Disegno di legge regionale n. 644 presentato il 09 settembre 2009
Norme in materia di organizzazione dell'attività delle aziende sanitarie ed a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 1 
(Regime delle incompatibilità)
1. 
A garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, nelle strutture organizzative delle aziende sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliere universitarie, non possono prestare servizio in rapporto di subordinazione gerarchica dipendenti legati da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità sino al terzo grado con il responsabile della medesima struttura organizzativa, così come definita negli atti di programmazione regionale.
2. 
La direzione aziendale, compatibilmente con le esigenze organizzative interne, provvede nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ad assegnare il personale che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1 ad altra struttura organizzativa, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. A tal fine, possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. 
È posto a carico dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico di responsabile di struttura, l'onere di rendere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 1.
Art. 2 
(Obbligo di astensione)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 2, comma 2, il dipendente che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o del responsabile della struttura.
2. 
Nelle fattispecie di cui al comma 1, analogo obbligo di astensione grava in capo al responsabile della struttura.
3. 
Nel caso di atti indifferibili, la decisione è avocata dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario, in base alle competenze esercitate.
Art. 3 
(Collegio sindacale)
1. 
Il collegio sindacale è organo delle aziende sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
2. 
Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992, designati rispettivamente:
a) 
uno dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
b) 
uno dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale, ovvero per le aziende sanitarie della città di Torino, dalla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale;
c) 
uno dallo Stato.
3. 
Nelle aziende ospedaliero-universitarie, il collegio sindacale è composto da tre membri designati rispettivamente:
a) 
uno dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 39/1995;
b) 
uno dall'Università interessata;
c) 
uno dallo Stato.
4. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali), in quanto compatibili con le previsioni di cui al presente articolo e con quelle di cui all' articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario  nazionale ed università, a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
5. 
I collegi sindacali in carica al momento di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni e sono ricostituiti nei termini di cui all' articolo 13, comma 9, della l.r. n.10/1995.
6. 
A decorrere dalla data di ricostituzione, anche parziale, dei collegi sindacali, il trattamento economico complessivo spettante ai componenti, ai sensi dell' articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è rideterminato con una riduzione del venti per cento rispetto a quello in godimento alla data del 30 giugno 2008.
Art. 4 
(Direttore amministrativo e direttore sanitario)
1. 
A garanzia del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali sono nominati dal direttore generale tra i candidati inseriti in appositi elenchi istituiti e periodicamente aggiornati dalla Regione. Ai fini della costituzione degli elenchi, la Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dall' articolo 11, comma 3, della l.r. 10/1995 per i direttori generali, può avvalersi di esperti nella materia.
2. 
Le modalità ed i criteri per la costituzione degli elenchi di cui al comma 1 e le modalità per il loro periodico aggiornamento sono disciplinate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 5 
(Disposizioni in materia di pubblicità delle nomine)
1. 
Gli elenchi nominativi dei candidati alla carica di direttore generale, sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria regionale ed i relativi curricula sono resi pubblici mediante pubblicazione sull'apposito sito Internet regionale e sono liberamente consultabili.
2. 
Sul sito di cui al comma 1, nonché sui siti o portali delle aziende sanitarie regionali interessate, è data evidenza degli incarichi attribuiti, nonché delle note curricolari e professionali dei soggetti nominati ritenute maggiormente significative.
Art. 6 
(Clausola valutativa)
1. 
Trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge, con particolare attenzione ai profili derivanti dall'applicazione:
a) 
dell'articolo 3, sia in termini di funzionalità dei nuovi collegi sindacali, sia in termini delle riduzioni di spesa effettivamente conseguite;
b) 
degli articoli 4 e 5, con riguardo all'intervenuta attivazione degli elenchi regionali ivi previsti nonché alla loro sottoposizione al prescritto regime di pubblicità.
Art. 7 
(Norma di coordinamento)
1. 
Le parole "revisori dei conti", di cui all' articolo 2, comma 1, della l.r. 39/1995 e le parole "Collegio dei revisori", di cui all' articolo 13 della l.r. 10/1995, sono sostituite dalle parole "collegio sindacale", costituito ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3.
2. 
Ogni riferimento testuale ai collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie regionali, contenuto in leggi regionali, deve altresì intendersi sostituito dalle parole "collegio sindacale".