assume le funzioni di coordinamento di tutte le iniziative predisposte dalla Giunta regionale in materia di ricerca scientifica.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli stanziamenti necessari per l'unità previsionale di base istituita ai sensi del precedente articolo sono iscritti nel bilancio della Regione con legge finanziaria regionale ai sensi di quanto previsto dall' articolo 8 della legge 7/2001e successive modificazioni.
2. 
La copertura finanziaria delle risorse da iscrivere nel bilancio della regione è assicurata, per gli anni 2005, 2006 e 2007 con utilizzo pari ad una percentuale del 5 per cento delle risorse introitate dalla regione quale compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto.
3. 
Per gli anni successivi si provvede ai sensi del secondo comma del presente articolo senza ulteriore vincolo.
4. 
Tali risorse sono integrate con quelle iscritte nel bilancio annuale della Regione per l'anno 2004 e nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005 e 2006 che finanziano le risorse trasferite o delegate dallo Stato, dall'Unione europea e dal sistema delle autonomie locali del Piemonte per il sostegno a specifici progetti di ricerca e con gli atri soggetti previsti dall'articolo 6.
Art. 14 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Nel primo anno di attuazione della presente legge, qualora il Documento di programmazione economico-finanziaria sia già stato approvato, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre 2004, approva e presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del programma triennale di cui all'articolo 5 per l'approvazione.
2. 
Fino alla istituzione della struttura regionale competente in materia di ricerca le funzioni di cui all'articolo 11, comma 6 sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di programmazione e statistica.