Proposta di legge regionale n. 67 presentata il 23 giugno 2005
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.

Capo I. 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1 
(Competenze)
1. 
Il Consiglio delle Autonomie locali ha l'iniziativa deliberativa avanti agli organi regionali.
2. 
Il Consiglio delle Autonomie locali esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sulle proposte di modificazione dello Statuto della Regione, su ogni proposta di competenza del Consiglio regionale avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Enti locali, o che importi modificazione delle competenze tra Enti locali, o tra questi e la Regione, ovvero che abbia ad oggetto la gestione del territorio, la costituzione di enti o agenzie regionali, nonchè sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.
3. 
Il Consiglio regionale può disattendere i pareri rilasciati ai sensi del precedente comma con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 2 
(Presidenza)
1. 
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, convoca e presiede il Consiglio delle autonomie locali, nomina due Vicepresidenti tra i membri del Consiglio, individuati tra le componenti di rappresentanza diverse da quella di cui è esponente.
2. 
L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai due vicepresidenti, da due esponenti dei territori montani, da due componenti di diritto e da due sindaci di Comuni diversi da quelli capoluogo e differenti da quelli rappresentati dalle comunità montane eletti nel seno del Consiglio, con voto limitato a due nominativi. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente ed assolve alle istruttorie necessarie ai lavori del Consiglio.
3. 
L'Ufficio di Presidenza può convocare i dirigenti regionali per sentirli sulle trattazioni di loro competenza che riguardino le funzioni delle autonomie locali.
4. 
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali sono riservati uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte, nonchè personale e risorse finanziarie idonee definiti in accordo con il Presidente del Consiglio regionale.
Art. 3 
(Composizione e durata in carica)
1. 
Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province della Regione Piemonte; dai Sindaci dei comuni capoluogo delle stesse; da tredici rappresentanti dei territori montani eletti fra i sindaci e i presidenti di Comunità Montane dagli stessi sindaci e presidenti riuniti nei collegi elettorali e secondo il numero di rappresentanti per ciascuno di essi indicato dal successivo comma; da ventisei sindaci dei comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana, eletti dai sindaci dei comuni stessi riuniti in collegio elettorale provinciale nel numero indicato per ciascuno di essi dal successivo comma.
2. 
I collegi elettorali dei Presidenti di Comunità Montane e dei sindaci di comuni appartenenti a territori montani della Regione Piemonte sono: il Collegio - con due seggi - della Provincia di Alessandria e della Provincia di Asti; il Collegio - con due seggi - della Provincia di Biella e della Provincia di Vercelli; il Collegio - con tre seggi - della Provincia di Cuneo; il Collegio - con tre seggi - della Provincia di Torino; il Collegio - con tre seggi - della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola e della Provincia di Novara. I collegi elettorali dei sindaci di comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana sono quello dei sindaci della Provincia di Torino con undici seggi, quelli dei sindaci della Provincia di Alessandria, di Cuneo e di Novara con tre seggi ciascuno; quelli dei sindaci delle province di Asti e di Vercelli con due seggi ciascuno; quelli delle Province di Biella e del VCO con un seggio ciascuno.
3. 
Le elezioni di cui al comma precedente si svolgono entro novanta giorni dalle intervenute elezioni generali di comuni e province, su convocazione nella sede del consiglio provinciale di coloro che formano il collegio elettorale di ciascuna provincia, effettuata dal sindaco più anziano in età anagrafica del collegio elettorale, che assume le funzioni di presidente del collegio riunito in assemblea. Per i sindaci dei territori montani e i Presidenti di Comunità, con la stessa procedura, la elezione si svolge nella sede della provincia con il maggior numero di comuni interessati.
4. 
Il collegio elettorale è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto. In apertura di seduta il presidente del collegio elettorale raccoglie le candidature tra i componenti dello stesso; risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
5. 
Gli eletti assumono la carica a seguito di nomina del Presidente della Giunta Regionale che deve intervenire entro trenta giorni da ciascuna elezione e durano in carica sino alla nomina dei successori. La perdita della qualità di sindaco, o presidente della comunità montana, determina la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali; per i membri elettivi è convocato il collegio elettorale che provvede alla loro sostituzione.
Art. 4 
(Funzionamento)
1. 
Il Consiglio delle Autonomie locali è validamente costituito dalla presenza di un terzo dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.
2. 
L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali è disciplinato da apposti regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità al presente Statuto.
3. 
Il Consiglio delle Autonomie locali si riunisce nell'aula del Consiglio regionale, ovvero nell'aula di uno dei Consigli provinciali del Piemonte.

Allegato A. 

(SCHEMA COMPOSIZIONE)

COMPONENTI DI DIRITTO SEGGI

Presidente di Provincia 8 16

Sindaco del Comune capoluogo di Provincia 8

 

COMPONENTI ELETTIVI Elettori

 

a) Sindaci di Comuni montani e Presidenti di

Comunità Montane eletti dai seguenti Collegi elettorali

 

1. Collegio: Alessandria e Asti 2 I Sindaci dei Comuni

2. Collegio: Biella e Vercelli 2 Montani riuniti nei

3. Collegio: Cuneo 3 seguenti Collegi

4. Collegio: Torino 3 indicati a fianco 13

5. Collegio: Verbano-Cusio-Ossola e Novara 3

 

b) Sindaci di comuni di ciascuna Provincia Sindaci di comuni diversi

che non siano capoluoghi di provincia o dai precedenti

appartenenti a comunità montane (Capoluogo; comuni in

Comunità montane) 26

Alessandria 3

Asti 2

Biella 1

Cuneo 3

Novara 3

Torino 11

Verbania 1

Vercelli 2

TOTALE 55