Disegno di legge regionale n. 659 presentato il 30 novembre 2009
Disciplina dei sistemi di istruzione e formazione professionale e norme sulla formazione professionale.

Sommario:      

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I. 
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge disciplina il sistema educativo della Regione Piemonte nelle sue componenti di istruzione e istruzione e formazione professionale nel rispetto della Costituzione, delle norme generali e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni definiti d'intesa con lo Stato.
2. 
La legge disciplina altresì l'organizzazione del servizio, le articolazioni del sistema, le modalità attraverso le quali si realizzano le diverse azioni, nonché le attività di alta formazione, di formazione continua, di formazione permanente e le azioni per ridurre lo svantaggio e contrastare l'esclusione sociale, ad integrazione o modifica della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
3. 
Finalità della legge è la realizzazione di una piena uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, attraverso il miglioramento progressivo delle prestazioni del sistema, per innalzare il livello culturale e professionale della popolazione e rendere il sistema stesso una leva riconosciuta di sviluppo e competitività del territorio.
4. 
La legge definisce inoltre un metodo complessivo di governo dei sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, ove tutti i soggetti ai quali la Costituzione affida responsabilità e competenze in materia, assumono diritti ed obblighi, anche attraverso la partecipazione a specifici organismi in cui si esprime la loro rappresentanza.
Art. 2 
(Principi generali)
1. 
Il sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione professionale regionale costituisce servizio pubblico di interesse generale e si ispira ai seguenti principi:
a) 
equità;
b) 
pari opportunità;
c) 
centralità e valorizzazione del sistema pubblico di istruzione e formazione;
d) 
sussidiarietà orizzontale e verticale;
e) 
pluralismo istituzionale e sociale;
f) 
partenariato;
g) 
continuità educativa;
h) 
integrazione degli interventi e delle politiche regionali, con particolare riguardo a quelle del lavoro e della ricerca e delle università;
i) 
trasparenza e semplificazione amministrativa;
l) 
collaborazione con lo Stato per la completa attuazione del Titolo V in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, anche attraverso specifiche intese.
2. 
Esso considera quali criteri di azione:
a) 
la centralità della persona, le cui aspirazioni devono essere assecondate, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione durante l'arco della vita;
b) 
la coerenza con le strategie di sviluppo dell'Unione europea, al fine di garantire la mobilità territoriale e sociale dei cittadini residenti sul proprio territorio.
Art. 3 
(Diritto allo studio)
1. 
Allo scopo di ampliare il diritto allo studio e tutelare la libera scelta educativa, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e realizzano un insieme coordinato di azioni volte a rimuovere gli ostacoli, anche di ordine economico, che ne possono impedire il godimento fin dalla scuola dell'infanzia.
2. 
Le azioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
Art. 4 
(Diritto individuale alla formazione lungo tutto l'arco della vita)
1. 
Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone e di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano alle persone, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal loro titolo di studio, l'accesso a forme di apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel sistema educativo, nell'università, nelle imprese nonché nelle attività di carattere educativo e culturale promosse da soggetti terzi senza fini di lucro.
2. 
Il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita si esercita partecipando alle opportunità di apprendimento a carattere formale e non formale e ha per oggetto l'insieme delle azioni educative rivolte alle persone, che si distinguono in:
a) 
istruzione degli adulti;
b) 
formazione permanente;
c) 
formazione continua;
d) 
rientri formativi.
3. 
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali che possono costituire crediti nei percorsi di istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle norme statali, nei percorsi di istruzione.
4. 
L'offerta formativa è differenziata per livelli, modalità e contenuti ed è volta a rispondere ai bisogni formativi della popolazione, con particolare riferimento alle persone a bassa scolarità, a rischio alfabetico e a rischio di obsolescenza professionale.
5. 
Nel promuovere l'offerta di cui al comma 4 la Giunta regionale, oltre che utilizzare criteri di rischio occupazionale o rafforzamento professionale, individua obiettivi legati all'innovazione del sistema produttivo e ai relativi fabbisogni di nuove professionalità, in raccordo con le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.
6. 
Per tutelare le persone alla ricerca di lavoro o in transizione da un lavoro all'altro, la Giunta regionale promuove progetti che integrano azioni formative con quelle di orientamento professionale di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
7. 
Per favorire la partecipazione delle persone alle azioni di cui al comma 2, sono possibili misure di sostegno alla domanda quali contributi alla copertura parziale o totale dei costi di partecipazione anche sotto forma di voucher, assegni formativi o di carta di credito formativa o sotto forma di prestiti agevolati, nonché misure atte a favorire la partecipazione delle persone con carichi familiari di cura.
8. 
La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i criteri di accesso alle differenti misure di cui al comma 7.
Capo II. 
PROGRAMMAZIONE
Art. 5 
(Programmazione regionale dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale)
1. 
La programmazione regionale dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale si articola in un programma triennale, in atti di indirizzo ed in piani annuali di attuazione.
2. 
La programmazione triennale è lo strumento fondamentale attraverso il quale la Regione, con il concorso degli enti locali, opera per definire:
a) 
l'offerta complessiva del sistema e le modalità dell'integrazione fra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale;
b) 
gli obiettivi generali e specifici di ciascun segmento dell'offerta educativa;
c) 
gli obiettivi di apprendimento e competenze che, fermi restando i livelli essenziali delle prestazioni e nel rispetto della normativa statale vigente e dell'autonomia scolastica, siano coerenti con i bisogni di istruzione e formazione e tengano conto delle dinamiche economiche e produttive della Regione;
d) 
le azioni di qualificazione del sistema;
e) 
le risorse in dotazione;
f) 
i criteri e gli strumenti di valutazione e di monitoraggio;
g) 
i criteri di distribuzione degli organici del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche;
h) 
i criteri per l'assegnazione dei fondi di funzionamento.
3. 
La programmazione si articola in:
a) 
programmazione dell'offerta educativa di ciascun segmento del sistema;
b) 
programmazione integrata fra istruzione e istruzione e formazione professionale nonché raccordi con gli altri livelli di formazione;
c) 
adeguamenti del piano di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
d) 
programmazione delle azioni di orientamento scolastico e formativo;
e) 
monitoraggio e valutazione.
4. 
Ai fini della definizione del programma triennale la Regione tiene conto:
a) 
dell'offerta formativa esistente in ciascun territorio;
b) 
dell'entità della popolazione e dell'andamento demografico;
c) 
dei fabbisogni di istruzione e formazione, anche in relazione allo sviluppo economico e produttivo;
d) 
dei servizi concernenti la mobilità dei cittadini;
e) 
del sostegno alle aree territorialmente disagiate e a rischio di decremento demografico.
5. 
Gli atti di indirizzo sono adottati con propria deliberazione dalla Giunta regionale e si articolano in:
a) 
un atto di indirizzo generale preliminare all'elaborazione del programma triennale;
b) 
uno o più atti specifici di attuazione del programma triennale e di indirizzo dei singoli piani annuali, con la determinazione dell'entità delle risorse finanziarie assegnate ad ogni provincia, comprensiva della quota da destinare alle istituzioni scolastiche.
6. 
I piani annuali sono adottati dalle province e assicurano l'equilibrio ottimale tra la domanda di istruzione e di istruzione e formazione professionale e l'organizzazione dell'offerta.
7. 
L'insieme dei piani provinciali di cui al comma 6 costituisce il piano annuale di attuazione della Regione Piemonte, che viene approvato con deliberazione dalla Giunta regionale.
Art. 6 
(Procedimento per l'elaborazione del programma triennale)
1. 
L'atto generale di indirizzo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), è adottato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale dell'istruzione di cui all'articolo 11, che deve esprimersi entro 45 giorni dalla richiesta.
2. 
I tempi delle fasi del procedimento per l'elaborazione del programma triennale, sono definiti nell'atto di indirizzo generale di cui al comma 1.
3. 
Sulla base dell'atto di indirizzo generale di cui al comma 1 e delle indicazioni delle Conferenze di ambito di cui all'articolo 12 le province, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, elaborano proposte di programma triennale.
4. 
Le proposte di cui al comma 2 vengono inoltrate al Comitato regionale dell'istruzione, il quale, verificatane la coerenza con l'atto di indirizzo generale, procede alla predisposizione di una bozza di programma triennale, sentito il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale di cui all' articolo 19 della l.r. 63/1995.
5. 
La Giunta Regionale valuta la bozza di cui al comma 3 alla luce degli obiettivi generali di sviluppo del sistema educativo di cui all'articolo 5, comma 2 e adotta il programma triennale con propria deliberazione.
Art. 7 
(Qualificazione del sistema)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni scolastiche promuove, ai fini del miglioramento del sistema educativo, azioni volte alla qualificazione del sistema, alla ricerca e innovazione metodologica, alla valorizzazione delle sperimentazioni di eccellenza e alla loro diffusione.
2. 
A tal fine la Regione può stabilire opportune intese con le università, le istituzioni di alta formazione, i centri di ricerca, le fondazioni, le istituzioni culturali e con altri soggetti qualificati.
Art. 8 
(Monitoraggio e valutazione)
1. 
Il programma triennale di cui all'articolo 5 è oggetto di costante monitoraggio, rispetto a singoli segmenti dell'offerta formativa ed al suo impianto complessivo, attraverso confronti con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne, in particolare, la gestione degli organici del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
2. 
La valutazione del sistema è affidata ad un nucleo regionale di valutazione esterno, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto da tre esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia di politica educativa, due indicati dalla Giunta regionale ed uno designato dall'Unione Province Piemontesi (UPP), sulla base della presentazione di curricula attestanti le specifiche competenze professionali.
3. 
Per lo svolgimento dei compiti affidati, il nucleo di valutazione si avvale della collaborazione degli uffici della Regione, delle province e della struttura di cui all'articolo 9 nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, degli istituti nazionali di valutazione.
4. 
Il nucleo dura in carica per l'intera legislatura ed elegge al suo interno un presidente.
5. 
Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
6. 
Il nucleo di valutazione invia alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione concernente i risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche regionali.
7. 
La Regione e le province tengono conto dei risultati dei processi di autovalutazione attivati dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative di cui all'articolo 23.
8. 
Gli ambiti ed i criteri generali per la valutazione delle politiche educative e degli apprendimenti sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 9 
(Struttura amministrativa di gestione del sistema di istruzione e istruzione e formazione professionale)
1. 
Per l'espletamento delle attività di cui al Titolo II, la Giunta regionale individua un'apposita struttura amministrativa, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), dotata di autonomia amministrativa e funzionale.
2. 
La struttura di cui al comma 1 dispone di specifici servizi tecnici ed ispettivi in grado di assicurare alle istituzioni scolastiche ogni opportuno intervento ai fini dell'erogazione del servizio, del suo monitoraggio ed autovalutazione.
3. 
Il servizio ispettivo della Regione si avvale, ove necessario, della consulenza e degli apporti dell'Istituto ricerche economico sociali (IRES) e delle strutture nazionali ed internazionali deputate alla valutazione dei sistemi di istruzione.
4. 
Il funzionamento del servizio ispettivo è disciplinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
5. 
Per la realizzazione delle attività relative ai servizi di istruzione e di istruzione e formazione professionale previste dalla presente legge le province, nell'ambito della loro autonomia, individuano apposita struttura amministrativa.
6. 
Ai fini di cui al comma 5, la Regione sentite le province, provvede ad assegnare a ciascuna di esse i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite dallo Stato, ad eccezione della quota necessaria per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
Capo III. 
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
Art. 10 
(Sedi della collaborazione interistituzionale)
1. 
Ai fini dell'elaborazione del programma triennale, della sua valutazione e dell'integrazione fra le politiche regionali di istruzione e quelle di istruzione e formazione professionale, sono istituite le seguenti sedi della collaborazione interistituzionale:
a) 
il Comitato regionale dell'istruzione;
b) 
le Conferenze di ambito.
2. 
Gli organi di cui al comma 1 affiancano, con le rispettive competenze, la Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all' articolo 26 della l.r. 28/2007.
3. 
Il territorio regionale è suddiviso in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta educativa con riferimento ad aree geografiche omogenee che consentano la programmazione integrata dei servizi territoriali di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
4. 
Gli ambiti di cui al comma 3 coincidono con le province, ad eccezione dei casi in cui tali enti provvedano, in relazione alle loro caratteristiche dimensionali, alla suddivisione del proprio territorio in più ambiti. In tali casi la suddivisione avviene con riferimento ai singoli bacini territoriali dei centri per l'impiego di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) o somma di essi.
Art. 11 
(Comitato regionale dell'istruzione)
1. 
È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale dell'istruzione, composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
b) 
i presidenti delle province o loro delegati;
c) 
un membro designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) 
un membro designato dall'Associazione nazionale comunità enti montani (UNCEM);
e) 
un membro designato dall'Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
f) 
un membro designato dalla Lega delle autonomie locali;
g) 
un presidente di consiglio di circolo, designato d'intesa tra i presidenti delle Conferenze di ambito;
h) 
due dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome e un dirigente degli enti non lucrativi di cui all'articolo 23, designati dalle associazioni delle autonomie scolastiche e delle associazioni degli enti non lucrativi medesimi presenti sul territorio;
i) 
quattro rappresentanti degli organi collegiali territoriali della scuola, designati sulla base della normativa statale di trasferimento delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione;
l) 
un presidente di consulta provinciale degli studenti, designato d'intesa fra i presidenti delle consulte provinciali;
2. 
Il Comitato dispone di un servizio di segreteria fornito dalla struttura regionale di cui all'articolo 9 e si dota, entro 60 giorni dalla sua istituzione, di un apposito regolamento di funzionamento.
3. 
Il Comitato esercita le seguenti funzioni:
a) 
esprime parere sull'atto generale di indirizzo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a);
b) 
formula la bozza di programma triennale di cui all'articolo 6;
c) 
svolge attività di supporto tecnico alla Giunta regionale.
4. 
Il Comitato può svolgere riunioni congiunte con altri organismi previsti da leggi regionali su argomenti che richiedano specifico coordinamento.
5. 
Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e svolge la propria attività a titolo gratuito.
Art. 12 
(Conferenze di ambito)
1. 
Le Conferenze di ambito, istituite dalle province ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, costituiscono la sede principale di rappresentanza delle autonomie territoriali, delle autonomie scolastiche e degli enti non lucrativi di cui all'articolo 23.
2. 
Le Conferenze di ambito sono presiedute dalla provincia e si compongono di:
a) 
comuni sedi di autonomie scolastiche;
b) 
comunità montane e collinari;
c) 
aziende sanitarie locali;
d) 
istituzioni scolastiche autonome;
e) 
enti non lucrativi di cui all'articolo 23;
f) 
rappresentanti degli organi collegiali territoriali della scuola.
3. 
Le Conferenze di ambito formulano indicazioni alle province per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 6 e svolgono attività di supporto tecnico alle medesime.
4. 
La Giunta regionale, sentite le province, con propria deliberazione disciplina i criteri per la composizione delle Conferenze di ambito.
5. 
Le rappresentanze di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono nominate su proposta delle associazioni delle autonomie scolastiche e degli enti non lucrativi di cui all'articolo 23 presenti sul territorio.
Titolo II. 
SERVIZI DI ISTRUZIONE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I. 
ISTRUZIONE
Art. 13 
(Organizzazione del servizio istruzione)
1. 
Le istituzioni scolastiche provvedono alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle norme statali e regionali e a tal fine predispongono il piano dell'offerta formativa, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi e degli atti di programmazione regionali e provinciali.
2. 
Le istituzioni scolastiche adattano il calendario scolastico in coerenza con il piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle norme statali e regionali concernenti la durata complessiva, le date di inizio e termine ed i periodi di interruzione delle lezioni.
3. 
La Regione promuove e gli enti locali, sentite le istituzioni scolastiche, realizzano:
a) 
progetti specifici volti a migliorare la qualità dell'offerta dei servizi di istruzione, anche favorendo azioni di qualificazione e aggiornamento del personale docente;
b) 
iniziative per la promozione ed il sostegno della continuità tra i diversi gradi ed ordini di scuole;
c) 
azioni di collaborazione fra scuole e famiglie.
4. 
Le istituzioni scolastiche sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi educativi stabiliti a livello nazionale e regionale ed a tale fine attuano processi di monitoraggio e autovalutazione.
Art. 14 
(Istruzione degli adulti)
1. 
L'istruzione degli adulti comprende percorsi per:
a) 
l'acquisizione di titoli di studio;
b) 
il recupero e rinforzo dei saperi di base relativi agli assi dei linguaggi matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
c) 
il rientro formativo nei percorsi di istruzione dopo un periodo di abbandono;
d) 
l'integrazione culturale e linguistica degli immigrati e dei gruppi sociali più svantaggiati.
2. 
I percorsi di cui al comma 1 sono organizzati e realizzati su base provinciale.
3. 
La Regione sostiene le iniziative promosse dagli enti locali in accordo con i centri per l'istruzione degli adulti, finalizzate a:
a) 
innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta;
b) 
contrastare il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;
c) 
favorire l'integrazione culturale e linguistica degli immigrati;
d) 
ampliare le conoscenze di base necessarie per l'acquisizione di competenze, di norma certificabili, mirate all'inserimento lavorativo;
e) 
innalzare il livello culturale e promuovere la cittadinanza attiva della popolazione.
4. 
Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in forma integrata tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale.
Capo II. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 15 
(Diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale)
1. 
La Regione e gli enti locali contribuiscono a garantire a tutte le persone, fino al diciottesimo anno di età, il diritto all'istruzione e formazione professionale, attraverso la realizzazione di percorsi e progetti mirati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale, l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie, nonché la padronanza di almeno una lingua europea.
2. 
I percorsi ed i progetti di cui al comma 1 assicurano altresì gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
3. 
I percorsi ed i progetti di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere, sono articolati in:
a) 
percorsi triennali, cui consegue una qualifica professionale almeno di secondo livello nel quadro europeo delle qualifiche;
b) 
percorsi biennali, cui consegue la medesima qualifica della precedente lettera a), riservati di norma ad adolescenti in possesso di crediti scolastici o formativi.
4. 
Al termine dei percorsi di cui al comma 1 può essere istituito un quarto anno cui consegue un diploma professionale che consente di accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
5. 
Il diploma professionale di cui al comma 4 consente altresì di sostenere l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, previa frequenza di apposito corso annuale. Per la realizzazione di tale corso, la Giunta regionale definisce le opportune intese con il Ministero dell'Istruzione.
6. 
Le qualifiche e i diplomi di cui ai commi 3 e 4 sono quelli compresi nel repertorio nazionale definito con le modalità previste nelle norme statali.
7. 
La Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso percorsi integrati realizzati congiuntamente con il sistema scolastico. Tali percorsi, ove si articolino anche in un terzo anno, consentono l'acquisizione di una qualifica professionale fra quelle ricomprese nel repertorio nazionale di cui al comma 6.
8. 
La Regione sostiene progetti mirati, di norma di durata annuale, rivolti ad adolescenti seguiti dai servizi sociali o comunque a rischio di emarginazione sociale, volti a consentire l'inserimento o il reinserimento nei percorsi di cui al comma 1 o nell'istruzione.
Art. 16 
(Orientamento scolastico e formativo)
1. 
La Regione promuove e gli enti locali, sentite le istituzioni scolastiche, realizzano azioni di orientamento finalizzate a sostenere le scelte di istruzione e di formazione delle persone lungo tutto l'arco della vita, avvalendosi anche dei soggetti accreditati per l'orientamento ai sensi dell'articolo 25.
2. 
Le azioni di cui al comma 1, fruite in forma individualizzata o di gruppo, sono rivolte:
a) 
agli studenti in uscita regolare o prematura dai cicli di istruzione e di istruzione e formazione professionale e alle loro famiglie, per sostenerli nelle scelte sui percorsi da intraprendere;
b) 
ai giovani qualificati, diplomati, laureati per orientarli nelle scelte professionali o indirizzarli verso percorsi formativi specialistici;
c) 
ai giovani e agli adulti che intendono rientrare nel sistema educativo;
3. 
Le azioni di cui al comma 2 sono coordinate con quelle di orientamento al lavoro.
Art. 17 
(Passaggi fra i sistemi)
1. 
Allo scopo di contrastare la dispersione scolastica ed agevolare la continuazione degli studi, la Regione favorisce:
a) 
i passaggi fra i percorsi di istruzione e formazione professionale ed i percorsi di istruzione;
b) 
i passaggi tra un indirizzo e l'altro all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la realizzazione di laboratori con l'obiettivo di riallineare i saperi e le competenze al nuovo percorso di studi.
Titolo III. 
NORME SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I. 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 18 
(Attività di alta formazione)
1. 
La Regione concorre con gli atenei piemontesi alla definizione di un'offerta di alta formazione volta alla creazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione.
2. 
L'offerta di cui al comma 1 è coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione e comprende moduli specialistici, master universitari, sostegno ai ricercatori per la diffusione dell'innovazione nell'impresa e percorsi specialistici di formazione continua o permanente.
3. 
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove intese con gli atenei e il sistema regionale della ricerca.
Art. 19 
(Poli tecnico-professionali)
1. 
Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa e di favorire l'integrazione fra i sistemi di istruzione e formazione professionale, la Regione promuove intese volte alla costituzione di poli tecnico-professionali tra i soggetti attuatori di cui all'articolo 24, gli istituti tecnici e professionali, gli istituti tecnici superiori, le università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati.
2. 
I poli di cui al comma 1, quale modalità organizzativa sul territorio, offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori educativi e socio economici.
Art. 20 
(Formazione continua)
1. 
Le azioni di formazione continua sono volte al miglioramento della qualità del lavoro, al sostegno della mobilità interaziendale ed a favorire lo sviluppo delle imprese con particolare riferimento alle innovazioni di prodotto e di processo nel quadro del trasferimento di conoscenza tecnologica.
2. 
Le azioni di cui al comma 1 attribuiscono priorità ai settori di attività a rischio occupazionale e alla condizione di svantaggio personale dei lavoratori e delle lavoratrici.
3. 
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, in accordo con le parti sociali, le modalità di raccordo tra la programmazione regionale e le scelte dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
4. 
La formazione continua promossa dai datori di lavoro comprende:
a) 
la formazione rivolta ai lavoratori occupati, dipendenti o inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa e ai soci lavoratori di cooperative di lavoro;
b) 
la formazione finalizzata a contribuire all'invecchiamento attivo della componente anziana della forza lavoro;
c) 
la formazione finalizzata al diretto inserimento in azienda.
5. 
Rientra nell'ambito della formazione continua quella rivolta ai lavoratori autonomi e coadiuvanti ed ai titolari di piccole e medie imprese.
6. 
Rientra altresì nell'ambito della formazione continua l'apprendistato professionalizzante di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 26 gennaio 2007 n. 2 (Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato), la formazione a domanda individuale di aggiornamento o qualificazione da parte di lavoratori occupati e quella propedeutica allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione di iniziative aziendali e cooperative.
Art. 21 
(Formazione permanente)
1. 
La formazione permanente è rivolta a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio.
2. 
La formazione permanente si realizza su libera iniziativa delle persone e comprende azioni di:
a) 
aggiornamento e qualificazione professionale;
b) 
specializzazione professionale.
3. 
Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in connessione con i fabbisogni professionali del territorio, coordinate con i servizi per il lavoro e realizzate con modalità tali da favorirne la più ampia partecipazione.
Art. 22 
(Azioni per ridurre lo svantaggio e contrastare l'esclusione sociale)
1. 
Al fine di rendere effettive le pari opportunità per tutti nell'accesso al sistema educativo e al mercato del lavoro, la Regione promuove e gli enti locali realizzano azioni e percorsi finalizzati a supportare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione, differenziati per tipologia di destinatari e integrati con le politiche sociali e del lavoro.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, possono essere attivati:
a) 
percorsi specifici per i soggetti disabili;
b) 
percorsi specifici per detenuti in stato di restrizione o in regime di semi libertà;
c) 
percorsi specifici per persone a rischio seguite dai servizi sociali;
d) 
azioni per facilitare l'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale degli allievi di nazionalità straniera;
e) 
percorsi specifici per gli immigrati ed altri gruppi svantaggiati nell'accesso all'occupazione.
Titolo IV. 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I. 
NORME GESTIONALI
Art. 23 
(Sedi operative per le attività di cui all'articolo 15)
1. 
Le sedi operative in cui si realizzano i percorsi e i progetti di cui all'articolo 15, devono:
a) 
avere una propria proposta educativa adeguata a criteri e standard statali e a quelli regionali di cui all'articolo 26, con riferimento alle caratteristiche degli allievi, alla personalizzazione dell'offerta, alle metodologie didattiche, agli strumenti adottati per i rapporti con le famiglie e alle modalità di cooperazione con il territorio e con il mondo del lavoro;
b) 
appartenere ad un ente che non abbia fini di lucro e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni;
c) 
applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nelle attività di istruzione e formazione professionale iniziale;
d) 
assicurare la pubblicità del bilancio di esercizio;
e) 
garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
f) 
garantire che i docenti e i formatori siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
g) 
assicurare l'adeguatezza didattica con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la struttura intende operare;
h) 
assicurare l'adeguatezza tecnologica delle attrezzature e degli strumenti;
i) 
prevedere la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) 
garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
2. 
I docenti dell'area dei saperi e delle competenze di base devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nel sistema di istruzione oppure di laurea e dell'abilitazione regionale nel sistema di istruzione e formazione professionale.
3. 
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'abilitazione regionale di cui al comma 2, nonché i requisiti professionali per l'insegnamento nelle aree tecnico professionali.
4. 
Il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 è accertato nell'ambito delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 25.
5. 
La disciplina di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e i requisiti professionali per l'insegnamento nelle aree tecnico professionali di cui al comma 3, si applicano anche alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'istruzione del secondo ciclo.
Art. 24 
(Agenzie formative per le attività di cui al Titolo III)
1. 
Le agenzie formative, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono realizzare attività di formazione o di orientamento professionale finanziate con risorse pubbliche, solo se in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
avere tra i propri scopi statutari in via esclusiva o prevalente la formazione o l'orientamento professionale;
b) 
essere accreditate dalla Regione;
c) 
garantire la pubblicità del bilancio e la sussistenza degli altri requisiti stabiliti dalla Giunta regionale.
2. 
I datori di lavoro pubblici o privati possono realizzare, con finanziamenti pubblici, azioni di formazione continua di cui all'articolo 20, comma 4.
3. 
Fatta eccezione per la pubblica amministrazione, i datori di lavoro che beneficino di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, sono tenuti a garantire la compartecipazione alle spese secondo le proporzioni definite in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.
Art. 25 
(Accreditamento)
1. 
Per accreditamento si intende il riconoscimento da parte della Regione dell'effettivo possesso dei requisiti qualitativi essenziali di competenze e professionalità, di risorse strumentali, di processo e di risultato, indispensabili per realizzare attività formative e di orientamento professionale nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chiede il riconoscimento da parte dell'autorità pubblica competente.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) 
definisce i criteri e i requisiti per l'accreditamento regionale delle sedi operative di cui all'articolo 23 e delle agenzie formative di cui all'articolo 24;
b) 
disciplina le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento della formazione professionale e l'accreditamento previsto per i servizi al lavoro;
c) 
la periodicità con cui la struttura regionale competente aggiorna l'elenco delle sedi formative accreditate.
3. 
Non è richiesto l'accreditamento per le sedi dove si svolgono le attività formative di cui al l'articolo 24, comma 2 e le attività di tirocinio, nonché per le sedi deputate alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento.
Art. 26 
(Standard formativi e di certificazione ed attestati)
1. 
Al fine di garantire il diritto della persona al riconoscimento ed alla valorizzazione delle competenze comunque acquisite la Giunta regionale, con il concorso delle province e in accordo con quanto stabilito dalla normativa statale e europea e dagli accordi raggiunti in Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali, adotta con propria deliberazione un sistema integrato di standard formativi e di certificazione.
2. 
Gli standard, costruiti con riferimento agli standard professionali e costantemente adeguati alla loro evoluzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, definiscono:
a) 
le modalità di descrizione e costruzione dei profili e dei percorsi professionali per competenze con i relativi dispositivi e procedure;
b) 
le linee guida per la progettazione didattica;
c) 
le modalità di valutazione degli apprendimenti;
d) 
le modalità di certificazione delle qualifiche e delle competenze;
e) 
le condizioni ed i requisiti per l'ammissione degli allievi alle prove finali;
f) 
le modalità di funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché l'entità dei compensi da attribuire ai loro componenti;
g) 
i modelli di attestati per le certificazioni;
h) 
le modalità di registrazione delle competenze acquisite ai fini della loro spendibilità nel sistema educativo e nel mercato del lavoro.
Titolo V. 
FUNZIONI
Capo I. 
FUNZIONI DI REGIONE, PROVINCE E COMUNI
Art. 27 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione, tenendo conto degli obiettivi del sistema educativo nazionale, definisce le finalità e gli obiettivi generali del sistema educativo regionale, ne assicura il carattere unitario ed integrato ed esercita le seguenti funzioni:
a) 
suddivisione, d'intesa con le province, del territorio regionale in ambiti funzionali;
b) 
programmazione sul territorio regionale dell'offerta di istruzione, di quella integrata tra istruzione e formazione professionale e della formazione professionale;
c) 
ripartizione a livello provinciale degli organici del sistema di istruzione;
d) 
adozione di provvedimenti di contenuto generale per la disciplina e l'indirizzo di attività e servizi compresi nel sistema educativo, in conformità a quanto indicato nel programma triennale e nel rispetto della autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali e di quella funzionale delle istituzioni scolastiche;
e) 
definizione dei criteri generali per l'individuazione dei fabbisogni professionali e formativi;
f) 
definizione degli standard di competenze professionali in accordo con le parti sociali e degli standard formativi, nel rispetto degli standard minimi definiti dallo Stato, anche in collaborazione con le altre regioni, nell'ottica del riconoscimento del valore nazionale ed europeo delle certificazioni;
g) 
definizione del sistema regionale delle qualifiche professionali nel quadro del sistema europeo in materia di certificazione;
h) 
definizione dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi;
i) 
definizione dei sistemi di valutazione e monitoraggio e, nei casi previsti nelle disposizioni della presente legge, di vigilanza e controllo delle attività, nonché regolazione dei rapporti con i soggetti attuatori;
l) 
determinazione del calendario scolastico;
m) 
accreditamento delle sedi formative e di orientamento.
2. 
La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione delle azioni di cui alla presente legge connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale.
3. 
La Regione inoltre esercita le funzioni di cui all' articolo 29 della l.r. 28/2007.
Art. 28 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province concorrono alla definizione degli atti regionali di programmazione e di quelli a contenuto generale e di indirizzo.
2. 
Le province adottano, nel rispetto di quanto indicato nel programma triennale regionale del sistema educativo, i provvedimenti relativi alla pianificazione dei servizi e attivano le procedure gestionali correlate allo svolgimento delle attività, concernenti:
a) 
i piani annuali dell'offerta di istruzione e istruzione e formazione professionale e i piani degli interventi di orientamento scolastico e formativo di cui all'articolo 5;
b) 
i piani di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature.
3. 
Le province svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:
a) 
gestione delle azioni in materia di formazione continua, di formazione permanente e di formazione per apprendisti;
b) 
attivazione di azioni tese a conseguire le pari opportunità di istruzione e di iniziative educative mirate a migliorare la conciliazione tra vita di lavoro e vita familiare;
c) 
regolamentazione dell'uso dei locali scolastici da parte di soggetti terzi;
d) 
sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
e) 
valutazione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle attività di cui alla l.r. 63/1995;
f) 
realizzazione di altre attività di supporto per la qualificazione e lo sviluppo dei percorsi del sistema educativo;
g) 
individuazione dei fabbisogni professionali e formativi emergenti nei rispettivi territori;
h) 
riconoscimento delle attività formative di cui alla l.r. 63/1995;
i) 
istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 26;
l) 
rilascio delle certificazioni previste dai percorsi formativi;
m) 
risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche;
n) 
istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche;
o) 
adozione di atti amministrativi concernenti la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
4. 
Nei piani annuali di cui al comma 2, lettera a), sono individuate la localizzazione e le caratteristiche delle istituzioni scolastiche statali, delle agenzie formative e degli altri servizi che svolgono attività di istruzione e di formazione professionale.
5. 
Le funzioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f) sono riferite al sistema educativo del II ciclo ed escludono le azioni che richiedono l'esercizio unitario di funzioni amministrative a livello regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
6. 
Le province, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Regione, determinano le dotazioni delle istituzioni scolastiche, in relazione alle quali provvedono all'assegnazione del relativo personale.
7. 
Le province inoltre svolgono le funzioni di cui all' articolo 30 della l.r. 28/2007.
Art. 29 
(Funzioni dei comuni)
1. 
I comuni, singoli ed associati, esercitano le seguenti funzioni:
a) 
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;
b) 
realizzazione di attività di orientamento scolastico e professionale;
c) 
realizzazione di attività concernenti l'istruzione degli adulti;
d) 
attivazione di azioni tese a conseguire le pari opportunità di istruzione e di iniziative educative mirate a migliorare la conciliazione tra vita di lavoro e vita familiare;
e) 
realizzazione di azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
f) 
sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
g) 
realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
h) 
regolamentazione dell'uso dei locali scolastici da parte di soggetti terzi;
i) 
formulazione di proposte alle province per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di istituzioni scolastiche;
l) 
istituzione e soppressione di plessi e sezioni scolastici;
m) 
realizzazione di altre attività di supporto per la qualificazione e lo sviluppo dei percorsi del sistema educativo;
n) 
valutazione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle attività.
2. 
Le funzioni di cui al comma 1 sono riferite alla scuola dell'infanzia ed al sistema educativo del I ciclo ad eccezione della lettera a) ed escludono le azioni che richiedono l'esercizio unitario di funzioni amministrative a livello regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
3. 
I comuni inoltre:
a) 
concorrono all'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 5;
b) 
formulano proposte alle province per la predisposizione del piano dell'offerta educativa di cui all'articolo 5, comma 6 con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo.
4. 
I comuni esercitano altresì le funzioni di cui all' articolo 31 della l.r. 28/2007.
Titolo VI. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I. 
NORME TRANSITORIE
Art. 30 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more della normativa statale di trasferimento delle competenze di cui al titolo V della costituzionee della relativa legge regionale di definizione degli organi collegiali territoriali, i rappresentanti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g) e i rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), sono designati su proposta delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
2. 
Nelle more dei decreti statali di trasferimento delle risorse complessive di personale ed economiche la Giunta regionale, con il concorso delle province, stipula accordi con il Ministero dell'Istruzione per determinare le modalità di avvalimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e degli uffici scolastici provinciali.
3. 
Nella fase di attuazione del trasferimento delle risorse di cui al comma 2 la Regione opera nel rispetto dei principi statutari di partecipazione e leale collaborazione e dei diritti e delle procedure previsti dal contatto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
4. 
Nel quadro della riorganizzazione complessiva dell'istruzione professionale, la Giunta regionale può stipulare intese con il Ministero dell'Istruzione ai fini del riconoscimento delle qualifiche triennali di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), rilasciate dagli attuali istituti professionali di Stato.
5. 
L'esercizio dei nuovi compiti e delle nuove funzioni conferiti alle province, di cui all'articolo 28, decorre dalla data di trasferimento di congrue risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro svolgimento, anche in relazione ai nuovi compiti di pianificazione di cui all'articolo 5 attribuiti alle medesime.
6. 
La Regione provvede, in via prioritaria, a verificare il possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'articolo 25 relativamente alle sedi formative già accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more di tale verifica, resta valido l'accreditamento ottenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7. 
In sede di prima attuazione la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti dei docenti, di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, già in servizio.
8. 
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 26, le commissioni esaminatrici nominate al termine dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività formative di competenza regionale, dalla Regione, sono composte in conformità all' articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale, da:
a) 
il presidente, designato, rispettivamente, dalla provincia o dalla Regione;
b) 
un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
c) 
un esperto designato dall' amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione;
d) 
un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) 
un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
f) 
un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
9. 
Le commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati.
Capo II. 
NORME FINALI
Art. 31 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 32 
(Clausola valutativa)
1. 
Al termine del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione degli organi di collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 10.
2. 
A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta entro il 1 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente una relazione che illustri i risultati ottenuti in termini di innalzamento del livello culturale e professionale della popolazione e di miglioramento della qualità del sistema educativo, mettendo in evidenza gli interventi realizzati, le risorse impegnate e le criticità emerse.
3. 
Nella relazione di cui al comma 2, la Giunta regionale pone in particolare evidenza:
a) 
l'attivazione delle risorse impiegate e le relative modalità di gestione, la quantità e la qualità dei destinatari raggiunti dagli interventi;
b) 
le attività di promozione e di informazione degli interventi;
c) 
lo stato di operatività del sistema informativo e dell'anagrafe degli studenti;
d) 
gli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
Art. 33 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti per l'anno 2009 a 294.600.000,00 euro, si fa fronte con le risorse stanziate nelle seguenti unità previsionali di base del bilancio 2009:
a) 
spesa corrente per l'istruzione e formazione professionale, la formazione superiore e l'alta formazione, la formazione lungo tutto l'arco della vita, l'orientamento scolastico e formativo, il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, gli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale e persone in difficoltà, la qualificazione e valutazione del sistema educativo DB15001, DB15011 e DB15071.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2010 e successivi, si fa fronte con risorse di pari importo iscritte nelle corrispondenti unità previsionali di base di cui al comma 1.
Art. 34 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) 
gli articoli 11 e 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
b) 
gli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs 112/1998);
c) 
il comma 2 dell'articolo 29, la lettera b) comma 1 dell' articolo 30 e la lettera b) comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);
d) 
l' articolo 59 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).