Proposta di legge regionale n. 68 presentata il 23 giugno 2005
Interventi regionali per la viabilità rurale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di incentivare il miglioramento delle comunicazioni stradali nelle aree rurali, interviene per mantenere, migliorare e sviluppare in Piemonte la rete delle strade vicinali, o classificabili come vicinali, che per le loro caratteristiche rispondano a fini di pubblica utilità.
2. 
Il fine di pubblica utilità esiste quando intervenga una delle seguenti condizioni:
a) 
che la strada sia al servizio di più fondi agricoli e case coloniche e siano soggette ad uso pubblico;
b) 
che la strada colleghi tra loro strade di livello superiore (comunali, provinciali o dimesse dall'ANAS) e sia soggetta all'uso pubblico;
c) 
che la strada sia al servizio oltrechè di fondi agricoli, anche di case di civili abitazione e/o di infrastrutture destinate ad attività di tipo extra-agricolo.
Art. 2 
(Classificazione delle strade vicinali)
1. 
La classificazione di strada vicinale è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, che diviene esecutiva con le modalità e le procedure previste dalla l.r. n. 86, "Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico-delega alle Province ed ai Comuni" del 21 novembre 1986.
2. 
Le strade classificate come vicinali usufruiscono degli interventi di cui al successivo articolo 3 qualora classificabili di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
Art. 3 
(Finanziamenti)
1. 
Per i fini di cui all'articolo 1 la Regione concede ai Comuni e alle Comunità Montane, nonchè ai consorzi costituiti ai sensi del D.Lgt. 1446 del 1918 contributi in conto capitale nelle misure indicate nel successivo comma quattro del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 4 per le opere di manutenzione straordinaria delle strade vicinali di pubblica utilità.
2. 
Per opere di manutenzione straordinaria si intendono:
a) 
la sistemazione delle massicciate e della relativa copertura in terra battuta o mediante bitumatura;
b) 
la modifica di tracciati per ragioni di sicurezza;
c) 
gli interventi finalizzati alla conservazione e protezione dei manufatti, quali le opere per il deflusso delle acque meteoriche;
d) 
la realizzazione di opere per l'attraversamento di canali (non gravanti sull'utenza dei canali medesimi);
e) 
le opere di protezione rispetto a movimenti franosi;
f) 
la costruzione di banchine laterali ed allargamenti della sede necessari in base ai volumi ed alle caratteristiche del transito.
3. 
I contributi previsti dal presente articolo sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.
4. 
I contributi sono concessi in misura non superiore al 70% del costo complessivo dell'intervento.
5. 
Salvo quanto disposto al successivo articolo 4 i contributi di cui alla presente legge sono riservati ai consorzi appositamente costituiti per la sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.
Art. 4 
(Interventi per le zone montane)
1. 
Allo scopo di garantire, per ragioni di sicurezza e di fruibilità del territorio, l'accesso alle case sparse ed ai nuclei di abitazione delle zone montane ad alto tasso di spopolamento la Regione concorre alle spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria di strade vicinali di uso pubblico di cui i Comuni o le Comunità Montane per accertata impossibilità di concorso nell'intervento da parte dei proprietari dei fondi, decidano di assumersi l'onere della gestione.
2. 
Per i lavori di cui al precedente comma la Regione concede ai Comuni interessati contributi in conto capitale fino all'90% della spesa sostenuta.
Art. 5 
(Procedure)
1. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva di 8.000.000,00 euro.
2. 
Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 3 (Contributi in conto capitale ai Comuni, Comunità montane e consorzi per mantenere, migliorare e sviluppare la rete delle strade vicinali di pubblica utilità) è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi Tit. II spese di investimento) la somma di euro 5.300.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 (Contributi in conto capitale ai Comuni di zone montane per opere di manutenzione straordinaria di strade vicinali di pubblica utilità) è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi Tit. II spese di investimento) la somma di euro 2.700.000,00 in termini di competenza e di cassa.
4. 
Alla copertura delle spese previste al comma 2 per l'anno 2003si fa fronte riducendo, di pari importo, la disponibilità finanziaria dell'UPB n. 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.
5. 
Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a 8.000.000,00 di euro, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.