Istituzione dell'Albo regionale dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle corali amatoriali.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO MULIERE ROCCHINO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dai musicisti, dalle formazioni musicali, dai gruppi teatrali e dalle corali, con carattere amatoriale, ne valorizza i fini culturali, ricreativi ed educativi, contribuisce al loro sviluppo e diffusione nell'ambito delle comunità locali.
Art. 2
(Istituzione dell'Albo regionale)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali amatoriali denominato "Albo regionale dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle corali amatoriali.
Art. 3
(Ambito di applicazione e requisiti per l'iscrizione)
1.
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'articolo 1 che svolgono l'attività con carattere amatoriale e siano residenti o abbiano sede nel territorio della Regione Piemonte.
2.
Riveste carattere amatoriale l'attività di coloro che si esibiscono per non più di dieci volte nel corso dell'anno solare e non percepiscono alcun provento per l'attività musicale, teatrale e canora svolta, salva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione della relativa documentazione.
Art. 4
(Autocertificazione)
1.
All'atto dell'iscrizione all'Albo, il musicista amatoriale deve certificare, ai sensi degli articoli 4 e 46,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo predisposto dall'Assessorato competente, il possesso dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 3 della presente legge.
2.
L'iscrizione all'Albo regionale ha durata triennale.
3.
Le modalità e i criteri per l'iscrizione sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5
(Effetti dell'iscrizione rispetto agli obblighi ENPALS)
1.
Il possesso di certificato di agibilità di cui alla Circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 non è richiesto e non vi è obbligo contributivo per gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, anche quando questi si esibiscono in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti.
Art. 6
(Eventi a scopo benefico ed eventi organizzati da enti pubblici)
1.
Per gli eventi a scopo benefico e per quelli organizzati da enti pubblici restano salve le disposizioni previste dai paragrafi 4 e 5 della Circolare dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo n. 21 del 4 giugno 2002, in riferimento all'articolo 10 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni.