Proposta di legge regionale n. 662 presentata il 11 dicembre 2009
Sanatoria decadenze in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1 
(Sanatoria decadenze previste dall' articolo 29 della l.r. 46/95)
1. 
I comuni dispongono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, l'annullamento delle procedure di decadenza dal diritto ad occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avviate a norma del disposto della legge regionale n. 46/1995.
2. 
La sanatoria si applica alle tipologie definite dall' articolo 29 della l.r. n. 46/95 comma 1, lettere d) ed e).
Art. 2 
(Morosità)
1. 
Non rientrano nel godimento del dispositivo della presente legge le decadenze conseguenti a morosità colpevole attualmente in essere, ad eccezione dei soggetti che originariamente compresi in questa tipologia, si trovino, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni definite dall' articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 46/1995.
Art. 3 
(Canoni sanzionatori)
2. 
All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono cancellati i canoni sanzionatori attualmente a carico dei soggetti rientranti nella sanatoria.