Proposta di legge regionale n. 661 presentata il 11 dicembre 2009
Sostegno al recupero di immobili abbandonati sul territorio comunale e all'aggregazione spontanea giovanile.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte sostiene gli Enti Locali nel recupero di edifici pubblici in stato di abbandono al fine di destinarli ad attività culturali e sociali.
2. 
La Regione riconosce l'importanza delle aggregazioni giovanili spontanee, politiche o culturali, che svolgano le loro attività incentrate sull'inclusione e su tematiche solidali nei confronti di cittadini e persone di ogni provenienza territoriale e sociale, in sedi di cui detengano il solo possesso a qualsiasi titolo.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Si definisce edificio pubblico, o locale pubblico, abbandonato l'immobile in cui da oltre tre anni non si svolgano utilizzi di alcun tipo, per cause legate alla dismissione del servizio a cui originariamente dedicato, oppure poiché non più idoneo ad ospitare attività produttive o di servizio.
2. 
Si definiscono immobili posseduti a qualsiasi titolo, quegli immobili in cui da almeno due anni, dall'approvazione della presente legge, risiedono gruppi spontanei, non istituzionali, culturali o politici che svolgano attività culturali e sociali, aderenti ai principi costituzionali, aperti alla cittadinanza.
Art. 3 
(Modalità)
1. 
La Regione Piemonte stanzia contributi destinati agli Enti Locali, per il recupero, la ristrutturazione funzionale degli immobili di cui all'articolo 2.
2. 
I contributi di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche per spese di gestione ed utilizzo dei medesimi immobili, spese di esproprio di immobili privati da tempo inutilizzati, spese di progettazione per il recupero degli stessi e spese per l'acquisto di immobili dal demanio o da privati.
3. 
Gli Enti Locali individuano, tramite un piano progettuale di fattibilità costruito con presupposti di trasparenza e partecipazione cittadina, gli edifici su cui attuare gli interventi agli articoli precedenti, il progetto considera e valuta il contesto urbanistico sociale in cui gli immobili sorgono.
4. 
I Comuni costruiscono un piano di interazione sociale e territoriale inerente le azioni da supportare, attivate dalle aggregazioni spontanee; nel piano si enunciano i costi di gestione, di affidamento gestionale, manutenzione e utenze di cui il Comune intende farsi carico e di cui chiede la copertura contributiva regionale.
Art. 4 
(Clausola valutativa)
1. 
La Regione Piemonte si dota di proprio regolamento al fine di attuare la presente legge e valuta periodicamente, sentita la Commissione consiliare competente, sia il piano di intervento finanziabile che il susseguente prospetto delle azioni realizzate in seguito alla realizzazione del piano stesso.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nel biennio 2010-2011, uno stanziamento annuo di 7.500.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08032 (Progr. strategica, politiche territ.ed edilizia Program ed attuazione interventi di edilizia soc. Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2009-2011, al quale si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).