Proposta di legge regionale n. 684 presentata il 10 febbraio 2010
Tutela delle aree produttive e industriali.

Capo I. 
OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio, definisce misure volte a ridurre i rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione delle attività produttive.
Art. 2 
(Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive)
1. 
Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, non possono avere una destinazione d'uso di durata inferiore a quindici anni, a decorrere dall'approvazione della legge.
2. 
I comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo della destinazione d'uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.
3. 
In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di qualsiasi altro evento che comporta la riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, la durata del vincolo di cui al comma 2 è estesa a venti anni dal momento in cui si manifesta l'evento stesso.
4. 
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle aree di cui al comma 2 sono espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell'atto.
5. 
Sono consentiti cambi di destinazione d'uso soltanto se l'impresa che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto all'ubicazione dell'unità produttiva già in essere e se tale nuova apertura consente l'impiego di tutti i dipendenti dell'unità produttiva trasferita.
Art. 3 
(Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali)
1. 
In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all'articolo 2, con i relativi impianti produttivi e gli immobili a essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustralizzazione finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e industriali.
Capo II. 
AZIONI TERRITORIALI
Art. 4 
(Aree montane deindustrializzate)
1. 
La Regione individua le aree montane deindustrializzate al fine di valorizzare tali zone e di incentivare sul loro territorio la creazione di strutture economiche volte a favorire la piena occupazione giovanile.
Art. 5 
(Azioni in favore delle aree montane deindustrializzate)
1. 
Al fine di raggiungere gli obbiettivi di cui all'articolo 4, la Regione sostiene le cooperative che presentano tutti i seguenti requisiti:
a) 
avere sede e svolgere la relativa attività in aree montane deindustrializzate;
b) 
essere composte da almeno il 40 per cento di soci con età inferiore ai trenta anni e da almeno il 60 per cento di soci residenti in area;
c) 
avere quale scopo sociale la cura forestale del territorio, nonché la cura dei sentieri e del patrimonio storico.
2. 
È facoltà delle cooperative di cui al comma 1 di allestire e gestire spazi destinati al turismo culturale e naturalistico, senza precludere il libero e pubblico accesso ai sentieri montani.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per ciascun anno del biennio 2010-2011, alla spesa corrente di 15 milioni di euro, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14191 (Op. pubbl. dif. del suolo Economia montana e collinare e servizi (sede di Cuneo) Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).