Disegno di legge regionale n. 678 presentato il 18 gennaio 2010
Testo unico delle disposizioni normative sui piccoli Comuni.

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì le politiche di governo del territorio e l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. 
Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.
3. 
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la regione ne promuove ed incentiva la gestione associata in coinvolgimento con le associazioni delle Autonomie locali.
4. 
La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
5. 
Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.
6. 
In presenza di particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.
7. 
Allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio, la Regione sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei piccoli comuni, motivato dall'approvazione di piani, progetti e provvedimenti regionali ovvero dovuto a calamità naturali ovvero reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e ambientale.
8. 
La Regione incentiva iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o la dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano, ad un comune montano, collinare o ad altro piccolo comune ad alta marginalità.
Art. 2 
(Interventi generali di sostegno ai piccoli comuni)
1. 
La Regione, nell'ambito delle finalità e dei criteri di cui all'articolo 1, attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
2. 
Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
3. 
Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da Università o da enti pubblici o privati di ricerca.
4. 
L'entità del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento ed è proporzionale alla situazione di disagio.
5. 
Il contributo può essere utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 da realizzarsi anche in forma associata.
6. 
Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.
7. 
Non è ammesso l'utilizzo del contributo per le spese che risultano interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.
8. 
Termini e modalità per l'attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 3 
(Semplificazione delle rendicontazioni)
1. 
Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 30.000,00 euro erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.
Art. 4 
(Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni)
1. 
La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in deroga alla normativa regionale vigente, salva espressa disposizione. Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
3. 
Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale.
4. 
Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza di condizioni di marginalità socio-economica, prevedere l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.
Capo II. 
INTERVENTI SPECIFICI
Art. 5 
(Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilità)
1. 
Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni.
2. 
Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilità presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.
3. 
Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
4. 
La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli Istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.
Art. 6 
(Assistenza tecnico-amministrativa delle province a favore dei piccoli comuni)
1. 
La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente in materia di enti locali, l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.
2. 
I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, tenuto conto del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia, della tipologia di progetti relativi all'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle singole province ed all'effettivo svolgimento di tale attività.
3. 
Le province trasmettono annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ed alla Giunta regionale i risultati dell'attività di cui al comma 1.
Art. 7 
(Consulenza regionale)
1. 
La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri interpretativi sull'applicazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. 
Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 è assicurato, secondo modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, anche attraverso il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione regionale, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) 
giuridico-amministrativa;
b) 
contabilità e finanza locale;
c) 
urbanistica e pianificazione territoriale.
3. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali una relazione informativa sull'attività di consulenza di cui al comma 1.
Art. 8 
(Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)
1. 
La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
2. 
La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
3. 
La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
4. 
Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.
Art. 9 
(Sostegno finanziario l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica)
1. 
Per le finalità di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 1, e in generale per sostenere l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle scelte della pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede ai comuni, anche associati tra di loro, contributi per la redazione:
a) 
delle varianti generali o specifiche al Piano Regolatore Generale rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
b) 
delle varianti al Piano Regolatore Generale rese necessarie da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali.
Art. 10 
(Concessione di contributi)
1. 
I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti di cui all'articolo 9 sono concessi, ai comuni con popolazione fino a 1000 abitanti nella misura massima del 90 per cento, ed ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti nella misura massima del 70 per cento della spesa calcolata (compresi gli oneri fiscali e previdenziali) nei preventivi di parcella, e nelle relative convenzioni, redatti dai professionisti incaricati e muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. 
Sono esclusi dai contributi di cui all'articolo 1 i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, al momento del conferimento dell'incarico.
3. 
La Giunta regionale, con apposito regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e semplificazione dei procedimenti, provvede a disciplinare:
a) 
le modalità di presentazione delle domande;
b) 
gli aspetti relativi all'ammissione ed erogazione dei contributi;
c) 
i casi di revoca ;
d) 
l'individuazione del contributo massimo complessivo per il progetto urbanistico e le relative indagini.
Art. 11 
(Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali)
1. 
La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigiane nei piccoli comuni, con priorità per i comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, in condizioni di marginalità socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
Art. 12 
(Altri supporti a favore dei piccoli comuni)
1. 
La Giunta regionale promuove, in collaborazione con le province, corsi di formazione e riqualificazione del personale dei piccoli comuni, con particolare riferimento al personale addetto alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.
2. 
I criteri e le modalità per la partecipazione ai corsi sono stabiliti con atti amministrativi.
3. 
Alle province sono erogati, per le attività sopra enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13 
(Disposizioni attuative)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
2. 
I dati derivanti dalle elaborazioni di cui all'articolo 2 costituiscono l'archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.
Art. 14 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione degli interventi relativi all'attività di assistenza e consulenza giuridico-legale prevista agli articoli 6, 7 e 8 e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento dell'attività stessa, svolta sia direttamente sia attraverso l'assistenza tecnico-amministrativa delle province.
2. 
A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare:
a) 
le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle province;
b) 
lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle province;
c) 
gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e l'identità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa;
d) 
l'individuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa;
e) 
l'eventuale ammontare delle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del servizio gratuito di consulenza regionale;
f) 
gli oggetti prevalenti dell'attività prestata da tale servizio;
g) 
l'identità degli enti beneficiari;
h) 
il numero e l'oggetto delle difese legali;
i) 
le spese effettivamente sostenute e l'elenco dei professionisti individuati in accordo con la Giunta regionale per l'assistenza legale.
Art. 15 
(Norma transitoria)
1. 
I contributi già determinati ed erogati in acconto ai sensi della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica), sono regolati dalle disposizioni della citata legge fino al completo esaurimento degli stessi e alla totale erogazione dei medesimi.
2. 
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla l.r. 24/1996, si applicano le disposizioni della medesima legge regionale.
Art. 16 
(Revisione testo unico)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un provvedimento normativo di integrazione del presente testo unico con ulteriori specifiche discipline a favore dei piccoli comuni.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione degli interventi di cui alla presente legge, stimati per l'anno finanziario 2010 in euro 7.950.000,00, si provvede con le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base di seguito elencate e per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
05012 euro 6.650.000,00;
UPB 08192 euro 1.300.000,00 ''.
2. 
Per il biennio 2011-2012 alla spesa annua di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate all' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo V. 
ABROGAZIONI
Art. 18 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10;
b) 
legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi);
c) 
legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte).