Disegno di legge regionale n. 660 presentato il 10 dicembre 2009
Terza legge regionale di abrogazione.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto ed in linea di continuità con quanto disposto dalle leggi regionali 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) e 25 giugno 2008, n. 15 (Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure), provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
Art. 2 
(Abrogazione di leggi regionali)
1. 
Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. 
Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
3. 
Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

ALLEGATO A. 

 

(Art. 2.)

 

BILANCIO E TRIBUTI

 

1) Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003);

 

2) Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008);

 

3) Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 10 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008).