Interventi a favore dei soggetti celiaci.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l'erogazione di prodotti senza glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente nonché l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della Regione.
Art. 2
(Modalità ed erogazione del contributo)
1.
Il diritto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all'
articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) è garantito attraverso l'erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.
2.
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, la malattia è regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
3.
L'importo del contributo di cui al comma 1 è indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, fermo restando la non differenziazione dell'importo in base al sesso, è autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.
Art. 3
(Modalità operative)
1.
I buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda sanitaria competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.
2.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:
a)
le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione;
b)
i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento in quattro parti dell'importo stabilito nella tabella allegata alla presente legge;
c)
le modalità operative relative alla consegna dei buoni acquisto;
d)
gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;
e)
le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni;
f)
le modalità per il rimborso.
3.
Le aziende sanitarie provvedono:
a)
a dare applicazione alla presente legge secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;
b)
a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge;
c)
a rendere noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni;
d)
a inviare alla Giunta regionale la rendicontazione sull'applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011, alla spesa annua di 800.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB DB20011 (Sanità Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Allegato A.
Tabella (Articolo 2)
Importo mensile (euro) per fasce d'età divisibile in quattro buoni mensili
Fasce d'età Importo mensile (euro)
6 mesi - 1 anno 50,00
1 - 3 anni 70,00
3 - 6 anni 100,00
6 - 10 anni 105,00
Maggiori di 10 ann 140,00