Modifiche alla
legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4:'Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo '.
Primo firmatario
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 33 della l.r. 4/1973 come modificato dalla
l.r. 10/2009)
1.
Al termine del
comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 4/1973, come modificato dalla
l.r. 10/2009, vengono aggiunte le seguenti parole: "I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata".