Proposta di legge regionale n. 654 presentata il 11 novembre 2009
Modifica alla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

Sommario:      

Art. 1 
1. 
Dopo l' articolo 34 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è aggiunto il seguente articolo:
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Art. 34 bis.
1. Qualora a causa di impedimenti imprevisti non sia possibile convocare gli elettori nella domenica prevista dal decreto del Presidente della Giunta di cui al comma 1, articolo 34, il Presidente della Giunta può ritardare il referendum fino a trenta giorni oltre tale data.
2. La nuova domenica scelta per la convocazione degli elettori deve essere notificata al Commissario del Governo, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonchè comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.
3. Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della variazione della data della consultazione di cui al comma 4, mediante appositi manifesti che devono essere affissi almeno 7 giorni prima della nuova data stabilita per le votazioni stesse.
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