Proposta di legge regionale n. 690 presentata il 01 marzo 2010
Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali.

Art. 1 
(Finalità e oggetto della legge)
1. 
La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell' articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
2. 
La presente legge, in particolare:
a) 
istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
b) 
sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dalle professioni ordinistiche;
c) 
istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
a) 
per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
b) 
per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o collegio;
c) 
per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
d) 
per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale delle professioni intellettuali che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 3 
(Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione)
1. 
Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "commissione", nominata dal Presidente della Giunta su designazione del Comitato Unitario regionale delle professioni.
2. 
La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
a) 
agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
b) 
alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
c) 
ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. 
La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:
a) 
l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
b) 
un rappresentante regionale per ogni professione ordinistica;
c) 
i rappresentanti sindacali datoriali delle professioni intellettuali di rilevanza nazionale presenti sul territorio regionale.
4. 
Le professioni ordinistiche sono suddivise in tre aree di appartenenza:
area giuridico-economica;
area socio-sanitaria;
area tecnica.
5. 
I soggetti espressione di professioni ordinistiche designano un vicepresidente per ogni area di appartenenza.
Art. 4 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti della commissione.
2. 
La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. 
Il presidente ed i tre vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.
4. 
Per favorire l'incontro tra i prestatori delle prestazioni professionali e i consumatori-utenti, almeno una volta l'anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dalla Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali.
5. 
I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 5 
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. 
Ai fini della formazione continua obbligatoria, in accordo con le linee di intervento previste dalla vigente normativa regionale ( L.R. 13 aprile 1995, n. 63 Testo coordinato "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale") gli ordini e i collegi, organizzano e controllano le attività di formazione e aggiornamento professionale anche tramite la stipula di convenzioni con soggetti formatori pubblici e privati. I coordinamenti regionali (federazioni e consulte) possono proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
Art. 6 
(Soggetto consortile multidisciplinare)
1. 
La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
2. 
Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore dei professionisti intellettuali e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
a) 
servizi di agenzia formativa;
b) 
interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) 
cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
d) 
informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di prestazioni professionali e gli utenti;
e) 
diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
f) 
promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.
3. 
Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2 .
Art. 7 
(Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni)
1. 
È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.
2. 
In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:
a) 
prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) 
prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
1) 
progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2) 
programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3) 
progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. 
Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale, di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 Testo coordinato "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale", definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
4. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente nonché la Commissione di cui all'art. 3 , approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, criteri e modalità per l'erogazione di fondi relativamente a formazione continua, prestito d'onore e fondo rotativo.
Art. 9 
(Norma transitoria)
1. 
In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche già previste dall'art. 4 dalla Legge n. 43 del 1 febbraio 2006, non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nel biennio 2010-2011, uno stanziamento annuo di 4.750.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Attività formativa Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2010-2012.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 11 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.