Disegno di legge regionale n. 667 presentato il 22 dicembre 2009
Fondo Speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione, è istituito un "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico".
2. 
Il Fondo persegue l'obiettivo di favorire la concessione da parte delle banche aderenti di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi.
3. 
Alle Banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale.
Art. 2 
(Accesso all'anticipazione e soggetti beneficiari)
1. 
Le Banche, su richiesta del lavoratore, concederanno prestiti individuali, previa valutazione di merito del credito del richiedente, nei limiti e con le modalità individuate da un successivo regolamento e comunque per un ammontare massimo di euro 2.500,00.
2. 
Potranno accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che alla entrata in vigore della presente legge, a causa della situazione di difficoltà finanziaria dei rispettivi datori di lavoro, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, non percepiscono stipendi da almeno sei mesi, senza aver avuto accesso, per detto periodo, ad alcun tipo di ammortizzatore.
3. 
Le situazioni di crisi per le quali è possibile l'accesso ai benefici della presente legge devono essere riferite ad aziende ubicate nel territorio regionale piemontese.
Art. 3 
(Regolamento regionale)
1. 
La Giunta regionale, individua criteri e modalità sulla base dei quali i soggetti beneficiari possono accedere al prestito bancario a fronte della garanzia regionale.
Art. 4 
(Disposizioni Finanziarie)
1. 
Per le finalità della presente legge è istituito nella UPB DB16042, il Fondo in oggetto con uno stanziamento iniziale pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2009.
2. 
Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia.
Art. 5 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.