Disegno di legge regionale n. 636 presentato il 21 luglio 2009
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Sommario:      

Capo I. 
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate IPAB, secondo i principi stabiliti dall' articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell' articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328).
Art. 2 
(Riordino delle IPAB)
1. 
Le IPAB vengono riordinate secondo le seguenti tipologie:
a) 
aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti al capo I del d.lgs. n. 207/2001, si applicano le disposizioni di cui al capo II della presente legge;
b) 
fondazioni ed associazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. n. 207/2001.
Art. 3 
(Modalità di promozione e incentivazione)
1. 
La Regione individua nell'azienda pubblica la forma idonea al fine della trasformazione delle IPAB per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi alla persona.
2. 
La Regione promuove ed incentiva la trasformazione delle IPAB in azienda, nonché la fusione tra IPAB, qualora questa consenta di raggiungere le dimensioni minime previste rispettivamente dagli articoli 7, comma 2, 8 comma 2 e 9 comma 2.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, determina entità, criteri e modalità per la concessione di contributi.
Art. 4 
(Inserimento nella rete dei servizi)
1. 
Le IPAB riordinate sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. 
Le IPAB riordinate intervengono, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, alle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e, se autorizzate e accreditate, concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.
Capo II. 
MODALITÀ E CRITERI PER IL RIORDINO DELLE IPAB
Art. 5 
(Procedimento di riordino)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la trasformazione delle IPAB in aziende, unitamente al nuovo statuto.
2. 
Il responsabile della struttura regionale competente per materia, con propria determinazione, approva la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato, unitamente al nuovo statuto.
3. 
L'istanza di trasformazione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 è presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale di cui al comma 2, che la istruisce secondo le modalità ed i termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Il responsabile della struttura regionale di cui al comma 2 può stabilire, sulla base di congrue motivazioni, un ulteriore termine alle IPAB che non provvedono entro il termine di un anno, decorso infruttuosamente il quale la Giunta regionale, su indicazione del comune ove ha sede l'istituzione, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
Art. 6 
(IPAB in possesso dei requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)
1. 
Le IPAB in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), come modificata dalla legge regionale 19 marzo 1991 n. 11 (Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990) possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato, fondazioni od associazioni nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende se in possesso dei requisiti finanziari e patrimoniali previsti dagli articoli 7, 8 e 9.
2. 
Le IPAB di cui al comma 1 possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato anche successivamente alla trasformazione in aziende.
Art. 7 
(Istituzioni scolastiche ed educative e per minori)
1. 
Le IPAB che svolgono attività scolastica ed educativa, compresa la scuola dell'infanzia, o che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali per minori, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è inferiore a 250.000,00 euro, si trasformano in associazioni o fondazioni nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. 
Le IPAB che svolgono attività scolastica ed educativa, compresa la scuola dell'infanzia o che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali per minori, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è uguale o superiore a 250.000,00 euro, si trasformano in aziende ovvero in associazioni o fondazioni nel rispetto delle disposizioni statutarie.
3. 
Le aziende trasformate ai sensi del presente articolo possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.
4. 
Per le aziende di cui al comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 trovano applicazione ove espressamente previste dallo statuto e dal regolamento di organizzazione.
Art. 8 
(Istituzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie non in possesso dei requisiti per la privatizzazione)
1. 
Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è inferiore a 750.000,00 euro, si trasformano in fondazioni o associazioni nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. 
Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è compresa tra 750.000,00 euro e 1.500.000,00 euro si trasformano in aziende ovvero in fondazioni o associazioni nel rispetto delle disposizioni statutarie.
3. 
Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è superiore a 1.500.000,00 euro si trasformano in aziende.
4. 
Il responsabile della struttura regionale competente per materia, con propria determinazione, approva la trasformazione delle IPAB di cui al comma 2 in fondazione od associazione, acquisito il parere del comune, del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e della provincia ove insiste l'istituzione; in caso di dissenso espresso da parte di uno o più dei predetti enti in merito alla trasformazione richiesta, il responsabile della struttura regionale medesima indice un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. 
Gli statuti delle IPAB privatizzate ai sensi del comma 2, prevedono:
a) 
la presenza all'interno dei consigli di amministrazione di uno o più membri di nomina pubblica e di un rappresentante delle associazioni di tutela degli utenti attive localmente;
b) 
l'indicazione che i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi;
c) 
il divieto di esternalizzazione di attività correlate ai fini statutari per un valore superiore alla metà dei servizi erogati;
d) 
la definizione di modalità di coinvolgimento e partecipazione della comunità locale, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore, in merito alla gestione dei servizi ed all'erogazione delle prestazioni;
e) 
la redazione del bilancio sociale e l'adozione della carta dei servizi.
Art. 9 
(Altre istituzioni)
1. 
Gli enti equiparati alle IPAB di cui all' articolo 3, comma 2, del d.lgs. 207/2001 deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
2. 
Le IPAB non in possesso dei requisiti per la privatizzazione che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione delle rendite del proprio patrimonio, o che non erogano le prestazioni o i servizi socio-assistenziali di cui all' articolo 18 della legge regionale n. 1/2004, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione risulta inferiore a 750.000,00 euro ovvero il valore commerciale del patrimonio immobiliare risulta inferiore a 2.000.000,00 di euro, si trasformano in fondazioni o associazioni in relazione alle disposizioni statutarie.
3. 
Le IPAB non in possesso dei requisiti per la privatizzazione che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione delle rendite del proprio patrimonio, o che non erogano le prestazioni o i servizi socio-assistenziali di cui all' articolo 18 della legge regionale n. 1/2004, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione risulta uguale o superiore a 750.000,00 euro ovvero il valore commerciale del patrimonio immobiliare risulta uguale o superiore a 2.000.000,00 di euro, si trasformano in azienda.
Art. 10 
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive)
1. 
Le IPAB inattive in campo sociale da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento o di riconversione, anche mediante la fusione con altre IPAB o prevedendo la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, per la trasformazione in azienda o in enti di diritto privato, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. 
I piani di risanamento o di riconversione sono presentati alla Giunta regionale che li approva con deliberazione di trasformazione in azienda, acquisiti gli elementi di valutazione da parte del comune, del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e della provincia ove insiste l'IPAB.
3. 
Alle IPAB di cui al comma 1 è vietata l'assunzione di personale a tempo indeterminato sino a conclusione del piano di risanamento o di riconversione.
Art. 11 
(Estinzione)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, su indicazione del comune ove ha sede l'IPAB, nomina un commissario per l'estinzione delle istituzioni di cui all'articolo 10 che non presentano, o per le quali non sia attuabile, il piano di risanamento o di riconversione.
2. 
Il provvedimento di estinzione adottato con deliberazione della Giunta regionale, costituendone titolo, dispone il trasferimento della proprietà del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore ove esistenti, prioritariamente in favore delle aziende o dei comuni insistenti nell'ambito territoriale di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2004 ove ha sede legale l'IPAB. In caso di non accettazione, il patrimonio può essere devoluto ad altri enti pubblici che esplicano la propria attività in campo socio-assistenziale e socio-sanitario.
3. 
La Giunta regionale, nell'ambito dei principi stabiliti in apposito atto di concertazione in sede regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede, contestualmente al provvedimento di estinzione, all'attribuzione del personale dipendente agli enti di cui al comma 2.
4. 
Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali e socio-sanitaria, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente.
5. 
Gli enti a cui viene devoluto il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti, ai sensi dell' articolo 33, comma 2.
6. 
In caso di trasferimento di beni a favore delle aziende da parte dello Stato o di altri enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 5 del d.lgs. 207/2001.
Capo III. 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 12 
(Disciplina dell'azienda)
1. 
L'azienda:
a) 
non ha fini di lucro;
b) 
ha personalità giuridica di diritto pubblico;
c) 
dispone di autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica;
d) 
opera con criteri imprenditoriali;
e) 
informa la propria attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. 
All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. 
Gli statuti disciplinano le modalità di nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
4. 
Nell'ambito della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali; l'esternalizzazione di attività correlate ai fini statutari è ammessa per un valore non superiore alla metà dei servizi erogati, secondo principi di adeguatezza ed economicità.
5. 
Sono vietate la cessione e l'affitto di azienda; l'affitto di ramo di azienda è consentito per una percentuale non superiore alla metà del valore della produzione.
Art. 13 
(Statuto)
1. 
L'azienda adotta lo statuto che stabilisce:
a) 
gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'ente;
b) 
la composizione e le attribuzioni degli organi e la possibilità di erogare compensi agli amministratori;
c) 
le modalità di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, la durata del mandato, le funzioni e le modalità deliberative degli organi dell'azienda e di direzione;
d) 
i criteri per la nomina del direttore;
e) 
la composizione e la nomina dell'organo di revisione;
f) 
la definizione di modalità di coinvolgimento e partecipazione della comunità locale, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore e dei rappresentanti degli utenti, in merito alla gestione dei servizi ed all'erogazione delle prestazioni.
Art. 14 
(Regolamento di organizzazione)
1. 
L'azienda, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), adotta il regolamento di organizzazione che stabilisce:
a) 
l'articolazione della struttura organizzativa;
b) 
la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro;
c) 
la definizione dei compensi spettanti agli amministratori;
d) 
il compenso spettante al direttore;
e) 
ogni altra funzione organizzativa.
2. 
L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza, la valutazione ed il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 15 
(Organi dell'azienda)
1. 
Sono organi dell'azienda il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci quando prevista dallo statuto.
2. 
Il presidente:
a) 
ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b) 
convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio;
c) 
esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. 
Il consiglio di amministrazione:
a) 
esercita le funzioni attribuite dallo statuto;
b) 
esercita le funzioni stabilite dall' articolo 8, comma 2, del d.lgs. 207/2001;
c) 
esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi.
4. 
Nel consiglio di amministrazione dell'azienda sono mantenuti, di norma, i componenti di nomina pubblica già previsti negli statuti dell'istituzione originaria.
5. 
I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi.
6. 
L'assemblea dei soci esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
Art. 16 
(Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità)
1. 
Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
a) 
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, del codice penale;
b) 
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) 
coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall' articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
d) 
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e) 
coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
f) 
chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
2. 
La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
a) 
amministratore regionale, sindaco e assessore comunale di comuni appartenenti all'ambito territoriale del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ove insiste l'azienda; amministratore dell'ente soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali e presidente o assessore di comunità montana del territorio ove insiste l'azienda;
b) 
dirigente e funzionario regionali con funzioni di vigilanza, direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento, dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;
c) 
amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.
3. 
Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.
4. 
I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
Art. 17 
(Decadenza e dimissioni dalla carica)
1. 
Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 16 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro trenta giorni, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero ne dimostrino l'insussistenza.
2. 
Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. 
I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto entro venti giorni; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.
4. 
Gli amministratori delle aziende possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati per gravi violazioni di legge o dello statuto.
Art. 18 
(Patrimonio)
1. 
Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. 
All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. 
I beni mobili ed immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare, in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione e in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
4. 
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla struttura regionale competente per materia, la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Se la struttura regionale medesima chiede chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia se la struttura regionale competente si oppone in quanto l'atto di trasferimento risulta gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell' azienda. In tal caso il responsabile della struttura regionale medesima adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.
5. 
La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'articolo 12 e si ispira ai seguenti principi:
a) 
conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
b) 
valorizzazione al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua del patrimonio immobiliare;
c) 
conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.
Art. 19 
(Contabilità)
1. 
L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 207/2001 definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle aziende e per la redazione del bilancio annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime.
Art. 20 
(Personale)
1. 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall' articolo 11 del d.lgs. 207/2001, secondo le previsioni normative di cui al d.lgs. 165/2001.
2. 
Per lo svolgimento delle proprie attività l'azienda si avvale di norma e prevalentemente di personale proprio, a cui deve essere applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; nell'attesa dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva previsto dall' articolo 11 del d.lgs. 207/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.
3. 
Le assunzioni devono essere effettuate adottando il metodo della programmazione e le procedure selettive devono essere adeguatamente pubblicizzate.
4. 
Il regolamento di organizzazione dell'azienda definisce i requisiti per la nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, nel pieno rispetto delle norme legislative esistenti in materia di lavoro e dei contratti nazionali di lavoro.
Art. 21 
(Il direttore)
1. 
La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. 
Il direttore deve essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti professionali:
a) 
diploma di laurea di I° livello o superiore ed esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione direttiva o dirigenziale;
b) 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno cinque anni di esperienza di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione direttiva o dirigenziale.
3. 
Qualora l'azienda svolga attività residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, il direttore deve essere in possesso dell' attestato di specializzazione in "Direttore di Comunità Socio-Sanitaria", rilasciato sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa regionale.
4. 
Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni modo il contratto scade con la decadenza, per qualsiasi causa, del consiglio di amministrazione.
5. 
L'incarico del direttore può essere prorogato dal nuovo consiglio di amministrazione per un periodo non superiore a sei mesi, per garantire continuità nell'attività amministrativa e consentire al nuovo consiglio di effettuare le proprie valutazioni per l'attribuzione dell'incarico; il contratto può essere rinnovato alla scadenza.
6. 
La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre aziende pubbliche di servizi alla persona.
7. 
Al direttore scelto tra il personale dell'azienda viene garantito il mantenimento della posizione funzionale, anche se in eccedenza rispetto all'organico previsto; alla scadenza del mandato, qualora al medesimo non venga rinnovato l'incarico di direttore, lo stesso deve essere reintegrato nella posizione precedentemente ricoperta.
Art. 22 
(Organo di revisione)
1. 
Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate.
2. 
L'organo di revisione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
3. 
Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile, comma primo, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
4. 
L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'azienda e dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.
5. 
I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti.
Art. 23 
(Deliberazioni dell'azienda)
1. 
Le deliberazioni dell'azienda sono pubblicate mediante affissione al proprio albo pretorio per 10 giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive, esclusi gli atti indicati all'articolo 18, comma 4.
2. 
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto ed il regolamento di organizzazione e le rispettive modifiche, le fusioni, l'estinzione, la costituzione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle aziende, acquisiti elementi di valutazione dal comune in cui l'ente ha la sede legale.
Art. 24 
(Costituzione di nuova azienda)
1. 
L'azienda può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità o disposizioni testamentarie.
2. 
La costituzione in azienda può essere richiesta, anche congiuntamente, da enti con personalità giuridica privata.
3. 
In caso di fusione, lo statuto dell'azienda deve tener conto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione, nonché prevedere la rappresentanza territoriale degli enti costituenti nei consigli di amministrazione.
Art. 25 
(Trasformazione ed estinzione dell'azienda)
1. 
Le aziende per le quali per almeno un triennio vengono a mancare i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 si trasformano in fondazioni o associazioni.
2. 
Sono estinte le aziende alle quali sia venuto a mancare il fine, o per le quali non sussistono più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale o per la trasformazione in fondazioni o associazioni.
3. 
Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.
Art. 26 
(Liquidazione dell'azienda)
1. 
Le aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto sono soppresse e poste in liquidazione con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
Art. 27 
(Vigilanza)
1. 
Con deliberazione della Giunta regionale vengono determinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli organi, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge e la vigilanza amministrativa sull'attività delle aziende, da effettuarsi dalla struttura regionale competente per materia.
Art. 28 
(Commissariamento)
1. 
Le dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri comportano lo scioglimento con deliberazione della Giunta regionale del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario che assume la gestione dell'azienda.
2. 
Parimenti il consiglio di amministrazione di un'azienda che compie gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o nei cui confronti si riscontrano impossibilità al funzionamento, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché casi di irregolare costituzione del medesimo, può essere sciolto con deliberazione della Giunta regionale, previa diffida e nomina di un commissario straordinario.
3. 
Il consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica sino all'insediamento del commissario per l' ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
4. 
La nomina del commissario è prorogata se non è possibile ricostituire l'amministrazione dell'ente o non sono state superate le condizioni che hanno determinato lo scioglimento dell'amministrazione.
5. 
Al commissario competono l'ordinaria amministrazione dell'ente, nonché i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina.
6. 
Al commissario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Capo IV. 
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
Art. 29 
(Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato)
1. 
Le associazioni e le fondazioni risultanti dalla trasformazione delle IPAB:
a) 
sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro;
b) 
sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;
c) 
perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica.
2. 
Le associazioni e le fondazioni concorrono con le proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali in conformità alle linee programmatiche degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio di competenza.
3. 
Per quanto non espressamente previsto al presente capo IV, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. n. 207/2001.
Art. 30 
(Controllo e vigilanza)
1. 
Gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni derivanti dalla trasformazione di cui alla presente legge sono approvate dalla struttura regionale competente secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto "n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dalle norme regionali attuative.
2. 
Il controllo pubblico sulle persone giuridiche private, di competenza delle province ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera l, della legge regionale 1/2004, si esercita a norma degli articoli 23 e 25 del codice civile e dell' articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 207/2001.
Art. 31 
(Norme relative al personale)
1. 
Nei confronti dei dipendenti in servizio presso le IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata vengono attivate, su richiesta degli stessi, le procedure di mobilità intercompartimentale di cui all' articolo 30 del d.lgs. 165/2001 sulla base di accordi con le amministrazioni interessate e con i criteri adottati dalla Regione per le mobilità esterne dei propri dipendenti; le procedure attuative del presente comma sono oggetto di specifico accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. 
Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali. La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente.
Capo V. 
NORME FINALI
Art. 32 
(Norma transitoria)
1. 
Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende od in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, se non contrastano con i principi della presente legge, così come previsto dall' articolo 21 del d.lgs. 207/2001.
2. 
I consigli di amministrazione delle IPAB, ovvero i commissari straordinari, in carica all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.
3. 
Nelle more della definizione di quanto previsto dall' articolo 11 del d. lgs. 207/2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento è quello in vigore all'atto della trasformazione in azienda.
4. 
Il regime contabile previsto dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione in azienda o in fondazione o associazione.
5. 
La delega di funzioni alle province, prevista dall' articolo 5, comma 3 della l.r. 1/2004, cessa di avere effetto per le istituzioni per le quali è stato attuato il processo di trasformazione in azienda ovvero in persona giuridica privata.
Art. 33 
(Norma finale)
1. 
Le aziende e le fondazioni o associazioni di diritto privato, originate dal riordino delle IPAB, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
2. 
L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. 
Il valore della produzione stabilito dagli articoli 7 e 8 è determinato sulla base delle entrate effettive di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), titolo I, sezione I, del conto consuntivo.
4. 
Il valore del patrimonio immobiliare di ciascuna IPAB, richiamato dall'articolo 9 ai fini della valutazione dei requisiti per la trasformazione, è stimato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, stimati per l' esercizio finanziario 2009 in 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse dell'Unità Previsionale di Base (UPB) DB1904.1 (Politiche sociali -Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato- Titolo I - Spese correnti).
2. 
Alla copertura degli oneri per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 35 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7 della l.r. 10/1991.