Sospensione procedimenti di decadenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO MULIERE ROCCHINO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER ROSTAGNO ELIO
Art. 1
(Sospensione procedimenti di decadenza)
1.
I procedimenti di decadenza, avviati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere d) o e),
della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e in essere all'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi fino al 31 dicembre 2010, nelle more di un atto di riordino della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.