Proposta di legge al Parlamento: 'Modifica all'
articolo 10, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Modifica all'
articolo 49, comma 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) '.
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica all'
articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto")
1.
Dopo il numero 17) del
comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è inserito il seguente:
.
" 17 bis) le operazioni di riscossione della tariffa di igiene ambientale di cui all'
articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi)."
Art. 2
1.
Dopo il
comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono inseriti i seguenti:
"
"
18. I consorzi che negli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge hanno riscosso la tariffa di igiene ambientale mediante emissione di fatture comprensive dell'im-posta sul valore aggiunto, provvedono, entro l'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, a rimborsare nei modi previsti dalle leggi vigenti gli importi riscossi.
19. I consorzi di cui al comma 1 inseriscono nel bilancio societario gli stanziamenti necessari all'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 1.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di restituzione ai consorzi delle somme da questi rimborsate ai sensi del comma 1.