Modifica del
comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica al
comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")
1.
Il
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" come modificato dal
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8 agosto 2003, n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003" è sostituito dal seguente:
.
" 1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato."
Art. 2
(Norma finale)
1.
L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata ai sensi dell'articolo 1 si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
Art. 3
(Norma transitoria)
1.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 10 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 e con l'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposta l'eventuale indennità maturata nelle legislature precedenti, dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.