Disegno di legge regionale n. 632 presentato il 07 luglio 2009
Assestamento al bilancio per l'anno finanziario 2009 e disposizioni diverse.

Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell' Allegato A
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, determinato in euro 6.124.742,66 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2009 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
(Indebitamento)
1. 
Fermo restando l'importo complessivamente autorizzato dall' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011), la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in euro 200.000.000,00.
Art. 4 
(Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con enti gestori dei servizi sociali di Omegna)
1. 
La Regione stipula accordi di programma con gli enti gestori dei servizi sociali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:
a) 
Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Omegna e Comune di Omegna al fine di concorrere alla realizzazione di un presidio per disabili ai sensi della D.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997, inserito nel piano dei presidi elaborato dall'ente gestore dei servizi sociali, con una somma di 250.000,00 euro.
2. 
Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento iscritto all'UPB DB08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 5 
(Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con enti gestori dei servizi sociali di Pianezza)
1. 
La Regione stipula accordi di programma con gli enti gestori dei servizi sociali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:
a) 
Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Pianezza e Comune di Val della Torre al fine di concorrere alla realizzazione di un presidio per disabili ai sensi della D.G.R n. 34-23400 del 9 dicembre 1997, inserito nel piano dei presidi elaborato dall'ente gestore dei servizi sociali, con una somma di 300.000,00 euro.
2. 
Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento iscritto all'UPB DB08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 6 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) sono inseriti i seguenti:
"
6 bis. Il personale delle aziende di trasporto, espressamente incaricato ai sensi del comma 6, accerta e contesta ogni altra violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.
6 ter. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 6 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da certificato generale del casellario giudiziale;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) aver frequentato, con carattere di obbligatorietà e con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.
"
2. 
Dopo l' articolo 20 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:
"
Art. 20 bis (Corsi di idoneità)
1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale destinato al personale individuato a tal fine dalle aziende di trasporto.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 1.
"
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, è aggiunto, infine, il seguente:
" 4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 20 bis, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'UPB DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro - Attività formativa Titolo I: spese correnti) si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)."
.
4. 
Il personale delle aziende di trasporto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge funzioni di controllore o di verifica dei titoli di viaggio sui trasporti pubblici, ha diritto all'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui all' articolo 20, comma 6 ter della l.r. 1/2000, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 6 ter, lettere a) e b) della l.r. 1/2000.
5. 
Il comma 4 non si applica al personale delle aziende di trasporto che svolge funzioni di controllore o di verifica dei titoli di viaggio per un periodo temporaneo.
6. 
La Giunta regionale definisce le modalità attuative ed organizzative di cui all' articolo 20 bis, comma 2 della l.r. 1/2000, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 (Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria termale in Piemonte), è sostituito dal seguente:
"
Art. 2. (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 5.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica termale;
b) le priorità di intervento per tipologia strutturale e aree territoriali, con particolare riferimento ai programmi che consentono la piena attuazione delle finalità di tutela ambientale in applicazione di normative nazionali, regionali ed europee.
"
2. 
L' articolo 5 della l.r. 42/1994, è sostituito dal seguente:
"
Art. 5. (Contributi)
1. Nell'ambito del fondo regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è prevista apposita sezione denominata
"
2. 
Gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati, mediante contributi in conto interessi e in conto capitale, secondo i criteri di cui all' articolo 7 della l.r. 18/1999, come modificato dall' articolo 8 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14. (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006).".
3. 
L' articolo 6 della l.r. 42/1994, è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Aiuti di Stato e divieto di cumulo)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
2. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni comunitarie, non è consentito il cumulo tra le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle erogate in virtù di altre leggi regionali o da altre amministrazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili, fatte salve particolari ragioni di urgenza per le quali la Giunta regionale abbia riscontrato l'opportunità dell'erogazione del contributo ai fini di garantire la realizzazione dell'iniziativa, facendone specifica previsione nel provvedimento di concessione del contributo o con atto successivo.
"
4. 
Art. 8 
(Modifica alla planimetria allegata alla legge regionale 14 giugno 1992, n. 1)
1. 
Nelle more dell'entrata in vigore del Titolo VI, Capo III della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la planimetria in scala 1:10.000, di cui all' articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del Parco Naturale di Stupinigi) è sostituita dalla planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante.
Art. 9 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981 n. 27) le parole: "o accedere a strutture agrituristiche", sono soppresse.
Art. 10 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:
" 3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, disciplinandone l'utilizzo con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione."
.
2. 
Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:
" 6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonchè i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti."
.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:
" 3. L'ente richiedente, per accedere al contributo, è tenuto ad attestare la destinazione dell'area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico, privato o agricolo e la realizzazione degli interventi comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attività di recupero e sistemazione."
.
4. 
Dopo il numero 4 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982, è aggiunto il seguente:
" - 5. sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;"
.
5. 
L' articolo 39 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:
"
Art. 39. (Procedura amministrativa e contenzioso)
1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall' articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 38 prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
3. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della l. 689/1981.
4. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.
5. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.
"
6. 
L' articolo 40 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:
"
Art. 40 (Proventi e relazione annuale)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province che le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.
2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente ai comuni il 50 per cento dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.
3. La provincia trasmette alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma 1.
"
Art. 11 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è sostituito dal seguente:
"
Art. 8 (Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito)
1. La Regione, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, come definite dai regolamenti comunitari, anche se individuali e purchè siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.
2. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A., per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie, prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
4. La Regione, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al microcredito ai seguenti soggetti:
a) imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali;
b) soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Regione costituisce un fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
6. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 5 si provvede per l'anno 2009 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) DB15052 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Promozione e Sviluppo dell'imprenditorialità e della Cooperazione - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per gli anni 2010 e 2011 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2010-2011.
7. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disposti nel rispetto della regola comunitaria
"
Art. 12 
1. 
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), come aggiunto dall' articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005), sono aggiunti i seguenti:
"
2 quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.
2 quinques. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.
2 sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi.
2 septies. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
"
2. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 9 bis. (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)
1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni della presente legge, e ne coordina, se necessario, l'azione.
2. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all'azione degli enti locali in ordine all'attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza.
3. In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
4. Qualora la Giunta regionale ritenga che la violazione o l'inadempimento persista, dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell'esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l'esclusione fino a due anni dall'applicazione delle particolari deroghe stabilite dalle norme di cui ai criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica approvate dal Consiglio regionale in applicazione dell'articolo 9.
"
3. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999, è sostituita dalla seguente:
" a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa una verifica in ordine alla regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi."
.
4. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
" 5 bis. Ai limitati effetti dell'applicazione del comma 1, lettera b) si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio)."
.
Art. 13 
(Abrogazione)
1. 
La legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 (Disciplina dei mercati all'ingrosso), è abrogata.
Art. 14 
(Contributo straordinario al Comune di Pinerolo)
1. 
Per mettere in grado il comune di Pinerolo di pagare regolarmente le rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento del Palazzo polifunzionale del ghiaccio realizzato in occasione delle Olimpiadi invernali 2006 è concesso un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a euro 227.796,32 sino all'anno 2015 e di euro 85.796,94 dall'anno 2016 all'anno 2018.
2. 
Ai fini di quanto indicato al comma 1 è istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB DB18112.
3. 
Alla copertura finanziaria degli oneri finanziari si provvede, per l'anno 2009 mediante riduzione dell'UPB DB09012 e per gli anni successivi, in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione annuali e pluriennali.
Art. 15 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.