Disegno di legge regionale n. 665 presentato il 16 dicembre 2009
Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

Art. 1 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), dopo le parole: "non vedenti", sono inserite le seguenti: "e ipovedenti gravi, come classificate all' articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)".
Art. 2 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge รจ dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.