Norme a garanzia della qualità del prodotto enologico piemontese.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO PLACIDO ROBERTO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1.
La Regione opera per confermare e valorizzare l'eccellenza della produzione enologica piemontese.
2.
Obiettivo della presente legge è la tutela dei consumatore dei prodotti enologici piemontesi di qualità attraverso l'applicazione di norme dì garanzia, relative all'impiego dei tappi di sughero, a completamento della normativa connessa alla filiera enologica e in particolare fissate dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG.
3.
Sono altresì obiettivo della presente legge:
a)
il rimborso ai consumatori dei costi sostenuti e degli eventuali ulteriori danni subiti in relazione all'acquisto di bottiglie di vini a D.O.C. e D.O.C.G. che risultino alterati dal ''sentore di tappo '';
b)
il recupero, da parte dei produttori enologici, dei danni subiti a causa dell'impiego di tappi di sughero acquistati in buona fede da produttori e/o fornitori del settore;
c)
l'eventuale recupero, ai sensi del D.P.R. 24/5/I 988, n. 224 ''Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'ari. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183 '', dei danni diretti ed indiretti causati a carico dei produttori di tappi che risultino responsabili della fornitura di materiali certificati, ai sensi dell'articolo successivo, che abbiano causato ''sentore di tappo ''.
4.
Rientra tra le finalità della presente legge anche l'indennizzo dei danni causati dalla perdita di bottiglie e confezioni dovuta a difetti del materiale vetroso.
Art. 2
(Delimitazione dell'ambito di garanzia)
1.
Le garanzie previste dalla presente legge si applicano in presenza di tappi forniti da aziende di produzione che operino in base al regime 1SO 9002 e rispettando i limiti posti dalla norma UNI 10895 del 28.02.2001 per quanto attiene alla presenza minima di batteri, funghi e lieviti. Per quanto concerne i contenitori le norme di garanzia operano in presenza di bottiglie del tipo richiesto dai disciplinari o norme di produzione delle diverse tipologie di vino D.O.C., D.O.C.G. o spumante.
Art. 3
(Contenzioso e indennizzi)
1.
La gestione dell'attività necessaria al conseguimento dei fini di cui all'art. 1 è affidata ai Consorzi di Tutela dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. che, singolarmente o attraverso volontari raggruppamenti, intendano esercitare l'attività di garanzia economica contro i rischi del "sentore di tappo" e scoppio di bottiglia.
2.
Per i fini di cui al precedente comma 1 i Consorzi provvedono a:
a)
controllare la qualità dei tappi destinati all'utilizzo da parte di aziende enologiche del Piemonte, su richiesta degli associati;
b)
gestire attraverso il fondo di cui al successivo articolo 6 l'immediato indennizzo ai consumatori finali acquirenti di bottiglie risultate danneggiate che abbiano subito i danni di cui all'articolo 1;
c)
rimborsare, anche attraverso forme assicurative i produttori enologici per i danni derivanti dall'impiego in buona fede di materiali che hanno prodotto "sentore di tappo" o scoppio di bottiglia;
d)
tutelare, anche in giudizio, i produttori danneggiati dall'acquisto dei materiali certificati di cui al comma precedente.
3.
Nella determinazione degli indennizzi vanno inclusi oltre al danno reale calcolato in base al valore commerciale della confezione, anche l'eventuale perdita d'immagine dell'azienda danneggiata.
Art. 4
(Costituzione dei comitati di garanzia)
1.
I comitati di garanzia hanno natura privatistica e possono essere costituiti:
a)
prioritariamente da un unico organismo regionale rappresentativo di tutti i consorzi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
b)
dai consorzi di tutela, direttamente o in associazione tra loro;
c)
in subordine da apposite forme giuridiche di scopo costituite fra i produttori enologici a cui possono partecipare le aziende produttrici di tappi, bottiglie ed altri eventuali componenti di confezioni enologiche; in tal caso ogni istituzione deve rappresentare almeno il 25 per cento della produzione enologica regionale.
2.
l'atto costitutivo o la delibera di istituzione delle attività di certificazione e gestione delle garanzie ai sensi della presente legge, debbono essere sottoposti all'esame della Regione per l'approvazione e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3.
le bottiglie di vino garantito ai sensi della presente legge possono essere contraddistinte da apposita descrizione su etichetta o controetichetta.
Art. 5
(Compiti dei Consorzi per la tutela dei produttori e dei consumatori)
1.
Per Io svolgimento delle azioni previste dalla presente legge i Consorzi di cui al precedente articolo 3 provvedono:
a)
a raccogliere le iscrizioni volontarie dei produttori enologici che intendano aderire alla procedura di garanzia contro i rischi di"sentore di tappo" e/o "scoppio" di bottiglie;
b)
al rilascio delle controetichette di individuazione delle confezioni garantite ai sensi della presente legge;
c)
ad effettuare tutte le operazioni occorrenti per gli accertamenti preventivi all'impiego di partite di tappi di qualità di sughero;
d)
a liquidare gli indennizzi a favore dei consumatori e/o produttori enologici per danni causati da "sentore di tappo" o scoppio di bottiglie;
e)
a promuovere azione di rivalsa delle aziende fornitrici di materiali difettosi che non siano manlevate da tali responsabilità in quanto associate alla struttura di garanzia o coperte da polizze di assicurazione;
f)
a promuovere iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e di sicurezza delle confezioni di vino a D.O.C. e D.O.C.G. e di vini spumanti.
2.
Ai fini dell'attività di indennizzo dei consumatori e dei produttori enologici per i danni causati dal "sentore di tappo" e da scoppio di bottiglie i Consorzi possono stipulare apposite polizze d'assicurazione con l'impiego, in tutto o in parte, del fondo di cui al successivo articolo 6.
Art. 6
(Fondo per la garanzia)
1.
Per l'attività di cui alla presente legge i Consorzi dispongono di un fondo costituito da:
a)
contributo dei produttori enologici stabilito in base alla produzione assicurata;
b)
contributo regionale come indicato al successivo articolo 7;
c)
altre entrate e introiti per contributi all'attività di certificazione svolta per le aziende associate.
2.
Al fondo di garanzia possono aderire, con modalità stabilite dai Consorzi, aziende produttrici di tappi e bottiglie ai flni di usufruire, previo versamento delle quote stabilite, di manleva delle proprie responsabilità per la fornitura in buona fede di materiali risultati difettosi.
Art. 7
(Interventi regionali)
1.
La Regione concorre alla costituzione del fondo di cui al precedente articolo come segue:
a)
per il primo anno con uno stanziamento di Euro 955.445,26 (Lire 1.850.000.000);
b)
per gli anni successivi fino al quinto con un contributo pari alla somma complessivamente versata dai produttori enologici iscritti al fondo;
c)
per gli anni successivi al quinto il contributo regionale sarà deliberato dalla Giunta e entro il limite dell'80 % dei contributi versati dai produttori.
2.
In caso di richiesta di più Consorzi l'intervento regionale è ripartito in proporzione alla quantità enologica rappresentata, riservando il contributo ai soggetti che, in forma singola o associata, rappresentano almeno il 20 per cento della produzione enologica regionale.
Art. 8
(Controlli)
1.
Per il controllo dei risultati delle attività di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce un "comitato di monitoraggio" costituito presso la Giunta regionale con la partecipazione delle associazioni dei produttori, dei consumatori e delle istituzioni di tutela e valorizzazione della qualità del settore enogastronomico.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 955.445,00.
2.
All'onere relativo si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, finanziando la spesa (Contributi ai comitati di garanzia per garantire la qualità del prodotto enologico piemontese), con la dotazione finanziaria pari a euro 955.445,00, in termini di competenza e di cassa.
3.
Alla copertura finanziaria della spesa si provvede per l'anno 2003 riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria dell'UPB n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2003. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo speciale di parte corrente.
4.
Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, ammontante annualmente a euro 1.032.914,00. Ai rispettivi oneri si fa fronte riducendo la disponibilità dell'UPB n. 09011 del bilancio pluriennale 2001-2003.