Proposta di legge regionale n. 649 presentata il 13 ottobre 2009
Norme per l'edilizia scolastica.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina gli strumenti per assicurare l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture degli edifici scolastici esistenti che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico piemontese.
2. 
L'azione della Regione è finalizzata in particolare a garantire:
a) 
l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
b) 
la riqualificazione del patrimonio esistente;
c) 
l'adeguamento dell'edilizia scolastica alle esigenze conseguenti ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica ed alla sperimentazione nonché al soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza;
d) 
la promozione di concorsi di progettazione di opere aventi particolare rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.
3. 
Le opere realizzate appartengono al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Art. 2 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione:
a) 
la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli interventi di edilizia scolastica;
b) 
la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi;
c) 
la definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio di edilizia scolastica;
d) 
la promozione di forme di partenariato istituzionale e/o di pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.
Art. 3 
(Programmi di intervento)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone, a partire dall'anno 2010, programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul territorio. Detti programmi individuano i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie da destinare ai singoli interventi.
2. 
Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale in materia di edilizia scolastica.
3. 
Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:
a) 
di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;
b) 
su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici;
c) 
di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell'ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana;
d) 
di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.
4. 
Le risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole dell'obbligo.
5. 
Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi come definiti dalle norme vigenti.
Art. 4 
(Norme tecniche)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge:
a) 
approva specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane;
b) 
definisce i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni territoriali e in relazione ai diversi tipi di intervento.
Art. 5 
(Inadempienza degli enti preposti)
1. 
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta nei confronti degli enti preposti inadempienti.
Art. 6 
(Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica)
1. 
Ai sensi del comma 4, dell'articolo 7, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), è istituita l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica quale articolazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica la cui attività deve uniformarsi agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
Art. 7 
(Finanza di progetto)
1. 
La Regione promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 8 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il biennio 2010-2011 le seguenti spese:
a) 
la spesa in conto capitale di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b) e c), quantificata per l'anno finanziario 2010 in 100 milioni di euro, in termini di competenza, e per l'anno finanziario 2011 in 50 milioni di euro, in termini di competenza, iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) DB15082 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Diritto allo studio ed edilizia scolastica Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011;
b) 
la spesa corrente di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), valutata per il biennio 2010-2011 in 50 mila euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) DB15081 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Diritto allo studio ed edilizia scolastica Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.
2. 
Alla copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1, lett. a) e b), per gli anni finanziari 2010-2011, si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).