Proposta di legge regionale n. 685 presentata il 10 febbraio 2010
Costituzione di una società Regionale per la riqualificazione e la riconversione industriale.

Art. 1 
(Istituzione dell'Istituto regionale per la riqualificazione e la riconversione industriale)
1. 
La Regione, al fine di promuovere il mantenimento, il riavvio e la rideterminazione dell'attività di impresa con l'obiettivo prioritario di sostenere, valorizzare e possibilmente espandere i livelli occupazionali regionali, istituisce l'Istituto regionale per la riqualificazione e la riconversione industriale, di seguito denominato IRRI.
2. 
L'IRRI è ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di propria personalità giuridica, autonomia statutaria nonché autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile.
Art. 2 
(Attività dell'IRRI)
1. 
L'Istituto, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale e delle direttive della Giunta regionale, può procedere all'acquisizione di imprese per le quali viene dichiarata la cessione, la cessazione, anche parziale, di attività produttiva, il fallimento, la delocalizzazione e il trasferimento dell'impresa, la cessione di ramo d'azienda o di qualsiasi altro evento che comporta riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio.
2. 
L'acquisizione di aree, impianti, dotazioni patrimoniali afferenti alle unità di impresa di cui al comma 1, avviene con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.
3. 
L'acquisizione di cui al comma 2 è preceduta o seguita dalla predisposizione di un Piano industriale, preventivamente discusso con le parti sociali, finalizzato al mantenimento, al riavvio e alla rideterminazione dell'attività di impresa con l'obiettivo prioritario di mantenere, valorizzare e possibilmente espandere i livelli occupazionali di ciascuna unità di impresa trattata.
Art. 3 
(Organi)
1. 
Sono organi dell'IRRI:
a) 
il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci, che esprime al suo interno il Presidente;
b) 
l'Assemblea dei Soci, composta proporzionalmente, per una quota non inferiore al 75 per cento, da Regione, province e comuni sede di industrie; il rimanente 25 per cento delle quote è riservato a fondazioni e privati;
c) 
il Presidente;
d) 
il Collegio dei revisori.
Art. 4 
(Risorse finanziarie)
1. 
Il bilancio dell'IRRI è costituito da trasferimenti regionali e da finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti per una quota non superiore al 25 per cento del patrimonio complessivo.
2. 
La Regione predispone annualmente i finanziamenti idonei al funzionamento dell'Istituto.
3. 
In caso di scioglimento il patrimonio dell'IRRI si trasferisce alla Regione.
Art. 5 
(Statuto)
1. 
Il Consiglio regionale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, lo statuto dell'Istituto regionale per la riqualificazione industriale, il suo regolamento sul funzionamento e l'organizzazione e il primo programma di intervento.
Art. 6 
(Coordinamento e potere di vigilanza e controllo della Giunta regionale)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, valuta il piano di intervento redatto ogni due anni dall'IRRI.
2. 
La Giunta regionale esercita il potere di vigilanza e controllo sull'IRRI.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per ciascun anno del biennio 2010-2011, alla spesa corrente di 5 milioni di euro, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB16001 (Attività produttive Segreteria Direzione DB16 Titolo I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di 15 milioni di euro, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB16002 (Attività produttive Segreteria Direzione DB16 Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).