Proposta di legge regionale n. 663 presentata il 16 dicembre 2009
Iniziative di sostegno al Mutuo Popolare.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
È istituito, presso l'Assessorato al Welfare, in concerto con l'Assessorato alle Politiche territoriali, l'istituto denominato Mutuo Popolare prima casa, il cui scopo è quello di sostenere le famiglie nell'acquisto e possesso proprietario dell'immobile in cui risiedono.
2. 
Tale istituto si avvale di risorse finanziarie regionali e realizza i suoi fini tramite FinPiemonte SpA, soggetto erogatore del mutuo stesso.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Il Mutuo Popolare, erogato dalla Regione Piemonte, viene concesso a nuclei familiari, anche conviventi, aventi un reddito complessivo inferiore a 28.000 euro mensili, aumentati di 2.000 euro per ogni altra persona oltre il primo intestatario, che non risultino essere proprietari di beni mobili o immobili, che si trovino in gravi difficoltà economiche determinate da cause sopraggiunte o originariamente esistenti.
2. 
La Regione Piemonte acquista l'immobile oggetto di compravendita ed eroga, al contempo, un mutuo a tasso agevolato ripartito tramite piani di ammortamento personalizzati.
3. 
In collaborazione con i Consigli notarili viene istituito lo sportello di consulenza notarile gratuita per i cittadini che intendono accedere al Mutuo Popolare.
Art. 3 
(Modalità)
1. 
La rata che ogni mese il mutuatario versa alla Regione Piemonte non può essere superiore ad un quinto del reddito del proprio nucleo familiare.
2. 
Se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano privi di reddito, o con reddito sotto soglia, il pagamento delle rate viene sospeso senza che questo infici il piano di ammortamento in capo al medesimo.
3. 
Estinto il mutuo la famiglia diventa proprietaria dell'immobile.
4. 
Tranne il caso dimostrato di colpa grave imputabile ai mutuatari, se il pagamento delle rate stabilite nel piano di ammortamento viene sospeso per un periodo inferiore ai sette anni, questo viene riformulato ed adattato alle nuove necessità, trascorsi i sette anni l'immobile viene assegnato all'ATC ed i mutuatari si trasformano giuridicamente in assegnatari.
Art. 4 
(Regolamento di attuazione)
1. 
L'Assessorato al Welfare di concerto con l'Assessorato al Territorio, sentite le categorie competenti, presenta un regolamento che indichi le norme di attuazione delle legge.
2. 
Periodicamente la Giunta valuta, sentita la commissione competente, la congruità delle risorse e delle azioni attivate per la realizzazione della legge.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nel biennio 2010-2011, uno stanziamento annuo di 7.500.000,00 euro, in termini di competenza, ripartito in 7 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19002 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria Direzione DB19 Titolo 2: spese in conto capitale) e in 500 mila euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria Direzione DB19 Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).