Proposta di legge regionale n. 64 presentata il 23 giugno 2005
Modifica legge regionale n. 10 del 1995, art. 15.

Sommario:      

Art. 1. 
1. 
L' art. 15 della legge 10 del 1995 è così modificato:
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Art. 15. (Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Circoscrizione)
1. La Conferenza dei Sindaci disciplina con regolamento la propria attività ed elegge la rappresentanza di cui all' art. 3, comma 14, del decreto legislativo 502 del 1992, che assume la denominazione di Rappresentanza dei Sindaci, mediante il quale la Conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione. La Conferenza dei Sindaci adegua il proprio regolamento alle disposizioni della presente legge e a quelle recate, in materia di riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.
2. La Conferenza dei Sindaci approva il Piano di attività annuale predisposto dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale nell'ambito delle disposizioni del Piano Sanitario Regionale, degli obiettivi di salute, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dalla Rappresentanza della stessa Conferenza. Entro la stessa data la Conferenza dei Sindaci esprime parere sul piano di attività annuale dell'Azienda ospedaliera del bacino di riferimento.
3. La Conferenza dei Sindaci esprime il parere sulla Relazione Annuale dell'attività svolta presentato dal Direttore generale.
4. Nel regolamento di cui al comma 1, sono individuate le modalità per la scelta del presidente della Conferenza e per la formazione della Rappresentanza. La disciplina per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci deve consentire l'effettiva partecipazione dei rappresentanti di tutti i Comuni del bacino dell'Azienda Sanitaria Locale all'esercizio delle funzioni attribuite alla Conferenza ed al suo esecutivo. L'esecutivo è composto dal Presidente della Conferenza che lo presiede, e da quattro Sindaci individuati in modo da garantire la presenza di almeno un Sindaco per ciascun Distretto. Il regolamento di cui al comma 1 prevede la possibilità di delega da parte del Sindaco a favore dell'Assessore competente.
5. Al fine di concorrere all'esercizio delle funzioni della Conferenza dei Sindaci, sono costituite le Conferenze dei Sindaci di Distretto, composte da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte di ogni Distretto. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci in riferimento alla Conferenza dei Sindaci di Distretto, è disciplinato dal regolamento di cui al comma 1. Ogni Conferenza di Distretto elegge il proprio Presidente. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci presiede anche la Conferenza dei Sindaci di Distretto della quale fa parte il Comune ove ricopre la carica di Sindaco. La Conferenza dei Sindaci di Distretto rimette alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci osservazioni e proposte sul piano di attività annuale.
6. La Conferenza dei Sindaci di Distretto, di cui al comma 4, esercita le proprie funzioni per l'elaborazione e l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale ai sensi della l. 328 del 2000. A tale scopo, la Provincia partecipa alla Conferenza dei Sindaci di distretto per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza.
7. Ai fini di cui al comma 5, il regolamento della Conferenza dei Sindaci, è integrato con la disciplina concernente il funzionamento dell'Articolazione zonale e le procedure di approvazione del piano zonale di assistenza sociale.
8. La Conferenza dei Sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti bilancio, dell'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del piano di attività annuale e della relativa approvazione, in occasione del confronto con la Giunta regionale sulla nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie nonchè per avanzare la proposta di revoca del medesimo di cui all' art. 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502 del 1992.
9. Il direttore generale assicura i rapporti tra l'Azienda sanitaria locale e la Conferenza dei Sindaci. Il direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del presidente. Il direttore generale assicura i rapporti con la Conferenza dei Sindaci di Distretto in modo diretto o, per le materie da esso delegate, tramite il direttore di distretto. Il direttore di distretto è tenuto a partecipare alle sedute della Conferenza dei Sindaci di Distretto su invito del Presidente.
10. L'Azienda sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per le Conferenze dei Sindaci e le Conferenze dei sindaci di distretto di cui al comma 4. Le Conferenze dei Sindaci e le loro articolazioni di distretto sono supportate da una segreteria incaricata dell'assistenza tecnica ai lavori e della predisposizione dell'istruttoria, nonchè degli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno e ai verbali delle riunioni. Il personale della segreteria è messo a disposizione dai Comuni, dalle Aziende sanitarie locali e, per quanto di loro competenza, dalle Province. È fatto obbligo al direttore generale, d'intesa con il presidente della Conferenza dei Sindaci, di dare attuazione per quanto di competenza al disposto del presente comma.
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