Interventi economici a sostegno delle cure per gli animali d'affezione.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la detenzione di animali d'affezione in un corretto profilo sanitario, a tutela degli animali stessi e della salute pubblica.
Art. 2
(Destinatari)
1.
Possono richiedere le facilitazioni proposte dalla presente Legge tutti i cittadini in possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'anno 2009 relativo ai redditi 2008, ovvero un ISEE ricalcolato, ai sensi dell'
art. 4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 ("Disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate") così come modificato dall'
art.1, comma 344 della L. 244/2007, di ammontare minore o uguale a euro 30.000,00; che detengono animali d'affezione iscritti all'anagrafe regionale (ove previsto) e correttamente mantenuti in loco come da controllo e certificazione dei servizi veterinari ASL o dei Pubblici Ufficiali (Guardie Zoofile) dell'ENPA e delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali.
Art. 3
(Interventi e cure)
1.
Gli interventi soggetti a sostegno sono cura antiparassitaria, il controllo periodico annuale, la sterilizzazione, la vaccinazione e suoi richiami, cura da avvelenamento.
Art. 4
(Animali)
1.
Sono compresi nelle finalità della presente Legge solo gli animali detenuti senza fine di lucro od uso (vendita, esposizione, consumo alimentare, ecc.), detenuti presso domicili privati non connessi in alcun modo ad attività di gestione, cura, allevamento, in numero totale non superiore a 5 e comunque in conformità alla
Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34. (Tutela e controllo degli animali da affezione) e al D.P.G.R. 11 novembre 1993 n. 4359 (Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione").
2.
Oltre agli animali d'affezione individuati dalla
Legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) sono inclusi ai fini della presente legge furetti, volatili, roditori e conigli da compagnia.
Art. 5
(Certificazione avente diritto)
1.
L'interessato presenterà apposita domanda, corredata dalla certificazione ISEE e autocertificazione della tipologia e numero degli animali in possesso, presso il Servizio Veterinario delle ASL di competenza. Esso, tramite visita diretta o servizio convenzionato (Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato), verificherà i requisiti e procederà al rilascio del certificato (o all'iscrizione informatica tramite Codice Fiscale) che qualifica l'avente diritto, previo versamento di una quota annuale la cui entità verrà individuata con successivo regolamento di Giunta regionale.
2.
Il pagamento della quota annuale conferisce il diritto a richiedere le prestazioni di cui all'articolo 3.
3.
Ogni variazione riguardante gli animali detenuti (decesso, acquisizione, ecc.) dovrà essere comunicata a cura dell'avente diritto, pena il decadimento delle facilitazioni previste.
Art. 6
(Facilitazioni)
1.
Alla quota annuale di cui all'articolo 5 viene applicata una riduzione del venti per cento per gli animali adottati gratuitamente presso strutture rifugio, come da certificazione rilasciata dal rifugio stesso.
Art. 7
(Ambulatori privati)
1.
L'accesso alle prestazioni presso gli ambulatori privati viene regolato tramite di accordi fra la Regione Piemonte, i Servizi Veterinari ASL e l'Ordine dei Veterinari.
Art. 8
(Ambulatori veterinari sociali)
1.
Data l'assenza di ambulatori veterinari pubblici, la Regione Piemonte incentiva con appositi bandi l'istituzione di ambulatori veterinari sociali da parte di ENPA e altre associazioni ONLUS per la protezione degli animali. Tali ambulatori devono disporre di attrezzatura adeguata agli interventi previsti dall'articolo 3 della presente Legge e sono soggetti al controllo sanitario ASL. Non possono essere istituiti all'interno di aree e strutture che operano, anche parzialmente, con finalità di lucro.
2.
La gestione dell'ambulatorio è affidata all'associazione che lo istituisce, con giorni ed orari congrui. L'attività può essere svolta solo da medici veterinari abilitati, pubblici o privati.
3.
L'ambulatorio sociale può operare, a carico dell'associazione che lo gestisce, anche su animali non soggetti a facilitazione.
Art. 9
(Convenzioni)
1.
La Regione Piemonte per i controlli di cui all'articolo 2 può convenzionarsi con associazioni ONLUS che operino a livello provinciale e dispongano di Guardie Zoofile in possesso di decreto prefettizio.
2.
I Servizi Veterinari ASL, tramite sottoscrizione di accordi con le Associazioni che li gestiscono, possono usufruire degli ambulatori sociali per erogare le prestazioni previste dalla presente Legge ed altre di pubblica utilità previste dalla normativa vigente (es. sterilizzazione felini randagi).
Art. 10
(Norma finanziaria)
1.
Alla spesa corrente pari a 500.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2010-2011, in termini di competenza, stanziata nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DB20021 (Sanità Prevenzione veterinaria Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).