Disegno di legge regionale n. 680 presentato il 18 gennaio 2010
Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

Capo I. 
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale e attraverso le azioni di cui all'articolo 3, persegue, con la presente legge, la finalità di protezione del patrimonio boschivo dagli incendi.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
bosco: quanto stabilito all' articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
b) 
incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
c) 
accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;
d) 
abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;
e) 
fuoco prescritto o controllato: tecnica di applicazione controllata del fuoco per la prevenzione degli incendi, la manutenzione dei viali tagliafuoco e il mantenimento di habitat naturali particolari;
f) 
sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito denominato sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione e, per effetto della stipulazione di appositi protocolli di intesa o convenzioni, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo nazionale Vigili del fuoco, dal volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e da eventuali imprese private di cui all'articolo 3 comma 1, lettera f).
Art. 3 
(Azioni)
1. 
In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Regione:
a) 
promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi;
b) 
predispone il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato piano, e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);
c) 
applica le procedure operative approvate con deliberazioni della Giunta regionale quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB;
d) 
stipula protocolli di intesa o convenzioni con le istituzioni dello Stato indicate all' articolo 7, comma 3, della l. 353/2000, per attività di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
e) 
convenziona, per attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, l'associazione regionale di volontari AIB che presenta i requisiti richiesti dalle procedure operative;
f) 
stipula contratti con imprese private per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;
g) 
favorisce studi e ricerche relativi alla previsione, prevenzione, lotta agli incendi boschivi e ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco;
h) 
promuove azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e promuove, ai fini della crescita e della effettiva educazione ambientale, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado;
i) 
definisce, programma e coordina corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale Vigili del fuoco ed il volontariato di cui al comma 1, lettera e);
l) 
istituisce e coordina la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) secondo le modalità previste dall' articolo 7 della legge 353/2000;
m) 
favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco.
2. 
Le azioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali competenti per materia secondo le rispettive attribuzioni ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
Art. 4 
(Corpo forestale dello Stato)
1. 
A seguito della stipulazione dei protocolli d'intesa o delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa la direzione operativa dei mezzi aerei regionali e statali e del personale volontario, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.
2. 
Il Corpo forestale dello Stato concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB.
Art. 5 
(Corpo nazionale Vigili del fuoco)
1. 
A seguito della stipulazione dei protocolli d'intesa o delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assicura il concorso operativo nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo forestale dello Stato e del volontariato e concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB in caso di incendi di interfaccia urbano-foresta.
Art. 6 
(Volontariato)
1. 
L'associazione regionale dei volontari AIB concorre nell'opera di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:
a) 
delle norme del piano di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b);
b) 
delle procedure operative di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c);
c) 
delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva.
2. 
I volontari AIB che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi:
a) 
sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto all' articolo 7, comma 3, lettera b) della legge 353/2000 e come specificato nelle procedure operative;
b) 
sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 (Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima) come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1992, applicativo della legge 266/1991;
c) 
intervengono in tutte le fasi di lotta attiva agli incendi boschivi con gli appositi dispositivi di protezione individuale, con le modalità indicate nelle procedure operative.
3. 
L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB.
Art. 7 
(Previsione e dichiarazione di stato di massima pericolosità)
1. 
La Giunta regionale, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva, coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici forestali, quale supporto alle decisioni per tutte le attività di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosità.
2. 
La struttura regionale competente per materia, sulla base del valore dell'indice di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, dichiara lo stato di massima pericolosità che comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 13, comma 6.
3. 
La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota agli enti territoriali ed ai cittadini tramite gli strumenti di comunicazione della Regione Piemonte e degli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB.
Art. 8 
(Prevenzione)
1. 
Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta, attuate nel rispetto delle finalità del piano e secondo gli obiettivi da esso indicati.
2. 
La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere ed in particolare le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati rispetto al rischio di incendio.
3. 
La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco ed è programmata e progettata in rapporto all'intensità dell'incendio prevedibile nei luoghi in cui deve essere realizzata la prevenzione stessa.
4. 
Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati, curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
a) 
viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel piano di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b);
b) 
strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;
c) 
torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
d) 
impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) 
canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;
f) 
interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la presenza di combustibile vegetale.
5. 
Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificate e localizzate su proposta della struttura regionale competente per materia, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
6. 
A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:
a) 
diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o basso arbustive limitrofe alla formazioni forestali;
b) 
manutenzione dei viali tagliafuoco;
c) 
conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco.
7. 
L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente, che in conformità a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), prescrive gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco, anche avvalendosi del personale e dei mezzi del volontariato di cui all'articolo 6.
Art. 9 
(Lotta attiva agli incendi boschivi)
1. 
Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica con mezzi aerei e da terra.
2. 
La Giunta regionale, avvalendosi delle proprie strutture e, a seguito della stipulazione di apposite convenzioni, di risorse del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché di personale appartenente all'associazione regionale di volontari AIB, programma la lotta attiva, assicura il coordinamento del proprio sistema operativo AIB e istituisce e coordina la SOUP.
3. 
La SOUP è istituita presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile e sistema AIB della Regione Piemonte.
4. 
La SOUP contribuisce far fronte ad un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile e pertanto, a regime, essa costituisce, congiuntamente alla Sala Operativa di protezione civile regionale, la Sala Operativa Integrata per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale, nonché l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile e antincendi boschivi.
Art. 10 
(Ricostituzione boschiva)
1. 
La Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi, ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare qualora vi siano motivi di pubblica incolumità.
2. 
I criteri per la concessione di contributi per le finalità di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
3. 
La ricostituzione avviene secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale di cui alla legge regionale n. 4/2009.
Art. 11 
(Segnalazione di incendi boschivi)
1. 
Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai Vigili del fuoco, alle autorità comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, in modo che possa essere tempestivamente organizzata la necessaria opera di spegnimento.
Art. 12 
(Aree naturali protette)
1. 
Il piano di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) contiene apposite sezioni per le aree protette regionali e per quelle dello Stato.
2. 
Nelle aree di cui al comma 1, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 353/2000.
Capo II. 
DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI
Art. 13 
(Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei pascoli montani)
1. 
I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti dall' articolo 3 della legge regionale 4/2009.
2. 
Fatto salvo l'uso del fuoco prescritto ai fini e secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cento metri da essi. L'abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato.
3. 
L'accensione di fuochi in deroga a quanto disposto dal comma 2 è consentita nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
a) 
per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
b) 
per eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, che può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad autorizzazione da rilasciarsi a cura della struttura regionale competente conformemente a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b);
c) 
nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. In tal caso il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
d) 
per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione al Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
e) 
accensione di fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
4. 
Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 3, deve essere preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco.
5. 
È fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi, ai sensi del comma 3, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. 
Nei periodi in cui viene dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a duecento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
7. 
Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' articolo 10 della legge 353/2000.
8. 
I divieti di cui al comma 7 permangono fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni vegetative del bene danneggiato o distrutto.
9. 
Salvo i terreni oggetto di fuoco prescritto di cui all'articolo 8, sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.
10. 
I vincoli di cui al comma 9 sono introdotti nel piano regolatore generale comunale (PRGC) dei comuni interessati, con relativa perimetrazione redatta dagli stessi anche con la collaborazione del Corpo forestale dello Stato. Essi devono essere specificamente indicati nel certificato di destinazione urbanistica.
11. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l' articolo 10 della legge 353/2000.
12. 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le procedure per la realizzazione e l'autorizzazione delle opere di cui al comma 3, lettera a) ed i criteri per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, lettera b), tenendo conto di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6.
Art. 14 
(Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)
1. 
Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade o autostrade sono tenuti ad attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, ovvero di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.
Art. 15 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 13, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
2. 
Le violazioni ai divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 6 e 9, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 10 della legge 353/2000.
3. 
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.
4. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 16 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza e l'accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono affidate:
a) 
al Corpo forestale dello Stato;
b) 
alla polizia provinciale, alla polizia municipale ed ai guardaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
c) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
d) 
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONE DI NORME
Art. 17 
(Proventi)
1. 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.
Art. 18 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogata la legge regionale 9 giugno 1994 n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).
Art. 19 
(Copertura finanziaria)
1. 
Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in 5.000.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2010 nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) DB14141, DB14142, DB14181 e DB14182 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
2. 
Per il biennio 2011-2012, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).