Proposta di legge regionale n. 646 presentata il 21 settembre 2009
Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese in temporanea crisi di liquidità.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte sostiene le imprese in situazione temporanea di crisi di liquidità dovuta alla situazione del settore e mercato di riferimento, al fine di preservare il volume d'affari, ripristinare il livello occupazionale e capitalizzare l'impresa.
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma la presente legge prevede la concessione di finanziamenti agevolati con concorso spese a titolo di rimborso dei costi connessi al perfezionamento delle operazioni.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono ammesse ai finanziamenti agevolati le micro, piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere e i professionisti che manifestino, alla data di entrata in vigore della presente legge, la necessità di consolidare la propria esposizione bancaria dal breve al medio-lungo termine, con l'obiettivo di ripristinare una situazione di liquidità aziendale equilibrata per il proseguimento e il rilancio dell'attività e la tutela del livello occupazionale.
Art. 3 
(Tipologie di intervento)
1. 
I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, al netto di I.V.A., nei limiti di cui all' articolo 5, e possono ricomprendere:
a) 
una quota non superiore al 65 per cento del debito bancario con scadenza a breve termine;
b) 
gli investimenti sostenuti dall'impresa con risorse proprie negli ultimi ventiquattro mesi;
c) 
le imposte dirette e indirette dovute nel trimestre seguente la presentazione della domanda;
d) 
gli oneri contributivi dovuti nell'ultimo trimestre antecedente e successivo alla presentazione della domanda o ancora dovuti, come conseguenza del mancato versamento, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino alla data della presentazione della domanda;
e) 
l'imponibile relativo alle fatture emesse da almeno sessanta giorni, anticipate su apposite linee bancarie a breve nelle modalità attualmente operative (sconto o anticipo fattura, anticipo Ri.ba, factoring, altre), e non ancora quietanzate dai clienti;
f) 
una quota pari a tre mensilità di retribuzione per ogni dipendente escluso nell'anno 2009 dal processo produttivo aziendale che si intende reintegrare;
g) 
le spese sostenute dall'impresa negli ultimi ventiquattro mesi afferenti a iniziative promozionali e commerciali finalizzate all'incremento delle attività di internazionalizzazione della stessa;
h) 
una quota pari almeno al 20 per cento del finanziamento richiesto da destinarsi alla ricapitalizzazione dell'impresa.
2. 
La destinazione della quota di cui alla lettera h) è vincolante ai fini della concessione del finanziamento.
Art. 4 
(Caratteristiche degli interventi)
1. 
Gli interventi previsti di cui all'articolo 3 sono da destinarsi al fine per il quale vengono concessi e risultano ammissibili sulla base delle seguenti caratteristiche e limiti:
a) 
debiti a breve: la quota concessa è finalizzata alla riduzione del debito bancario esistente sul breve termine e vincola l'impresa alla riduzione e/o estinzione delle linee di credito in essere entro il termine di sessanta giorni dall'erogazione del finanziamento, pena la revoca della corrispondente quota del medesimo;
b) 
investimenti sostenuti: la quota di finanziamento copre gli investimenti sostenuti dall'impresa nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda con risorse proprie e/o indebitamento bancario. Sono ammessi tutti gli investimenti regolarmente documentati, compresi i leasing, purché non già agevolati da contributi pubblici;
c) 
imposte: la quota è corrisposta a titolo di concorso nel pagamento delle imposte dirette e indirette dovute nei novanta giorni successivi la presentazione della domanda, così come successivamente documentabili mediante presentazione del relativo modello F24 regolarmente quietanzato;
d) 
oneri contributivi: la quota può comprendere quanto dovuto nell'ultimo trimestre antecedente e successivo alla presentazione della domanda o ancora dovuti, come conseguenza del mancato versamento, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino alla data della presentazione della domanda;
e) 
fatture emesse e non incassate: la quota ricomprende l'imponibile relativo alle fatture emesse da almeno sessanta giorni e non ancora quietanzate, solo qualora già anticipate dall'impresa sulle apposite linee bancarie a breve. L'importo concesso vincola l'impresa a destinare le cifra al reintegro delle disponibilità sulle medesime linee di credito o all'estinzione delle stesse;
f) 
livello occupazionale: la quota è concessa allo scopo di reintegrare in azienda dipendenti precedentemente in organico esclusi dal processo produttivo nell'anno 2009 a causa del deteriorarsi della situazione aziendale purché l'impresa si impegni a non fare ricorso agli ammortizzatori sociali per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi per i medesimi soggetti oggetto di reintegro. La quota, non superiore a tre mensilità lorde massime per singolo dipendente, è concessa per un massimo del 20 per cento dei dipendenti dell'organico aziendale che l'impresa si impegna a reinserire in organico entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento;
g) 
internazionalizzazione: la quota ricomprende le spese di carattere promozionale e commerciale sostenute dall'impresa nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda finalizzate a sviluppare e/o consolidare la propria presenza sui mercati esteri;
h) 
ricapitalizzazione: una quota pari al 20 per cento del finanziamento è concessa allo scopo di un'adeguata politica di ricapitalizzazione posta in essere dall'impresa con conferimenti di pari importo, da parte dei soci, atti ad aumentare il patrimonio aziendale. I conferimenti possono essere effettuati sia mediante versamenti in denaro da parte della compagine societaria sia mediante rinuncia di crediti da essa vantati nei confronti della società medesima. L'effettuazione dell'operazione di ricapitalizzazione è vincolante ai fini della concessione del finanziamento, a tal fine, all'atto di presentazione della domanda, i soci sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione impegnativa che vincola l'impresa ad effettuare, entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento, un'operazione di aumento di capitale sociale.
Art. 5 
(Caratteristiche, importo e durata del finanziamento)
1. 
Il finanziamento, che può essere concesso dalla banca anche su eventuali quote non agevolate, copre fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con un massimo di un milione di euro per le piccole imprese e 4 milioni di euro per le medie imprese, ed è erogato con le seguenti modalità:
a) 
50 per cento fondi regionali a tasso zero;
b) 
50 per cento fondi bancari al tasso indicato al successivo articolo 7.
2. 
La durata del finanziamento, il cui rimborso è previsto a rate trimestrali posticipate può essere compresa tra i cinque e i sette anni e non prevede la concessione di un periodo di preammortamento.
3. 
Nel caso di finanziamenti inferiori a cinquanta mila euro può essere concordata con la banca la durata di trentasei mesi a rate trimestrali posticipate, senza periodo di preammortamento.
Art. 6 
(Banche finanziatrici)
1. 
Possono concedere i finanziamenti le banche iscritte all'albo di cui all' articolo 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia) operanti nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 7 
(Tasso di finanziamento praticato dalle banche)
1. 
Il tasso d'interesse praticato dalla banca finanziatrice, calcolato sul 50 per cento del finanziamento concesso, può essere fisso (parametrato al tasso risultante sull'indice IRS rapportato agli anni di durata del finanziamento) o variabile (parametrato all'Euribor a sei mesi) relativi al mese precedente quello di stipula del contratto (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di uno spread compreso tra un minimo di 0,5 per cento e un massimo del 2,5 per cento a seconda del rating aziendale.
Art. 8 
(Tasso di interesse a carico dei beneficiari)
1. 
Il tasso di interesse a carico dell'impresa è pari al tasso applicato dalla banca dedotto del contributo spettante ai sensi del successivo articolo 9.
Art. 9 
(Contributo in conto interessi)
1. 
La Regione Piemonte, nei limiti delle disponibilità residue assegnate, corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento, un contributo agli interessi pari all'intero interesse dovuto alla banca sul 50 per cento del finanziamento nei limiti di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato ammontanti al 20 per cento ESL per le piccole imprese e al 15 per cento ESL per le medie.
Art. 10 
(Concorso spese di concessione del finanziamento)
1. 
La Regione Piemonte, nei limiti delle disponibilità residue assegnate, corrisponde al beneficiario, un contributo in conto capitale a titolo di concorso spese relativamente a:
a) 
costi sostenuti per l'ottenimento della garanzia di un confidi;
b) 
costi accessori richiesti dalla banca finanziatrice a titolo di rimborso spese per l'istruttoria della pratica, stipula di polizze assicurative e altri oneri e clausole direttamente connessi alla concessione del finanziamento;
c) 
altri costi direttamente connessi al finanziamento.
Art. 11 
(Garanzie richieste)
1. 
La banca richiede prioritariamente l'intervento di garanzia del Fondo Centrale del Mediocredito Centrale, successivamente l'intervento di un confidi e in subordine le eventuali garanzie reali quali fideiussioni, titoli o pegni.
2. 
L'Istituto di Credito, qualora decida di non avvalersi unicamente della garanzia del Fondo Centrale, è tenuto a fornire adeguata motivazione scritta sia alla Regione Piemonte che all'impresa beneficiaria.
Art. 12 
(Parametri di valutazione per la concessione dei finanziamenti, delle agevolazioni e delle garanzie)
1. 
In considerazione della straordinarietà della presente legge, finalizzata a concedere un sostegno alle imprese in crisi di liquidità in conseguenza della attuale crisi economica, gli Enti coinvolti sono tenuti a valutare la concessione delle provvidenze in oggetto con il fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. 
Le banche, in considerazione della concessione della garanzia prevista dal Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale, nonché il Gestore del Fondo stesso, tengono conto, in sede di attività valutativa, dei rating che l'impresa sarà in grado di raggiungere in conseguenza del perfezionamento dell'operazione in oggetto.
Art. 13 
(Presentazione della domanda di agevolazione alla Regione Piemonte)
1. 
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2010 alla Regione Piemonte e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) 
copia della richiesta di finanziamento presentata alla banca;
b) 
documentazione bancaria comprovante i fidi a breve per i quali è richiesto l'intervento di consolidamento del debito con la situazione aggiornata non antecedentemente a trenta giorni;
c) 
copia di ogni documento relativo agli investimenti sostenuti per i quali si richiede il finanziamento;
d) 
prospetto redatto da un professionista abilitato relativo alle imposte in scadenza a carico dell'impresa nei successivi novanta giorni;
e) 
prospetto redatto da un professionista abilitato relativo agli oneri contributivi di cui al precedente articolo 4, comma1, lettera d);
f) 
elenco riportante le fatture emesse da almeno sessanta giorni e non ancora quietanzate che, alla data di presentazione della domanda, risultano anticipate sulle apposite linee di credito a breve dell'impresa, con specificazione degli istituti bancari di appoggio e delle rispettive scadenze;
g) 
documentazione relativa al personale escluso dal processo produttivo aziendale e che si intende reintegrare, ai sensi dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f);
h) 
copia di tutta la documentazione della spesa sostenuta afferente le attività a carattere promozionale e commerciale svolte sui mercati esteri;
i) 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tutti i soci relativa all'impegno per la capitalizzazione dell'impresa da effettuarsi entro i termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
2. 
Alla domanda di agevolazione deve inoltre essere allegato quanto necessario ai sensi della vigente normativa antimafia ove acquisita, ovvero, ove non acquisita, la copia della relativa richiesta presentata.
Art. 14 
(Istruttoria della Regione Piemonte)
1. 
L'istruttoria della Regione Piemonte è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
2. 
In caso di provvisoria carenza di cassa a valere sul fondo stanziato, conseguente l'avvenuta presentazione di un numero di domande superiore alle risorse disponibili, sono esaminate prioritariamente le domande presentate dalle micro imprese, a seguire dalle piccole e in conclusione dalle medie imprese. Le domande approvate in assenza di cassa, vengono ammesse all'agevolazione con riserva, ed erogate secondo l'ordine cronologico delle stesse proporzionalmente all'eventuale reintegro del fondo.
3. 
La Regione Piemonte, verificata la completezza della documentazione si pronuncia in ordine all'accoglimento della domanda, delibera anche qualora non ancora pervenuta la necessaria attestazione prevista ai sensi della normativa antimafia. L'erogazione del finanziamento è tuttavia subordinata alla pervenuta certificazione antimafia.
4. 
Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è trasmesso all'impresa richiedente e alla banca indicata dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della domanda.
Art. 15 
(Istruttoria della Banca ed erogazione del finanziamento)
1. 
La banca, ricevuta la comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione effettua, entro il termine perentorio di sessanta giorni, la propria attività istruttoria e invia alla Regione Piemonte copia della delibera di concessione del finanziamento.
2. 
L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione, una volta effettuata la stipula del contratto con l'impresa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla delibera del finanziamento stesso.
3. 
L'impresa deve rendicontare alla Regione Piemonte, per il tramite della banca finanziatrice, la destinazione del finanziamento agli scopi previsti fornendo tutta la documentazione necessaria entro i dodici mesi successivi la data di erogazione dello stesso.
Art. 16 
(Contratto di finanziamento)
1. 
Il contratto di finanziamento può prevedere che l'erogazione del medesimo sia antecedente rispetto all'ottenimento dell'agevolazione, purché lo stesso sia interamente finalizzato a quanto stabilito nella presente legge in particolare per quanto attiene le spese ammissibili e i relativi vincoli di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
2. 
Il contratto deve contenere l'indicazione che i pagamenti a carico del mutuatario siano quelli derivanti da un piano di ammortamento al tasso, determinato ai sensi degli articoli precedenti, nominale annuo corrisposto in via trimestrale posticipata a rata costante di capitale e interessi indicandone il relativo importo e le date di scadenza.
3. 
Il contratto deve, altresì, indicare l'importo della rata calcolata al tasso agevolato. Per il calcolo dei giorni è utilizzato l'anno commerciale prendendo in considerazione sia il giorno di erogazione del finanziamento sia quello di scadenza delle rate. Le scadenze trimestrali sono fissate nei giorni 4 o 19 del mese, con valuta rispettivamente al 5 o al 20 del mese. Il contratto deve, infine, contenere l'impegno del beneficiario ad applicare l' articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
4. 
Gli atti aggiuntivi conseguenti ad eventuali riduzioni d'importo dei finanziamenti dovranno essere inviati alla Regione Piemonte per il ricalcolo dei contributi assegnati sul finanziamento.
Art. 17 
(Controlli)
1. 
Annualmente le banche comunicano alla Regione Piemonte di aver accertato, anche mediante dichiarazione dei beneficiari, che gli stessi continuino a svolgere la loro attività. Eventuali variazioni del piano di ammortamento originario, comunque sempre contenute nei limiti stabiliti dalla legge, dovranno essere tempestivamente comunicate.
2. 
La Regione Piemonte, sulla base della documentazione di spesa ricevuta, effettua controlli su un campione estratto a sorte non inferiore al 15 per cento delle imprese che hanno beneficiato del contributo, al fine di verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo medesimo.
Art. 18 
(Revoca e cessazione dei contributi)
1. 
In caso di mancata destinazione delle somme da parte dei soggetti finanziati agli scopi previsti la Regione provvede alla revoca del contributo, nonché alla richiesta di restituzione del concorso spese di cui all'articolo 10. In caso di revoca parziale del contributo per parziale mancata destinazione delle somme, la risoluzione del contratto potrà essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi di legge, ai fini dell'eventuale operatività su di essa della garanzia.
2. 
I contributi già erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti alla Regione Piemonte, per il tramite della banca finanziatrice, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data della revoca o della cessazione dei contributi stessi.
Art. 19 
(Norma transitoria)
1. 
Le imprese, che successivamente alla data del 1° gennaio 2009, hanno effettuato una operazione di ricapitalizzazione con risorse proprie dei soci, destinata alle operazioni di cui agli articoli 3 e 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 20 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 230.000.000,00 euro, in termini di competenza.
2. 
Alla spesa corrente, pari a 50 milioni di euro e iscritta nell'ambito dell'UPB DB16021 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2009-2011, e alla spesa in conto capitale, pari a 180 milioni di euro e iscritta nell'ambito dell'UPB DB16022 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 21 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.