Disegno di legge regionale n. 648 presentato il 12 ottobre 2009
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012.

Art. 1 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 16.370.438.005,75 in termini di competenza e in euro 21.464.000.000,00 in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2010.
Art. 2 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 16.370.438.005,75 in termini di competenza ed in euro 21.464.000.000,00 in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2010.
Art. 3 
(Indebitamento)
1. 
Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 384.892.575,40.
2. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09021 (Bilancio - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB DB09023 (Bilancio - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.
Art. 4 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010 con i prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 5 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 6 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 353.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DB09011 (Bilancio- Bilanci - Titolo I - spese correnti).
Art. 7 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09012.
Art. 8 
(Variazioni compensative)
1. 
Per l'anno finanziario 2010 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) 
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) 
occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
Art. 9 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 10 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, allegato alla presente legge (Allegato B).