Proposta di legge regionale n. 657 presentata il 13 novembre 2009
Istituzione del fondo regionale di garanzia per l'affitto d'onore.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte nell'ambito delle iniziative a favore dei giovani istituisce il Fondo regionale di garanzia per l'affitto d'onore.
2. 
La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è destinata ai Comuni piemontesi che ricorrono allo strumento del contratto di locazione finanziaria, così come previsto dal comma 907, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), per la realizzazione di unità abitative da destinare ai giovani che intendono acquistare la prima casa.
Art. 2 
(Bando per la fornitura del servizio di leasing finanziario)
1. 
Ai sensi del comma 907, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), i bandi emessi dai Comuni che ricorrono al contratto di locazione finanziaria, ferme restando le altre indicazioni previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determinano i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 3 
(Ruolo della Regione)
1. 
La Regione Piemonte al fine di agevolare i Comuni nel ricorso allo strumento del contratto di locazione finanziaria provvede alla predisposizione di un progetto quadro di unità abitative uni/bi famigliari concepito attraverso le migliori soluzioni architettoniche e costruttive e nel rispetto delle vigenti normative in materia di risparmio energetico e di utilizzo di materiali eco compatibili.
Art. 4 
(Bando per l'assegnazione delle unità abitative)
1. 
Il Comune, sei mesi prima della conclusione dei lavori di realizzazione delle unità abitative, pubblica il bando contenente i criteri, i tempi e le modalità di assegnazione delle stesse. Possono accedere al bando i giovani di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni.
2. 
Il bando definisce le condizioni generali del contratto di locazione stipulato tra il Comune e l'assegnatario alla cui scadenza del termine il locatario può riscattare l'immobile.
Art. 5 
(Destinazione dei canoni di locazione)
1. 
Gli introiti derivanti dai canoni di locazione dovuti ai sensi del contratto di cui al comma 2 del precedente articolo sono utilizzati dal Comune per il pagamento dei canoni da corrispondere alla società con cui è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
2. 
Nel caso di inadempienza dell'assegnatario dell'unità abitativa la Regione Piemonte interviene a favore del Comune attraverso le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Regione Piemonte nei confronti dell'assegnatario.
Art. 6 
(Funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'affitto d'onore)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'affitto d'onore.
2. 
La gestione del Fondo regionale di garanzia per l'affitto d'onore è affidata alle Province sulla base della densità popolare.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è istituito nel biennio 2010-2011 il fondo regionale di garanzia per l'affitto d'onore di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08031 (Progr. strategica, politiche territ. ed edilizia Program. ed attuazione interventi di edilizia soc. Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011.
2. 
Alla copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1 per il biennio 2010-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).