Tutela e Valorizzazione delle Eredità Immateriali della Regione Piemonte.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione istituisce:
a)
il Registro delle Eredità Immateriali per valorizzare le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguardare l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
b)
l'Elenco delle associazioni culturali, senza fini di lucro, che hanno quale oggetto esclusivo o principale la ricerca, la cura, la divulgazione e promozione delle eredità immateriali della Regione Piemonte e del patrimonio culturale fondamentale delle comunità immigrate.
2.
Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte le attività culturali consistenti in pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, tecniche, associati agli spazi culturali, che le comunità, i gruppi, e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte fondamentale della loro cultura. contribuendo a formare un senso di identità e promuovendo il rispetto per le diversità culturali e la creatività dell'uomo.
3.
La compilazione del Registro è conforme ai principi dettati dalla Commissione Intergovernativa per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale presso l'UNESCO e contribuisce ad arricchire la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Internazionale dell'Umanità e la lista del Patrimonio Culturale Internazionale che necessita di salvaguardia urgente, definite dalla Commissione Intergovernativa.
Art. 2
(Registro delle eredità immateriali)
1.
Il Registro delle eredità immateriali è costituito dai seguenti Libri:
a)
Libro dei Saperi, in cui sono registrati le tecniche e i processi che identificano una particolare produzione legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità;
b)
Libro delle Celebrazioni, in cui sono iscritti i riti, le feste e le manifestazioni popolari associati alla religiosità, ai cicli lavorativi, all'intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita sociale di una comunità, espressione della sua tradizione e identità;
c)
Libro delle espressioni, in cui sono iscritte le tradizioni orali e i mezzi espressivi, incluso il linguaggio e le performance artistiche che caratterizzano l'identità di una determinata comunità;
d)
Libro dei Tesori Umani Viventi, in cui sono iscritte persone, collettività e gruppi individuati come unici detentori di particolari conoscenze e abilità necessarie e indispensabili per la produzione di determinati elementi del patrimonio immateriale della Regione Piemonte.
2.
Le eredità iscritte nei libri di cui al comma 1 hanno rilevanza nel territorio per quanto concerne la formazione della memoria e dell'identità di una sua comunità regionale.
3.
La regione ha la facoltà di istituire nuovi libri del Registro delle eredità immateriali per l'archiviazione di attività non classificabili nei libri di cui al comma 1.
Art. 3
(Elenco della Cultura Popolare Fondamentale)
1.
La Regione istituisce l'elenco della Cultura Popolare Fondamentale delle comunità immigrate della Regione Piemonte, riferito alle comunità immigrate che per intensità numerica, sequenza generazionale, partecipazione sociale e culturale influenzano la comunità di residenza.
2.
L'elenco ha lo scopo di identificare gli aspetti fondamentali della Cultura Popolare delle comunità immigrate, attraverso il coinvolgimento degli enti locali di appartenenza per contribuire alla promozione della Cultura delle comunità immigrate e la sua fruizione.
Art. 4
(La Commissione eredità immateriali)
1.
La Regione istituisce la Commissione Eredità Immateriali composta da:
a)
tre professori di ruolo dell'Università esperti in materia;
b)
un rappresentante per ogni provincia;
c)
un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
d)
un rappresentante dell'(UNCEM);
e)
un rappresentante dell'(UPPI);
f)
un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (A.N.P.C.I.);
g)
un rappresentante eletto dalle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b).
2.
La Commissione di cui al comma 1:
a)
svolge l'istruttoria relativa alle istanze di iscrizione nel Registro Eredità Immateriali previsto dall'Art. 1, comma I, lettera a, nell' Elenco della Cultura Popolare Fondamentale previsto dall'art. 3, nell'Elenco delle Associazioni Culturali previsto dall'art. 1, comma I, lettera b;
b)
esprime parere vincolante sulla loro ammissibilità;
c)
provvede, ogni 5 anni, alla verifica della sussistenza dei requisiti delle attività iscritte nei libri del registro e negli elenchi;
d)
nomina individui, collettività, ovvero gruppi di persone che collettivamente possiedono particolari conoscenze e abilità necessarie per la produzione di determinati prodotti della cultura immateriale della regione.
3.
La regione individua, con regolamento, le modalità di funzionamento della Commissione.
Art. 5
(Procedura di registrazione)
1.
Gli enti pubblici e le associazioni private senza fini di lucro formulano la richiesta di iscrizione delle loro attività nel Registro di cui all'articolo 2 e nell'elenco di cui all'articolo 3 secondo le modalità stabile dal regolamento di cui all'Art. 4 comma 3.
2.
La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata, a pena di irricevibilità, dai seguenti documenti:
a)
identificazione del proponente;
b)
individuazione topografica di riferimento della specifica eredità immateriale;
c)
denominazione e descrizione dell'eredità immateriale proposta per l'iscrizione, normata secondo le indicazioni metodologiche di catalogazione, registrandone le caratteristiche identificative ed il riferimento al contesto culturale della sua produzione;
d)
documentazione disponibile, adeguata alla natura dell'attività e del prodotto materiale in cui essa si sostanzia;
e)
eventuali riferimenti bibliografici;
f)
dichiarazione del rappresentante della comunità che produce l'attività o dei suoi membri con la formale richiesta di avvio della registrazione.
3.
La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, approva un regolamento per disciplinare la procedura di registrazione nel Registro di cui all'articolo 2 e nell'elenco di cui all'articolo 3.
4.
Il regolamento di cui all'Art 4 comma 3 rispetta i seguenti criteri:
a)
il livello di eccellenza nell'applicazione delle conoscenze e abilità necessarie alla produzione dell'elemento del patrimonio immateriale;
b)
l'elevato livello di dedizione dei soggetti candidati;
c)
l'elevata capacità dei soggetti a sviluppare ulteriormente le loro conoscenze e abilità;
d)
la capacità dei soggetti candidati di trasmettere ad altri la loro conoscenza e abilità;
Art. 7
( Programma regionale delle eredità immateriali)
1.
La regione approva il programma regionale delle eredità immateriali e della Cultura Popolare Fondamentale delle comunità immigrate teso all'individuazione di strategie finalizzate alla divulgazione e alla promozione delle eredità immateriali della regione e della Cultura Fondamentale delle comunità immigrate.
2.
La regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le linee di attuazione del programma regionale delle eredità immateriali e della Cultura Popolare Fondamentale delle comunità immigrate.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2009 la spesa complessiva annua di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartita in 250.000,00 euro per l'istituzione del registro delle attività immateriali e in 50.000,00 euro per la costituzione e il funzionamento della Commissione regionale delle attività immateriali.
2.
Alla spesa di cui al comma 1, pari a 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 (Cultura turismo e sport Promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si provvede con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3.
Per il biennio 2010-2011, alla spesa annua di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).