Proposta di legge regionale n. 631 presentata il 30 giugno 2009
Misure per il potenziamento delle risorse tecniche dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) siti nella Regione Piemonte.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in ossequio a quanto previsto dall' articolo 10 della Legge 10 agosto 2000 n. 246 recante "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e dal comma 2 dell'art 26 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 recante "Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", promuove il miglioramento delle risorse tecniche dei distaccamenti volontari presenti sul proprio territorio, provvedendo all'acquisto di mezzi ed attrezzature da assegnare, in uso gratuito, alla predetti sedi, d'intesa con il Ministero dell'Interno.
Art. 2 
(Interventi per il potenziamento delle risorse tecniche)
1. 
Nell'ambito degli strumenti di potenziamento e miglioramento rientrano gli interventi sugli immobili destinati a sede dei distaccamenti volontari, gli oneri economici derivanti da accertamenti sanitari presso le A.S.L. della Regione, previsti per l'iscrizione nei quadri del personale volontario che intenda prestare servizio negli appositi distaccamenti.
Art. 3 
(Commissione regionale)
1. 
La Giunta Regionale provvede alla costituzione di apposita commissione formata dall'Assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte o suo delegato, dal Direttore Regionale del Piemonte dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile e da una rappresentanza del coordinamento regionale dell'associazione nazionale vigili del fuoco volontari, per i compiti relativi ai criteri di assegnazione dei beni e degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4 
(Comitato di coordinamento regionale del volontariato di protezione civile)
1. 
Nell'ambito della composizione del Comitato di Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile, previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R recante "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", il rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è scelto, tra i funzionari dalla Direzione Regionale del Piemonte dei Vigili del Fuoco soccorso pubblico e difesa civile, dal rappresentante del coordinamento regionale dell'associazione nazionale vigili del fuoco volontari.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2009, è stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14141 (Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) Tit. II spesa in conto capitale) la somma di 50.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14142 (Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) Tit. II spesa in conto capitale) la somma di 2.950.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. I spesa corrente) e DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. II spesa in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3. 
Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6 
(Disposizioni finali)
1. 
In base all'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte la presente legge è dichiarata urgente, con entrata in vigore nel giorno della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.