Disegno di legge regionale n. 666 presentato il 17 dicembre 2009
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2010.

Art. 1 
(Esercizio provvisorio)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2010 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 contenuti nel disegno di legge n. 648 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) presentato al Consiglio regionale, integrati con le disposizioni recate dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) e con la prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 15 dicembre 2009.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica.
Art. 2 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.