Proposta di legge regionale n. 652 presentata il 28 ottobre 2009
Iniziative a sostegno dello sviluppo della fruizione dei luoghi della lotta di Liberazione.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo cardine dei luoghi legati alla lotta di Liberazione nella formazione civile della cittadinanza, presente e futura, e pertanto ne incoraggia la fruizione, agevolandone i flussi turistici e favorendo la valorizzazione e il coinvolgimento attivo delle associazioni storiche che da sempre si occupano della trasmissione della memoria e degli ideali della Resistenza.
Art. 2 
(Iniziative a sostegno dello sviluppo della fruizione dei luoghi della lotta di Liberazione)
1. 
Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove:
a) 
interventi mirati a valorizzare e far conoscere i luoghi della lotta di Liberazione, le attività svolte, le personalità coinvolte e, più in generale, l'intera esperienza della Resistenza Piemontese e nazionale;
b) 
azioni mirate al recupero del patrimonio civile, biografico, storico e culturale della lotta di Liberazione Piemontese;
c) 
progetti mirati ad attirare, organizzare e consolidare flussi di fruizione culturale che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali;
d) 
interventi mirati ad organizzare l'accoglienza tramite iniziative, attività e strutture pubbliche e private;
e) 
la formazione d'operatori specializzati nel turismo civile.
Art. 3 
(Individuazione degli attori)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale svolto nella conservazione e nella valorizzazione dei luoghi legati alla lotta di Liberazione e nella formazione civile della cittadinanza dalle associazioni storiche che da sempre si occupano della trasmissione della memoria e degli ideali della Resistenza, e pertanto le deputa al ruolo di attore primario in tali attività.
Art. 4 
(Programma annuale)
1. 
La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della Commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi.
2. 
I contributi per le iniziative di cui all'articolo 2 sono concessi nel rispetto della regola del de minimis prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
Art. 5 
(Relazione al Consiglio)
1. 
Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) 
quali sono le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
b) 
quali sono le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di fruizione dei luoghi legati alla lotta di Liberazione;
c) 
in che misura le iniziative promosse hanno determinato aumenti di fruizione dei luoghi legati alla lotta di Liberazione nell'ambito della Regione.
2. 
La relazione di cui al comma 1 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2010-2011, alla spesa complessiva annua quantificata in 1.000.000,00 euro, in termini di competenza, suddivisa in 250 mila euro per la spesa corrente e in 750 mila euro per la spesa in conto capitale, rispettivamente iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) DB18001 (Cultura, turismo e sport Segreteria Direzione DB18 Titolo I spese correnti) e DB18002 (Cultura, turismo e sport Segreteria Direzione DB18 Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).