Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali.
Primo firmatario
Art. 1
(Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali)
1.
La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'
articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a)
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b)
liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o da componenti del gruppo misto già presenti in Consiglio nella legislatura in corso, al momento della convocazione dei comizi elettorali.
2.
La presentazione e il deposito dei relativi documenti sono effettuati da persona munita di mandato conferito dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).