Proposta di legge regionale n. 633 presentata il 09 luglio 2009
Istituzione del Comune di Mappano.

Art. 1 
(Istituzione del Comune di Mappano)
1. 
È istituito il comune di Mappano, nell'ambito della provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegata alla presente legge.
Art. 2 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga al Comune di Mappano, per i dieci anni successivi all'istituzione del Comune, un contributo annuale di euro 100.000. Al nuovo Comune viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa, un contributo una tantum di euro 30.000.
2. 
La Regione eroga al Comune di Leinì, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Eur 30.000.
3. 
La Regione eroga al Comune di Borgaro Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Eur 30.000.
4. 
La Regione eroga al Comune di Caselle Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Eur 30.000.
5. 
La Regione eroga al Comune di Settimo Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Eur 30.000.
6. 
Gli abitanti del Comune di Mappano sono esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) ed alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione professionale di cui all' articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla legge regionale 1 agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale) e all' articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n.60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale).
7. 
I benefici di cui al comma 6 devono essere garantiti, in termini di valore complessivo, anche in sede di attuazione, con legge regionale, di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 3 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. 
Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse determinazioni, si applicano, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti in tali Comuni, alla data di istituzione del nuovo Ente.
3. 
Contestualmente alla istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Mappano nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale).
4. 
Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, la sede dell'attuale Consorzio Intercomunale di Mappano è individuata come sede comunale del nuovo Comune.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2009 la spesa complessiva annua di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3. 
Per il biennio 2010-2011, alla spesa annua pari a 220.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 5 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.