Proposta di legge regionale n. 675 presentata il 15 gennaio 2010
Norme in materia di sostegno alle attività professionali intellettuali.

Art. 1 
(Finalità e oggetto della legge)
1. 
La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell' articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
2. 
La presente legge, in particolare:
a) 
istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
b) 
sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale;
c) 
istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
a) 
per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
b) 
per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;
c) 
per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale;
d) 
per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
e) 
per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 3 
(Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione)
1. 
Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "commissione", nominata dal Presidente della Giunta regionale.
2. 
La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
a) 
agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
b) 
alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
c) 
ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. 
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il presidente, possono essere confermati una sola volta; la commissione è composta da:
a) 
l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
b) 
un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.
4. 
Oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione è pari a quarantasette, di cui:
a) 
ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;
b) 
ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d'opera intellettuali;
c) 
tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione.
5. 
I soggetti espressione di professioni ordinistiche e di professioni associate di prestatori d'opera intellettuale, designano ciascuno un vicepresidente.
6. 
Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero dei membri di cui al comma 4, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professioni, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:
a) 
rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;
b) 
rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province piemontesi;
c) 
rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.
Art. 4 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno ventiquattro membri.
2. 
La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. 
Il presidente ed i due vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.
4. 
Per favorire l'incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dalla Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, nonché i soggetti rappresentativi del mondo economico.
5. 
I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 5 
(Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Piemonte. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale)
1. 
Le associazioni e fondazioni, operanti in Piemonte, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
2. 
Ai fini dell'eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si impegnino:
a) 
all'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
b) 
all'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
c) 
alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
d) 
alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
e) 
all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
f) 
al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.
Art. 6 
(Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale)
1. 
La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Piemonte che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.
Art. 7 
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. 
Gli ordini e le federazioni regionali possono promuovere l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale anche tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.
2. 
I coordinamenti possono proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti in accordo con le linee di intervento previste dalla vigente normativa regionale ( legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 Testo coordinato "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale").
Art. 8 
(Soggetto consortile multidisciplinare)
1. 
La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
2. 
Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
a) 
servizi di agenzia formativa;
b) 
interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) 
cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
d) 
informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
e) 
diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
f) 
promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.
3. 
Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.
4. 
La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 9.
Art. 9 
(Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni)
1. 
È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.
2. 
In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:
a) 
prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) 
prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
1) 
progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2) 
programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3) 
progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. 
Il 30 per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti d'onore di cui alla lettera a) del comma 2.
4. 
Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale, di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 Testo coordinato "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale", definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
5. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis", le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nel biennio 2010-2011, uno stanziamento annuo di 4.750.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Attività formativa Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 11 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.