Disegno di legge regionale n. 672 presentato il 11 gennaio 2010
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)

Art. 1 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
"
a) il numero 9 della lettera a) è sostituito dal seguente:
''9) Parco naturale del Marguareis '';
b) dopo il numero 18 della lettera a) è aggiunto il seguente:
''18 bis) Parco naturale della Valle Antrona '';
c) dopo il numero 6 della lettera b) è aggiunto il seguente:
''6 bis) Parco naturale del Mottarone '';
d) dopo il numero 19 della lettera c) è inserito il seguente:
''19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito '';
e) dopo il numero 27 della lettera c) è inserito il seguente:
''27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea '';
f) il numero 34 della lettera c) è sostituito dal seguente:
''34) Riserva naturale del Bric Montariolo '';
g) dopo il numero 39 della lettera c) sono inseriti i seguenti:
''39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia '';
''39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria '';
h) dopo il numero 2 della lettera d) è aggiunto il seguente:
''2 bis) Riserva naturale del Mottarone '';
i) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
''d bis) Riserve naturali a gestione locale '':
''1) Riserva naturale della Spina verde '';
''l) dopo il numero 8 della lettera f) è aggiunto il seguente:
8 bis) Zona naturale di Salvaguardia dell'Alta Val Strona '';
m) dopo il numero 1 della lettera g) sono inseriti i seguenti:
''1 bis) Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia;
1 ter) Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè;
1 quater) Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana;
1 quinquies) Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera;
1 sexies) Zona naturale di Salvaguardia Spina Verde '';.
"
Art. 2 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
"
a) alla lettera c) le parole: ''del Sangone '', sono soppresse;
b) alla lettera e) le parole: ''Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro '', sono sostituite dalle seguenti:
''Parco naturale del Marguareis '';
c) alla lettera h) dopo le parole: ''la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese alessandrino '', sono inserite le seguenti: ''la Zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante, la Zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario,'';
d) alla lettera h) le parole: ''la Riserva naturale garzaia di Valenza '', sono sostituite dalle seguenti: ''la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria '';
e) alla lettera k) dopo le parole: ''la Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa '', sono aggiunte le seguenti: ''e la Zona naturale di salvaguardia dell'Alta Val Strona '';
f) alla lettera m) le parole: ''è affidato in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero '', sono sostituite dalle seguenti: ''sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale della Valle Antrona;'';
g) alla lettera o) dopo le parole: ''Riserva naturale dei Monti Pelati '', sono aggiunte le seguenti:
''e Zona naturale di salvaguardia Tangenziale verde e Laghetti Falchera;'';
h) dopo la lettera o) è inserita la seguente:
''o bis) Provincia del Verbano Cusio Ossola, a cui è trasferita la gestione del Parco naturale e della Riserva naturale del Mottarone;'';
i) dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti:
''t bis) Comuni di Mongrando ed Occhieppo superiore, ai quali è trasferita la gestione della riserva naturale Spina Verde e la Zona naturale di salvaguardia Spina Verde;
t ter) Comuni di Avigliana, Almese, Casellette, Rosta, Buttigliera, Rivoli, Alpignano, Pianezza Collegno, ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia;
t quater) Comune di Avigliana, a cui è trasferita la gestione della Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Avigliana;
t quinquies) Comune di Almese, a cui è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia del Monte Musinè ''.
"
Art. 3 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"
4. Le attività del Centro di documentazione dei Sacri Monti, calvari e complessi devozionali europei sono programmate e valutate da un comitato scientifico composto:
a) dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti o un suo delegato;
b) da quattro esperti nominati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti, di cui due designati dalla Giunta regionale, uno scelto tra docenti universitari e uno designato dal consiglio dell'Ente di gestione.
"
Art. 4 
(Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 19/2009)
1. 
Dopo l' articolo 32 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 32 bis (Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi)
1. È istituito il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.
2. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite.
3. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi è diretto da un dirigente di ruolo dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
4. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi si avvale della consulenza tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 32, comma 4.
"
Art. 5 
1. 
Il comma 8 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 8. Le province accertano il danno o il mancato reddito e, previa comunicazione ai soggetti gestori, provvedono alla relativa liquidazione."
.
Art. 6 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 le parole: ''il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357'', sono sostituite dalle seguenti: ''il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ''.
Art. 7 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 19/2009 le parole: ''per essere riportati nella carta della natura regionale '', sono soppresse.
Art. 8 
1. 
Al comma 20 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 dopo le parole: ''ai sensi della l.r 32/1982, sono '', sono inserite le seguenti: ''applicate e ''.
Art. 9 
1. 
Dopo il numero 152) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
" 152 bis) legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale della Valle Antrona)."
.
Art. 10 
(Modifiche all'Allegato A della l.r. 19/2009)
1. 
All'Allegato A (Cartografie delle aree protette regionali) della l.r. 19/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
"
a) Le cartografie:
- n. 3 Parco Naturale delle Alpi Marittime
- n. 9 Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand;
- n. 11 Parco naturale Orsiera-Rocciavrè
- n. 14 Parco naturale di Stpinigi
- n. 35 Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza
- n. 46 Riserva naturale della Vauda, sono sostituite dalle cartografie di cui all'allegato A della presente legge;
b) la denominazione della cartografia n. 5 ''Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro '' è sostituita dalla denominazione: ''Parco naturale del Marguareis '';
c) la denominazione della cartografia n. 12 ''Parco naturale dei laghi di Avigliana '' è sostituita dalla denominazione:
''Parco naturale dei laghi di Avigliana e Zona naturale di salvaguardia dei Laghi di Avigliana '';
d) la cartografia n. 12 è sostituita dalla cartografia di cui all'allegato A della presente legge;
e) dopo la cartografia n. 12 sono inserite le seguenti:
''12 bis) Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia (Scala 1:25.000)'';
''12 ter) Zona naturale di salvaguardia del Monte Musinè (Scala 1:10.000)'';
f) dopo la cartografia n. 23 è inserita la seguente:
''23 bis) Parco Naturale della Valle Antrona (Scala 1:25.000)'';
g) dopo la cartografia n. 36 è inserita la seguente:
''36 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito (Scala 1:25.000)'';
h) dopo la cartografia n. 42 è inserita la seguente:
''42 bis) Parco naturale e Riserva naturale del Mottarone (Scala 1:25.000)'';
i) dopo la cartografia n. 64 è inserita la seguente:
''64 bis) Riserva naturale della Spina verde (Scala 1:10.000)'';
l) alla cartografia n. 92 le parole: ''Riserva naturale Garzaia di Valenza '', sono soppresse;
m) alla cartografia n. 94 sono aggiunte, infine, le parole: ''Riserva naturale del Bric Montariolo '';
n) le cartografie dal n. 71 al n. 95 relative alle aree protette della fascia fluviale del Po sono sostituite dalle cartografie di cui all'allegato A della presente legge;
o) dopo la cartografia n. 95 sono aggiunte le seguenti:
''95 bis Aree protette della fascia fluviale del Po -Alessandria 1:25.000);
- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po - tratto vercellese/alessandrino;
- Riserva naturale Bric Montariolo;
95 ter Aree protette della Fascia Fluviale del Po - Pontecurone 1:25.000);
- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po - tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale Castelnuovo Scrivia ''.
"
Art. 11 
(Modifiche all'Allegato C della l.r. 19/2009)
1. 
All'allegato C (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97) della l.r. 19/2009, le parole: ''articolo 44'', sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 43''.
Art. 12 
(Modifiche all'Allegato D della l.r. 19/2009)
1. 
All'allegato D (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97) della l.r. 19/2009, le parole: ''articolo 45'', sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 44''.