Proposta di legge regionale n. 664 presentata il 16 dicembre 2009
Proposta di legge al Parlamento 'Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine '.

Art. 1 
(Divisa degli operatori)
1. 
Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
Art. 2 
(Identificazione degli operatori)
1. 
Il personale di cui all'articolo 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza che, in via eccezionale, non indossi la divisa, deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle normative dedicate, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui all'articolo 1.
Art. 3 
(Uso della fascia tricolore)
1. 
I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.
Art. 4 
(Utilizzo di caschi con sigla)
1. 
Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
2. 
L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
3. 
È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore o di indossare caschi assegnati ad altri.
Art. 5 
(Ordine Pubblico)
1. 
È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.
2. 
In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato ad operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, para-medici e vigili del fuoco.
Art. 6 
(Sanzioni)
1. 
In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 si applica una sanzione amministrativa, al dirigente responsabile, da 1.000 a 3.000 euro, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
2. 
In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa, al dirigente responsabile, da 2.000 a 6.000 euro.