Proposta di legge regionale n. 674 presentata il 13 gennaio 2010
Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali).
Primo firmatario

GARIGLIO DAVIDE

Art. 1 
(Aggiunta dell'articolo 1 bis alla l.r. 21/2009)
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali) è aggiunto il seguente:
"
Art. 1 bis (Soggetti legittimati alla presentazione delle liste)
1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è sottoscritta, con autentica notarile, dal presidente o segretario nazionali del partito, gruppo politico o movimento ovvero dai presidenti o segretari regionali che risultano tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio.
2. La dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), conferita dal Presidente del gruppo consiliare con sottoscrizione autenticata da notaio contiene anche l'indicazione del soggetto legittimato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.
"
Art. 2 
(Aggiunta dell'articolo 1 ter alla l.r. 21/2009)
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge 29 luglio 2009, n. 21 è aggiunto il seguente:
"
Art. 1 ter (Esame e ammissione delle liste)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nel corso delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui all' articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e all' articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), escludono le liste:
a) non conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a);
b) non conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b);
c) prive della dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), o presentate in violazione del rapporto di alternatività con la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b).
"