Proposta di legge regionale n. 65 presentata il 23 giugno 2005
Istituzione del Centro di documentazione nell'area della ''Benedicta '' nel Parco delle Capanne di Marcarolo.

Art. 1. 
1. 
La Regione Piemonte, con riferimento alla legge regionale n. 41 del 18 aprile 1985, al fine di valorizzare uno dei luoghi emblematici della Lotta di Liberazione in Piemonte ed a completamento delle opere già realizzate dagli Enti territoriali locali e dalle Associazioni Partigiane, onde rendere funzionale l'accesso a l'uso, promuove la costruzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" del Parco delle Capanne di Marcarolo.
2. 
Il Centro di documentazione definito al comma precedente è il luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d'archivio relativo alla guerra e alla resistenza nell'Ovadese e, più in generale, la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell'area Parco di Capanne di Marcarolo. Il Centro propone assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali con realtà di altre province italiane ed europee, ed offrire strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti dell'area Parco di Marcarolo, nonchè favorire nuove occasioni occupazionali nel settore del turismo verde e culturale.
Art. 2. 
1. 
L'intervento, attraverso una contenuta struttura polivalente, è rivolto ad assicurare l'agibilità dell'area, garantendo alle migliaia di visitatori e di pellegrini, oltre all'accoglienza, gli indispensabili servizi, nonchè un serio e documentato approccio con la storia della Resistenza e sul martirio delle 147 vittime della "Benedicta.
Art. 3. 
1. 
La progettazione e l'esecuzione, nonchè la liquidazione del costo delle opere, vengono affidate alla competente Provincia e al Comune di Bosio, alla Comunità Montana, al Parco delle Capanne e al Comitato della Benedicta, mentre il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, è chiamato a formulare competente parere.
2. 
Per realizzare il Centro di documentazione nell'area della "Benedcita" la Regione Piemonte può assegnare i contributi previsti dalla presente legge, ripartiti in tre annualità, all'Ente locale o al consorzio di Enti locali territoriali proprietario del terreno su cui l'opera dovrà insistere.
Art. 4. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per gli anni finanziari 2003, 2004 e 2005, la spesa rispettiva di 250.000,00 euro, per un importo complessivo nel triennio di euro 750.000,00.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, è finanziata, nell'UPB n. S1012 (Gabinetto Presidenza della Giunta Rapporto Stato Regioni Tit. II spesa di investimento), la spesa (Contributi in conto capitale all'ente locale o al consorzio di enti locali territoriali proprietari del terreno per la realizzazione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco delle Capanne di Marcarolo) con dotazione finanziaria pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2003 si provvede riducendo, in termini di competenza e di cassa, di euro 250.000,00, l'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.
4. 
Agli oneri previsti per gli anni 2004 e 2005 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II-spese di investimento) del bilancio pluriennale 2003-2005.