Proposta di legge al Parlamento: 'Obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime negli alimenti destinati al consumo umano '.
Art. 1
(Etichettatura dei prodotti alimentari)
1.
Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sull'origine dei prodotti primari commercializzati tal quali o utilizzati come ingredienti per la fabbricazione di alimenti semplici o composti destinati al commercio o alla somministrazione è obbligatorio riportare sui documenti di scorta, per gli alimenti sfusi, o sull'etichetta, per gli alimenti confezionati o imballati, l'indicazione del luogo di coltivazione o di allevamento dai quali originano i prodotti primari.
Art. 2
(Modalità applicative)
1.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1 per i singoli prodotti.
Art. 3
(Controlli)
1.
Le Regioni adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la predisposizione e l'attuazione di piani di controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2.
2.
Per l'esecuzione dei controlli le regioni possono avvalersi anche degli organi del controllo ufficiale degli alimenti e della Polizia municipale.
Art. 4
(Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai decreti di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9600 euro e con l'obbligo di ritiro e dei prodotti già immessi sul mercato, pena la confisca degli stessi da parte degli organi di controllo.
2.
Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi.
Art. 5
(Norme transitorie)
1.
Gli obblighi di cui alla presente legge decorrono trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 2. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente legge possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.