Proposta di legge regionale n. 650 presentata il 21 ottobre 2009
Modifica alla Legge regionale n. 36 del 7 aprile 2000 'Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco '..
Primo firmatario

RABINO MARIANO

Altri firmatari

TOSELLI PIETRO FRANCESCO

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
L'articolo 4 (Albo delle associazioni turistiche pro loco) della Legge regionale n. 36 del 7 aprile 2000 'Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro locò viene modificato come segue:
"
1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.
2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;
b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;
d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1.
"