Proposta di legge regionale n. 69 presentata il 23 giugno 2005
Istituzione dell'Albo regionale dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle corali amatoriali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dai musicisti, dalle formazioni musicali, dai gruppi teatrali e dalle corali, con carattere amatoriale, ne valorizza i fini culturali, ricreativi ed educativi, contribuisce al loro sviluppo e diffusione nell'ambito delle comunità locali.
Art. 2 
(Istituzione dell'Albo regionale)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali amatoriali denominato "Albo regionale dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle corali amatoriali.
Art. 3 
(Ambito di applicazione e requisiti per l'iscrizione)
1. 
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'articolo 1 che svolgono l'attività con carattere amatoriale e siano residenti o abbiano sede nel territorio della Regione Piemonte.
2. 
Riveste carattere amatoriale l'attività di coloro che si esibiscono per non più di dieci volte nel corso dell'anno solare e non percepiscono alcun provento per l'attività musicale, teatrale e canora svolta, salva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione della relativa documentazione.
Art. 4 
(Autocertificazione)
1. 
All'atto dell'iscrizione all'Albo, il musicista amatoriale deve certificare, ai sensi degli articoli 4 e 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo predisposto dall'Assessorato competente, il possesso dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 3 della presente legge.
2. 
L'iscrizione all'Albo regionale ha durata triennale.
3. 
Le modalità e i criteri per l'iscrizione sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5 
(Effetti dell'iscrizione rispetto agli obblighi ENPALS)
1. 
Il possesso di certificato di agibilità di cui alla Circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 non è richiesto e non vi è obbligo contributivo per gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, anche quando questi si esibiscono in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti.
Art. 6 
(Eventi a scopo benefico ed eventi organizzati da enti pubblici)
1. 
Per gli eventi a scopo benefico e per quelli organizzati da enti pubblici restano salve le disposizioni previste dai paragrafi 4 e 5 della Circolare dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo n. 21 del 4 giugno 2002, in riferimento all'articolo 10 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni.