Proposta di legge regionale n. 655 presentata il 11 novembre 2009
Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Regione Piemonte.

Art. 1 
Art. 1. Principi
1. 
Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
Art. 2 
Art. 2. Finalità
1. 
Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione la presente legge regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione della Regione Piemonte secondo le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.
Art. 3 
Art. 3. Esposizione del Crocifisso
1. 
In tutte le aule delle scuole d'ogni ordine e grado del Piemonte e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, nelle aule dei Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli Uffici giudiziari e nei reparti delle Aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le stazioni e le autostazioni, gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari piemontesi è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.
2. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi enti sono tenuti ad emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Art. 4 
Art. 4. Sanzioni
1. 
Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro che raddoppia se recidivo.
2. 
Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.
Art. 5 
Art. 5. Norma finanziaria
1. 
Per sostenere nel biennio 2010-2011 l'attività di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, allo stanziamento annuo di 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18031 (Cultura, turismo e sport Musei e patrimonio culturale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).